Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 06-07-2011, n. 26304

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza in data 31.7.2010 F.G. chiedeva al Tribunale di sorveglianza di Torino la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ai sensi dell’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario, in relazione alla condanna di mesi due di reclusione inflittagli dalla Corte di appello di Torino con sentenza in data 23.10.2009 in ordine al delitto di cui all’art. 385 c.p., u.c..

Con decreto in data 28.9.2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l’istanza, ritenendo che, per il disposto dell’art. 58 quater O.P., non si possano concedere misure alternative alla detenzione per il delitto di evasione.

Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di F.G., chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e di questa Corte, non poteva ritenersi automaticamente preclusa l’ammissione a una misura alternativa sulla base del solo titolo di reato per il quale era intervenuta la decisione irrevocabile.

Il Tribunale aveva omesso di compiere un’analisi approfondita della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Questa Corte è costante nel ritenere che l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione in carcere di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta condanna per il delitto di evasione non possa essere automaticamente preclusa, senza limiti di tempo, dalla condanna stessa, indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine all’avvenuta realizzazione delle condizioni richieste dalla legge per fruire del beneficio, valutazione che impone al giudice un’analisi approfondita della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale (V. Sez. 1^, sent. n. 41956 del 22.10.2009, Rv. 245078).

Pertanto il decreto deve essere annullato e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Torino per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *