Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 06-07-2011, n. 26306 Istituti di prevenzione e di pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP del Tribunale di Palermo, su proposta del direttore della Casa circondariale di Tolmezzo, disponeva la limitazione nella ricezione della stampa locale, per un periodo di sei mesi, nei confronti del detenuto B.F., sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41 bis dell’O.P..

Con ordinanza in data 2.9.2010 il Tribunale di Palermo rigettava il reclamo, proposto ai sensi dell’art. 18 ter O.P., dal B. con la seguente motivazione.

Anche il direttore della Casa circondariale era legittimato a chiedere al giudice, nei confronti di imputati detenuti, il divieto di ricezione della stampa.

Il divieto disposto dal GIP, su richiesta dell’istituto carcerario, era giustificato dal fatto che si procedeva nei confronti di B. per partecipazione all’associazione mafiosa Cosa Nostra, essendo notoria la permanenza del legame degli associati alla suddetta organizzazione, anche dopo lunghi periodi di segregazione carceraria.

La limitazione imposta si giustificava con il fatto che l’aggiornamento tramite la stampa di fatti di mafia avvenuti in Sicilia dava modo al detenuto di trasmettere ordini all’esterno, in ragione delle notizie apprese tramite la stampa siciliana.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del B., chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.

Il direttore del carcere poteva avanzare la proposta di limitare la ricezione della stampa solo in relazione alle esigenze preventive connesse alle sue competenze, ma non in relazione alle indagini in corso, di competenza esclusiva del Pubblico Ministero.

B. era un detenuto in custodia cautelare, quindi sottoposto ad indagini; non avrebbe potuto, pertanto, avanzare la proposta in questione il direttore della casa circondariale, come peraltro aveva affermato anche la giurisprudinza della Cassazione nella sentenza n. 10494 del 23.2.2006.

La motivazione dell’ordinanza appariva carente, poichè non aveva individuato elementi concreti idonei a sostenere le finalità preventive che la restrizione imposta dovrebbe soddisfare, limitandosi a formule di stile e ad esigenze preventive del tutto generiche.

Neppure il richiamo al 41 bis era idoneo a giustificare l’emissione del provvedimento impugnato, in quanto non sussiste alcun automatismo nella previsione del legislatore tra la sottoposizione a detto regime e la limitazione nella ricezione della stampa locale.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In data 19.7.2010, su proposta del direttore della Casa circondariale in cui era detenuto B.F., il GIP del Tribunale di Palermo ha disposto nei confronti del predetto limitazioni nella ricezione della stampa, impedendogli di ricevere notizie di cronaca riguardanti fatti di mafia accaduti in Sicilia.

Il ricorrente contesta, innanzi tutto, che il direttore del carcere sia legittimato a proporre la suddetta limitazione, essendo B. indagato in stato di custodia cautelare ed esulando dalle competenze del direttore dell’istituto valutazioni in ordine ad indagini in corso.

Osserva il Collegio che l’art. 18 ter dell’O.P, che regola la materia, stabilisce che il provvedimento in questione è adottato con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell’istituto, senza prevedere alcuna limitazione di competenza per quest’ultimo.

La giurisprudenza, dopo aver ritenuto in qualche isolata pronuncia che il direttore del carcere fosse in grado di valutare solo ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto da lui diretto, ha da anni, con orientamento uniforme, stabilito che il potere di proposta del divieto di ricezione della stampa e di sottoposizione a controllo della corrispondenza, con riguardo agli imputati detenuti, spetta, oltre che al pubblico Ministero, anche al direttore dell’istituto penitenziario (V. Sez. 1^, sent. n. 17492 del 27.4.2006, Rv. 234262 e Sez. 1^, sent. n. 23044 del 14.5.2009, Rv. 244120).

Si deve, infatti, considerare – oltre al dato letterale, dal quale non si desume alcuna limitazione nelle competenze del direttore dell’istituto – che questi non ha alcun potere decisionale e che, per il continuo controllo che deve esercitare sui detenuti, è in grado di valutare l’opportunità di proporre al giudice controlli sulla corrispondenza o limitazioni nella ricezione della stampa, anche in relazione a detenuti sottoposti ad indagini.

B.F. era all’epoca sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario.

E’ vero che detto regime non comporta automaticamente limitazioni nella ricezione della stampa, ma nell’ordinanza impugnata appare congruamente e logicamente motivata la ragione di detta limitazione per un periodo di sei mesi, essendosi fatto riferimento alla pericolosità del predetto, detenuto perchè appartenente all’organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra";

ai collegamenti che gli appartenenti a detta organizzazione mantengono con sodali in libertà;

al pericolo che il detenuto, venuto a conoscenza tramite la lettura di giornali locali di fatti di mafia, riportati con dovizia di particolari, possa trasmettere ordini all’esterno per influire su detti fatti.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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