T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 1317 Comunicazione, notifica o pubblicazione del provvedimento lesivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con gravame, notificato l’8 giugno 2009 e depositato il giorno 25 successivo, i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano di essere proprietari di villette ubicati a Carini, contrada Piraineto, prospicienti la via privata Agave, oggetto di diritti di proprietà o di servitù di passaggio facenti capo agli stessi.

Precisavano che tale via, oltre a consentire l’accesso alle villette del condominio, rappresentava uno dei possibili varchi al mare e che la natura privata della stessa era indiscussa, tant’è che all’imbocco era stato apposto un cancello.

Con ordinanza n. 30 dell’8 aprile 2009, il Sindaco di Carini aveva, però, disposto "con decorrenza immediata l’istituzione del divieto di sosta veicolare, ambo i lati con zona rimozione" in varie vie, tra cui quella denominata "Agave", nonché "la rimozione di qualsiasi ostacolo che impedisca di raggiungere la costa e non consenta la libera circolazione veicolare e pedonale".

In esecuzione di tale ordinanza, il Corpo di Polizia Municipale aveva aperto coattivamente il cancello posto a chiusura di tale via, ordinandone la rimozione.

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale provvedimento per i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione.

Si configurerebbe l’eccesso di potere sotto vari profili: non sussisterebbe alcuna servitù di uso pubblico sulla strada in questione; sarebbe stata erroneamente accertata la possibilità della circolazione stradale; non sarebbero state indicate le esigenze di ordine pubblico sottese alle determinazioni adottate.

2) Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990.

Non sarebbe stata data comunicazione dell’avvio del procedimento.

3) Incompetenza.

La competenza alla adozione di atti di regolamentazione della circolazione stradale sarebbe di competenza non del Sindaco, ma del dirigente.

I ricorrenti hanno chiesto anche il risarcimento dei danni subiti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Carini, che ha depositato una memoria, con la quale, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Con ordinanza n. 724 del 17 luglio 2009, premesso che, con ordinanza sindacale n. 50 del 12 giugno 2009, era stata sospesa, sino al 15 ottobre 2009, l’efficacia del provvedimento impugnato, l’istanza cautelare è stata rigettata, poiché, sino alla scadenza di tale termine, non sussisteva il presupposto del periculum in mora.

E’ stata successivamente proposta una nuova istanza cautelare, con la quale è stato rappresentato che, decorso il termine del 15 ottobre 2009, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, cosicchè dovevano ritenersi venute meno le ragioni poste a sostegno del diniego della istanza cautelare.

Con ordinanza n. 639 del 16 luglio 2010 l’istanza cautelare è stata accolta, facendosi riferimento in motivazione ad un precedente favorevole della sezione su fattispecie identica (i.e. sentenza n. 1114 del 24 giugno 2009).

In vista della udienza, il Comune di Carini ha depositato una memoria, con la quale ha preliminarmente rappresentato che il precedente favorevole ai ricorrenti era stato annullato con la sentenza n. 1441 del 2 dicembre 2009, con la quale il CGA aveva riconosciuto provata l’esistenza di una servitù di uso pubblico sulle strade oggetto del provvedimento impugnato.

Ha insistito per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto l’ordinanza, con la quale il Comune di Carini ha disposto l’istituzione del divieto di sosta veicolare con zona rimozione in varie vie, tra cui quella denominata "Agave", prospiciente le villette dei ricorrenti, nonché "la rimozione di qualsiasi ostacolo che impedisca di raggiungere la costa e non consenta la libera circolazione veicolare e pedonale".

Tale provvedimento è stato adottato sulla base della qualificazione di tale via (in passato denominata Carrubbo) quale varco pubblico di accesso al mare riportante il n. 21.

Preliminarmente va rilevato che con riferimento ad una fattispecie identica alla presente questa sezione si è pronunciata favorevolmente con la sentenza n. 1114 del 24 giugno 2009, la quale è stata, però, annullata dal CGA con la decisione n. 1441 del 2 dicembre 2009, alla quale il Collegio ritiene di aderire.

In tale decisione si è, in particolare, ritenuto che sulle strade indicate nel provvedimento impugnato (costituenti "varchi per l’accesso al mare") gravava una servitù pubblico di passaggio.

A sostegno di tale affermazione si è fatto riferimento alla circostanza che, in sede di approvazione del P.R.G., tali strade erano state inserite nel piano particolareggiato di esecuzione delle zone omogenee circoscritte in rosso con destinazione "viabilità pubblica", non oggetto di provvedimento espropriativo.

E’ stata, inoltre, richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 378/1994, la quale, in ossequio all’art. 12 della L.R. n. 37/1985, aveva individuato le zone di pubblico demanio marittimo destinabili alla pubblica balneazione sulla scorta delle disposizioni impartite: con nota prot. n. 39260 del 17 luglio 1993 dell’Assessorato regionale del territorio e ambiente, che aveva invitato il Comune "a porre in essere gli atti necessari al ripristino della percorribilità della strada e dei varchi di accesso al mare"; con nota prot. n. 23908 del 28 luglio 1993 della Capitaneria di Porto di Palermo, che aveva autorizzato il Comune a "eliminare eventuali ostruzioni (cancelli, muri, ecc.) che ostacolano il pieno uso ai varchi compresi tra il n. 16 e 24".

2. Ne deriva l’infondatezza del primo motivo, con il quale si deduce l’eccesso di potere sotto tre distinti profili: insussistenza servitù di uso pubblico sulla strada in questione; erroneo accertamento della possibilità di circolazione; mancata indicazione esigenze di ordine pubblico sottese alle determinazioni adottate.

Per quanto riguarda il primo profilo è sufficiente il riferimento alle considerazioni di cui alla surrichiamata decisione del C.G.A..

In merito al secondo, trattasi di affermazione generica non sorretta da un principio di prova.

Relativamente al terzo, è sufficiente rilevare che il provvedimento rinviene il suo fondamento giustificativo nella rilevata necessità di aprire i varchi al mare in questione.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale si deduce l’omissione delle garanzie partecipative, essendo noto l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, in base alla regola di cui all’art. 21 octies della l. n. 241/1990, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce causa di annullamento nelle ipotesi in cui risulti dimostrato che il provvedimento non avrebbe avuto un contenuto diverso da quello adottato (per tutte, da ultimo, Consiglio di Stato, VI, 29 settembre 2010, n. 7197).

4. Infondato in fatto è invece il terzo motivo, con il quale si deduce l’incompetenza del Sindaco alla adozione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale, in quanto atto gestionale rientrante nella competenza dirigenziale.

Il provvedimento impugnato reca, infatti, la doppia intitolazione "corpo della polizia municipale" e "il Sindaco" ed è stato firmato congiuntamente dal responsabile del procedimento, dal comandante della polizia municipale e dal Sindaco.

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.

Sussistono giustificati motivi, avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale in primo e secondo grado, per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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