Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-11-2011, n. 24686 Rimborso dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Piersantelli s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino depositata il 16/06/2006 che aveva, accogliendo l’appello del ministero dell’Economia e delle Finanze, riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto, la domanda della contribuente intesa ad ottenere il rimborso della imposta erariale e relative addizionali pagata in occasione del consumo di energia elettrica utilizzata nell’attività industriale di cromatura a spessore di particolari in acciaio.

La CTR, pur ritenendo che ricorressero le condizioni di cui al D.L. n. 295 del 1995, art. 4 (utilizzo dell’energia elettrica, quale materia prima, in un processo elettrochimico o elettrometallurgico) e non necessaria la denuncia di officina, riteneva non fornita la prova della quantità di energia elettrica utilizzata per siffatto procedimento, non potendo accogliersi le conclusioni della CTU che applicava una presunzione sulla presunzione e cioè assumeva ipoteticamente la corrispondenza tra anidride cromica acquistata e quella consumata nell’arco di dieci anni in base alla relazione della c.d. Legge di Faraday tra cromo depositato e energia consumata.

La ricorrente pone a fondamento del ricorso due motivi fondati su vizio motivazionale e sulla violazione di legge corredati da quesiti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso riproponendo la questione della decadenza biennale rigettata in primo grado e assorbita nel secondo e la non debenza degli interessi perchè percepiti in buona fede.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

E’ di preliminare esame il rilievo, di cui al controricorso, di inammissibilità del ricorso per difetto di procura stesa in calce non al ricorso ma alla CTU trascritta nel ricorso. Il motivo è infondato.

La ricorrente ha adottato una particolare tecnica di assemblaggio tipografico del ricorso che alla parte espositiva e motiva fa seguire la trascrizione della relazione della CTU espletata nel giudizio d’appello e infine la procura speciale in foglio successivo.

La CTU fa parte integrante del ricorso e non vi sono dubbi che la procura (tra l’altro specifica nel suo contenuto) si riferisca al ricorso in esame.

La notifica ha poi riguardato l’atto nel suo complesso.

Infondati sono anche i rilievi sui quesiti che in ordine ai due motivi di ricorso contengono con sufficiente specificazione la questione di diritto e la questione di fatto controverso.

Passando all’esame del ricorso della società contribuente, è di preliminare esame il secondo motivo con cui la contribuente deduce la violazione dei principi in tema di prova presuntiva per non avere la CTR ammesso una prova presuntiva.

Il motivo è infondato in quanto la Corte non afferma principi contrastanti con l’ammissibilità di una prova presuntiva anche nel caso in esame, ma effettua un giudizio di fatto sulle risultanze processuali pervenendo ad un giudizio di mancata prova.

Col primo motivo la contribuente deduce motivazione insufficiente e contraddittoria per avere la CTR ritenuto a irrilevanza degli elementi forniti, su fatti non contestati (consumo dell’energia) in base ad elementi ipotetici della possibilità di uso alternativo dell’anidride cromica.

Anche tale motivo è infondato.

Osserva la Corte che gli unici dati noti erano le quantità di anidride cromica acquistata nell’arco del decennio e la complessiva energia utilizzata.

L’applicazione a tali dati della Legge di Faraday che stabilisce un rapporto tra quantità di cromo depositata, la corrente elettrica che attraversa il bagno elettrolitico e il tempo, era inattendibile in quanto si basava sul presupposto, in via di mera assunzione ipotetica, della corrispondenza, nell’arco temporale di dieci anni, della quantità di anidride cromica acquistata alla quantità di anidride cromica utilizzata nei bagni galvanici nello stesso intervallo di tempo.

La Corte parla a tal fine di inammissibile presunzione su presunzione ma più correttamente la Corte intende dire che manca il fatto noto, elemento imprescindibile nello schema della prova presuntiva, da cui dedurre – in base a regole di probabilità umana o scientifiche – un dato ignoto.

Irrilevante è la distinzione operata dalla ricorrente tra prova presuntiva e prova indiretta (a seconda che al fatto ignoto ci si arrivi in base al primo o al secondo criterio) in quanto l’esito e il valore probatorio di tale procedimento probatorio sono equivalenti nell’un caso e nell’altro, una volta che il giudice abbia ritenuto provato il fatto.

Un tale giudizio di fatto, adeguatamente motivato, operato dalla Corte di merito, resiste anche alla censura di vizio motivazionale (secondo motivo) tendendo sostanzialmente la contribuente ad un rilettura delle risultanze processuali. Invero la deduzione del vizio non è corredata dalla indicazione degli elementi non valutati, o valutati insufficientemente o contraddittoriamente che ove correttamente valutati, avrebbero portato ad una diversa decisione.

Questa Corte (Cass. n. 1147/2010 tra le altre) ha, invero, costantemente ritenuto che il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere, sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione ( art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (così anche Cass. n. 3004/2004).

Invero nel momento di sintesi l’unico elemento dedotto è la corrispondenza tra l’anidride cromica acquistata e l’energia consumata.

Di poi la deduzione di un consumo minimo, necessario,(almeno un Euro) è questione nuova essendosi sempre discusso nelle fasi di merito della sovrapponibilità dei consumi(o della relativa percentuale) effettuati nel periodo successivo alla installazione dei contatori a quelli effettuati nel periodo precedente(1991-1996). Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, assorbite evidentemente le questioni decadenza ed interessi dedotti dall’ufficio.

Ricorrono equi motivi, a causa della natura delle questioni trattate, per compensare interamente le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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