Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-04-2011) 06-07-2011, n. 26272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza del 19 luglio 2007 il Tribunale di Milano, in sede di giudizio abbreviato, condannava B.S. alla pena di sei mesi di reclusione in ordine al delitto di simulazione di reato per avere affermato falsamente, con denuncia presentata alla Questura di Milano, di avere subito da parte di ignoti la rapina dell’autovettura Porche 911 posseduta in leasing, rapina in realtà mai avvenuta. A fondamento della decisione il giudice aveva posto anche alcuni stralci di intercettazioni telefoniche concernenti un più vasto procedimento pendente davanti all’autorità giudiziaria di Bergamo per associazione a delinquere e in cui era coinvolto lo stesso B., da cui risultava che l’autovettura in questione era stata consegnata a terze persone alcuni giorni prima della falsa denuncia, per essere destinata all’estero attraverso l’organizzazione criminosa che per mezzo di false denuncie di furto si proponeva di truffare le compagnie assicurative.

2. – Nel diverso procedimento iniziato a Bergamo, in cui B. era imputato, anche lì, di simulazione di reato nonchè di truffa in danno di assicurazione, il G.u.p., in sede di abbreviato, dichiarava inutilizzabili le intercettazioni telefoniche relative ai reati per i quali non era prevista la possibilità di disporre tale mezzo di prova, pervenendo all’assoluzione dell’imputato.

3. – Con istanza del 20 giugno 2009 il difensore del B. promuoveva giudizio di revisione contro la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano, sostenendo che la nuova prova era costituita dalla dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, intercettazione relativa alle stesse conversazioni utilizzate nel giudizio davanti all’autorità giudiziaria milanese.

4. – La Corte d’appello di Brescia, con l’ordinanza del 2 ottobre 2009, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione per manifesta infondatezza.

5. – Contro questa ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il B., deducendo sotto diversi profili il vizio di motivazione.

In primo luogo ha censurato il provvedimento impugnato per avere ritenuto che con l’istanza di revisione si sia proposta una diversa valutazione delle prove; al contrario il ricorrente assume l’ammissibilità della revisione in quanto la sentenza di condanna è fondata unicamente sui risultati di intercettazioni di cui è stata sancita l’inutilizzabilità ex art. 270 c.p.p. Si sostiene che il Tribunale di Milano, dopo avere acquisito senza la valutazione richiesta dal citato art. 270 c.p.p. i risultati delle intercettazioni che l’autorità giudiziaria di Bergamo aveva a sua volta acquisto da altro procedimento, avrebbe comunque dovuto tenere conto della decisione con cui il G.u.p. ebbe a sancire l’inutilizzabilità di quelle stesse intercettazioni. Nè ha pregio, secondo il ricorrente, l’argomentazione della Corte d’appello secondo cui il Tribunale di Milano avrebbe potuto operare una diversa valutazione in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni, perchè ciò avrebbe potuto fare solo se avesse acquisito direttamente le intercettazioni del distinto procedimento.

Sotto un altro profilo B. critica la decisione della Corte d’appello di Brescia nel punto in cui ritiene che la sentenza di condanna si sia basata non solo sui risultati delle intercettazioni, ma anche sui servizi di osservazione e di pedinamento della polizia giudiziaria. In particolare, secondo il ricorrente la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni, da cui avrebbe avuto origine l’intera inchiesta, espanderebbe i suoi effetti anche ai servizi di osservazione, con la conseguenza che la responsabilità penale dell’imputato sarebbe stata riconosciuta in base a prove integralmente inutilizzabili.

6. – Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha precisato come, anche a voler seguire la tesi dell’imputato in ordine alla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, dalla stessa sentenza risulta che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del reato in base ad altri elementi, in particolare alle risultanze del servizio di osservazione compiuto dai militari della Guardia di finanza, che hanno costatato l’avvenuta consegna dell’autovettura ben prima della denuncia presentata dal B.. Ne consegue che, anche prescindendo dalla questione se l’effetto derivante dalla dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni nel diverso procedimento possa ritenersi "prova nuova" ai fini della revisione, deve riconoscersi che comunque non potrebbe mai pervenirsi ad una pronuncia assolutoria dell’imputato dal reato contestatogli, in presenza delle altre prove su cui si è basato il giudizio di colpevolezza. Peraltro, del tutto immotivate e prive di ogni giustificazioni sono le affermazioni del ricorrente, secondo cui l’inutilizzabilità delle intercettazioni travolgerebbe anche gli altri elementi di prova.

In conclusione, l’inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello trova piena giustificazione ai sensi dell’art. 631 c.p.p..

7. – Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *