T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-07-2011, n. 1847 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con tre domande presentate tutte al Comune di Milano in data 2.12.2004, il sig. Aldo G. chiedeva il rilascio di permessi di costruire in sanatoria, ai sensi del DL 269/2003 e della LR 31/2004 (c.d. terzo condono), in relazione ad interventi effettuati sull’immobile di via Licurgo, 2.

In data 12.1.2011, l’Amministrazione rilasciava tre permessi in sanatoria (rispettivamente, numeri 223, 225 e 226 del 2011), liquidando contestualmente le somme dovute a titolo di oneri concessori e costo di costruzione.

L’esponente contestava la misura degli oneri e del costo di costruzione, così come determinati dal Comune, proponendo il presente ricorso, con domanda di sospensiva.

La tesi fondamentale del gravame è che sulle tre istanze di condono si sarebbe formato silenzio assenso per effetto del decorso del termine biennale di cui all’art. 32, comma 37°, del decreto legge 269/2003, convertito con legge 326/2003.

Di conseguenza, continua il ricorrente, visto che il titolo abilitativo tacito si sarebbe formato il 27.9.2007, il Comune non avrebbe dovuto applicare gli oneri nella misura prevista dalla deliberazione del Consiglio n. 73 del 21.12.2007.

L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, concludendo per la reiezione del ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 7 luglio 2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso risulta infondato, per le ragioni che seguono.

Sulla formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio ai sensi del DL 269/2003 e della LR 31/2004, la giurisprudenza di questa Sezione è pacifica nel senso di richiedere, ai fini della configurabilità di un titolo edilizio tacito, la presentazione, da parte dell’autore dell’abuso, di tutta la documentazione prevista dalla legge (in particolare, quella di cui al comma 37° dell’art. 32 del citato decreto legge), oltre che il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione e di contributo di concessione (sul punto, si vedano le sentenze della II Sezione citate dalla difesa comunale nella propria memoria, vale a dire quelle numero 7219/2010, 7388/2010, 7390/2010, 6955/2010 e 473/2011).

Ciò premesso, nel caso di specie il Comune ha escluso la formazione del silenzio assenso, non avendo il ricorrente provveduto al versamento, entro il termine del 31 ottobre 2005 (termine previsto dal più volte citato comma 37° dell’art. 32 del DL 269/2003), del contributo sul costo di costruzione.

La tesi della parte resistente merita condivisione.

L’art. 32, comma 37°, sopra citato deve essere letto ed interpretato unitamente alla legislazione regionale sul terzo condono, vale a dire la legge regionale 3.11.2004, n. 31.

In particolare, l’art. 4 comma 5°, della LR 31/2004, prevede in primo luogo che ai fini della sanatoria il contributo sul costo di costruzione sia dovuto per le opere abusive riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1, 2 e 3, di cui all’allegato I al DL 269/2003 (nella presente fattispecie, le opere abusive sono tutte da ricondursi alla tipologia 1 di illecito, cfr. docc. 1, 6 e 11 del Comune).

Il successivo comma 7° del medesimo art. 4, prevede che il contributo di costruzione sia corrisposto per intero all’atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria, "in assenza della deliberazione di cui al comma 1".

Il comma 1° dell’art. 4 della LR 31/2004, prevede che il Comune, con apposita deliberazione da assumersi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, definisca i termini e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione connessi alla sanatoria, nonché del contributo sul costo di costruzione.

L’Amministrazione locale di Milano ha dato pronta attuazione al citato comma 1°, mediante la deliberazione di Giunta Comunale 16.11.2004, n. 2644, per cui nel caso di specie non può trovare applicazione la previsione del comma settimo dell’art. 4 che consente di corrispondere per intero il contributo di costruzione soltanto al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria.

Di conseguenza, il contributo avrebbe dovuto essere corrisposto, nella misura prevista dalla delibera di Giunta 2644/2004, nel termine del 31.10.2005.

Non essendosi formato silenzio assenso sulle domande di condono di cui è causa, legittimamente il Comune ha determinato la misura degli oneri concessori e del contributo al momento del rilascio del titolo in sanatoria, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr., fra le tante, TAR Lombardia, sez. II, 7221/2010).

La parziale novità delle questioni trattate costituisce giusta ragione per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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