Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 06-07-2011, n. Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10.6.2010 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo in data 5 maggio 2009, con la quale P.G. era stato condannato alla pena complessiva di anni 2, mesi 8 di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i delitti di tentata estorsione aggravata e di danneggiamento, in base al seguente calcolo:

previo giudizio di equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti, pena base per il delitto di tentata estorsione anni 3 mesi 4 ed Euro 600,00;

aumentata ex art. 81 per il reato di danneggiamento di mesi 8 ed Euro 300,00;

ridotta di 1/3 per la scelta del rito.

La Corte di appello riteneva che il giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti avesse tenuto in piena considerazione la collaborazione processuale del P..

Riteneva altresì che la pena base fosse stata determinata in modo equo, tenuto conto della particolare gravita del fatto commesso con la violenza e la minaccia proprie dell’appartenenza a Cosa Nostra.

Anche l’aumento di pena ex art. 81 c.p. per il delitto di danneggiamento, avuto riguardo alla gravita del fatto, appariva del tutto contenuto.

Complessivamente, pertanto, la pena inflitta all’imputato appariva del tutto commisurata alla sua personalità, ivi considerata anche la importanza della sua collaborazione processuale, e alla reale gravità dei reati contestati.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di P.G., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

-1) la speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 avrebbe meritato di essere concessa con criterio di prevalenza e nella massima estensione prevista dalla legge, tenuto conto che solo attraverso la confessione dell’imputato e la sua collaborazione si era potuto fare luce su un delitto che la parte lesa non aveva neppure denunciato;

-2) anche le attenuanti generiche meritavano di essere concesse con criterio di prevalenza sulle aggravanti, a fronte di una autentica e ormai duratura collaborazione del P. che aveva totalmente cambiato le sue scelte di vita;

-3) era stata operata una riduzione per il tentativo di estorsione di solo un terzo sulla pena prevista per il reato consumato senza alcuna motivazione, quando la legge prevede una riduzione da un terzo fino a due terzi, e non tenendo conto che P. era stato processato e condannato per un delitto per cui non era stato nemmeno sospettato;

-4) era stato apportato un eccessivo aumento per la continuazione con il delitto di danneggiamento, senza tener conto che questo reato era intimamente collegato e connesso con l’azione estorsiva.

Con memoria in data 4.4.2011 il codifensore ha presentato una memoria nella quale ha denunciato l’erronea applicazione dell’attenuante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 8 che, secondo la più recente giurisprudenza, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti e le aggravanti previsto dall’art. 69 c.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune oscillazioni, ha stabilito, con la sentenza della Sezioni Unite n. 10713 del 25.2.2010, che l’attenuante ad effetto speciale prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze, indicando anche in quale momento detta circostanza debba essere applicata.

Preliminarmente, nel caso in cui sussistano aggravanti ed altre attenuanti, deve essere effettuato il giudizio di comparazione tra le circostanze, escludendo quindi da questo giudizio l’attenuante de qua.

Il giudice, dopo aver espresso il giudizio di comparazione tra le aggravanti e le altre attenuanti riconosciute, alla stregua dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., e aver determinato la pena, dovrà applicare l’attenuante speciale di cui all’art. 8 sulla pena come sopra determinata, riducendola – nel caso di reclusione – da un terzo alla metà.

L’adozione del predetto criterio consente di coniugare premialità, personalizzazione del trattamento sanzionatorio e proporzionalità del medesimo rispetto alla misura di lesività effettiva del fatto costitutivo di reato.

Dovendo essere rivisto il procedimento con il quale è stata determinata la pena, il giudice del rinvio sarà libero di determinarla, ovviamente con il limite imposto dall’art. 597 c.p.p., sia con riferimento al giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti nonchè alla pena conseguente a tale giudizio, sia con riferimento alla riduzione per l’attenuante speciale ed all’aumento di pena per la continuazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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