Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-04-2011) 06-07-2011, n. 26273

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Mondovì ha applicato nei confronti di G.D.F., imputato del reato di cui all’art. 570 c.p., n. 2, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di sei mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa, con conversione della pena detentiva in un anno di libertà controllata.

2. – Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 99 c.p., comma 4, avendo il giudice ratificato l’accordo delle partì in cui non era stato calcolato l’aumento di due terzi per la recidiva specifica e reiterata, contestata all’imputato.

3. – Il ricorso è fondato.

La recidiva contestata all’imputato era "reiterata e specifica", sicchè comportava un aumento di due terzi sulla pena base ai sensi dell’art. 99 c.p., mentre nell’accordo delle parti, ratificato dal giudice, è stato erroneamente calcolato un aumento di un terzo.

Si tratta di un errore nella determinazione della pena che non può essere corretto da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale preclude al giudice di applicare una pena diversa da quella concordata dalle parti e perchè la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altererebbe i termini dell’accordo, incidendo sul consenso prestato dall’imputato che si sarebbe potuto determinare diversamente.

Pertanto, il vizio rilevato nel calcolo della pena travolge l’intero accordo, sicchè la sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti del procedimento al Tribunale di Mondovì per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Mondovì per l’ulteriore corso di giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *