Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 24703 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello lamentando l’insufficiente liquidazione delle spese in esito ad un ricorso ex L. n. 89 del 2001.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto concernono tutti la liquidazione delle spese, sono fondati.

Premesso che la liquidazione delle spese nel procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo deve essere effettuata in base alla tariffa dell’ordinario giudizio contenzioso (Cass., Sez. 1^, 1 luglio 2004, n. 12021), il decreto de quo merita censura in quanto il giudice ha liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, compensate le spese del giudizio di merito in ragione della metà in considerazione della rilevante riduzione della pretesa, il Ministero soccombente deve essere condannato al pagamento del 50% delle spese liquidate come in dispositivo.

L’oggetto del ricorso induce alla compensazione nella misura di un terzo delle spese di questa fase che per il residuo debbono essere poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.057,00, di cui Euro 612,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore del ricorrente dei due terzi delle spese che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 550,00, di cui Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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