Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 06-07-2011, n. 26278 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Macerata, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa nei confronti di A.E.I.M., imputato, in concorso con altro soggetto, dei reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere detenuto a fine di spaccio kg. 1,092 di eroina e per aver venduto a B. M. una dose di eroina.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 62-bis c.p., in quanto il giudice ha riconosciuto la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche in relazione all’incensuratezza, che il citato art. 62-bis c.p., comma 3 non considera possa da sola giustificarne l’applicazione; inoltre, il ricorrente assume la mancanza di motivazione là dove la sentenza fa riferimento al comportamento processuale dell’imputato, senza specificare altro, e dove richiama la necessità di adeguare la pena alla gravita del fatto, nonostante si sia trattato di un episodio di detenzione di oltre un chilogrammo di sostanza stupefacente.

Ha proposto ricorso per cassazione anche l’imputato.

Il ricorso del pubblico ministero è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto di ratificare l’accordo anche in relazione alle circostanze attenuanti generiche, tenendo conto del "corretto comportamento processuale" e al fine di adeguare la pena alla concreta gravita del fatto. Sicchè deve escludersi che l’applicazione dell’art. 62-bis c.p. sia stata motivata con riferimento esclusivo all’assenza di precedenti penali, come erroneamente ritenuto dal pubblico ministero ricorrente.

Riguardo al dedotto vizio di motivazione circa il riferimento alla correttezza del comportamento processuale e alla esigenza di adeguare la pena al fatto, si ritiene che il giudice abbia, seppur sinteticamente, giustificato le ragioni per le quali ha ritenuto applicabili le attenuanti generiche.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Allo stesso modo è inammissibile il ricorso dell’imputato, che non ha presentato i motivi, in violazione di quanto prescritto dall’art. 581 c.p.p., lett. c).

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di A. E.I.M. al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare il Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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