Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 06-07-2011, n. 26225 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Venezia con sentenza del 20.5.2010 in sede di rinvio da parte della Corte di cassazione (sentenza n. 31540/2009), in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 5.11.2006 ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale rideterminava la pena in anni nove di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1.

La Corte territoriale rilevava che la Corte aveva annullato la sentenza di appello per non essere stato concessa una richiesta di rinvio e che il thema decidendum riguardava solo la misura della pena. L’appello dell’imputato appariva infondato in quanto lo stesso non era meritevole della concessione delle attenuanti generiche, mentre doveva accogliersi quello del P.M. concernente l’entità della pena inflitta e l’applicazione della recidiva. Per la recidiva reiterata infraquinquennale per la Corte appariva giustificato un aumento pari ad un anno e mesi sei di reclusione rideterminando la pena in quella prima indicata.

Ricorre l’imputato che allega che era stato applicato un aumento di pena per la recidiva reiterata infraquinquennale benchè la stessa Corte di appello avesse osservato che non ne sussistevano i presupposti.

Motivi della decisione

Il motivo è fondato e pertanto va accolto. Nella stessa sentenza impugnata si rileva a pag. 4 che nel caso in esame ricorre l’ipotesti di recidiva specifica, ma non quello di recidiva reiterata infraquinquennale e poi, del tutto contraddittoriamente, si ritiene applicabile l’aumento di pena prima indicato, proprio per l’ipotesi precedentemente esclusa. Pertanto si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena irrogata per la recidiva e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena irrogata per la recidiva e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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