T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-07-2011, n. 1857Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Società ricorrente ha chiesto al Comune di Montano Lucino di poter accedere ai sensi dell’art 25 L. 241/90 alla documentazione della pratica edilizia relativa al mapp. 2254, per ottenere copia dei titoli edilizi rilasciati per l’edificazione su detta area, di proprietà della società Peante.

L’interesse all’accesso discende dalla circostanza che in precedenza l’esponente aveva concluso un contratto preliminare, per l’acquisto del suddetto terreno, su cui avrebbe dovuto essere costruito un immobile, a destinazione commerciale.

Questa l’esatta evoluzione dei fatti: in data 18 giugno 2010, la società Peante aveva concluso un contratto preliminare di compravendita con la Società La Capannina avente ad oggetto l’area de qua, inserita in un Piano Attuativo, nell’ambito del quale è prevista la realizzazione di un complesso di fabbricati destinati all’attività produttiva secondaria e/o commerciale.

In data 20.7.2010 la ricorrente aveva a sua volta stipulato con la Capannina un contratto preliminare di acquisto della suddetta area e del fabbricato; in detto contratto si statuiva che, "in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione dell’immobile oggetto del presente contratto, il contratto si intenderà risolto".

In forza di detta clausola, la Capannina ha risolto il contratto preliminare, affermando che alla data del 30.10.2010 le autorizzazioni non erano state rilasciate.

Nel novembre 2010 la società ricorrente però ha verificato che venivano avviati lavori per la realizzazione di un fabbricato.

Ha quindi presentato al Comune domanda di accesso, in data 26 gennaio 2011, al fine di avere copia dei titoli edilizi rilasciati rispetto al mapp. 2254, evidenziando che era insorta una controversia tra la Capannina e la stessa Play Up e detto accesso era motivato dalla necessità di difendere in giudizio i propri diritti.

Il Comune, con la nota del 10 febbraio 2011, a fronte dell’opposizione della società Peante, ha comunicato la disponibilità a far visionare ed estrarre copia della documentazione depositata antecedentemente alla data del 30.10.2010, ma sottraendo all’accesso gli atti successivi, come da richiesta della controinteressata: sostiene infatti il legale della Peante, nella nota inviata al Comune (doc. n. 5 di parte ricorrente), che la istante non avrebbe dimostrato "che gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti".

Avverso il diniego la Società Play Up ha notificato il presente ricorso.

Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato e la controinteressata Peante, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9 giugno 2011 i difensori di parti ricorrente hanno rilevato la tardività della costituzione sia dell’Amministrazione sia della controinteressata.

Alla medesima camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Preso atto della eccezione di tardività, la decisione è stata assunta sulla sola base della difesa orale, senza prendere in considerazione gli scritti difensivi e i documenti prodotti tardivamente dal Comune intimato e dalla controinteressata.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La ricorrente riveste infatti una posizione che la legittima a richiedere l’accesso agli atti, dal momento che, per giurisprudenza pacifica, la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.

Nel caso di specie la domanda di accesso è volta ad ottenere l’esibizione degli atti necessari per tutelare la posizione del richiedente, di promissario acquirente dell’area e dell’immobile ivi costruito: la ricorrente ha infatti interesse ad accertare non solo la causa del mancato rilascio dei titoli edilizi entro il termine del 30.10.2010, ma anche la ragione per cui successivamente l’attività edificatoria sia stata assentita.

Si configura quindi in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione di cui è chiesto l’accesso.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione Comunale di consentire l’accesso di cui alla richiesta della società Play Up, nella sua interezza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Montano Lucino di consentire l’accesso agli atti, come da richiesta presentata dalla ricorrente.

Condanna il Comune di Montano Lucino e la controinteressata Peante spa a liquidare, ciascuno per la metà, a favore della Società ricorrente la somma di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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