Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-07-2011, n. 4138 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR del Lazio il sig. A. J. esponeva di aver partecipato al concorso per titoli ed esami, indetto con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.5.2004, per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente del Ruolo speciale del Corpo di Amministrazione e di Commissariato dell’Esercito.

A seguito della riduzione dei posti messi a concorso per ragioni di contenimento della spesa pubblica, la procedente Amministrazione disponeva tuttavia l’assunzione dei soli due primi classificati fra i concorrenti non già in servizio permanente.

Successivamente (con decreto 10.6.2005), assunta l’esigenza di ricoprire un fabbisogno di venti unità di personale della posizione anzidetta, l’Amministrazione della Difesa procedeva all’indizione di una nuova selezione concorsuale, al termine della quale il sig. J. si collocava nuovamente in posizione utile e veniva dichiarato vincitore.

Il sig. I., tuttavia, col predetto ricorso, contestava l’indizione del nuovo concorso sulla base dei seguenti argomenti di censura:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell’art. 97 della Costituzione sotto altro profilo di diritto.

L’indizione della nuova procedura di selezione concorsuale non è stata preceduta – con asserita violazione delle epigrafate disposizioni – dall’avviso di inizio del relativo procedimento.

2) Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

L’Amministrazione della Difesa, lungi dal procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2004 – avente prorogata validità di dodici mesi ai sensi dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 – ha invece proceduto all’indizione di una nuova procedura concorsuale, con riveniente compromissione della posizione pretensiva vantata dai candidati utilmente collocatisi in esito al precedente concorso. In particolare, si assume che la norma in epigrafe sancirebbe, in capo all’Amministrazione, un vero e proprio "obbligo" di scorrimento delle graduatorie aventi perdurante carattere di validità, con conseguente illegittimità della determinazione di indizione di una nuova procedura concorsuale.

3) Eccesso di potere per disparità di trattamento.

A fronte di un "limitato" scorrimento della graduatoria formata in esito allo svolgimento della procedura concorsuale tenutasi nel 2004 (che ha consentito l’assunzione di due idonei, pur a seguito dell’operata decurtazione dei posti riveniente da esigenze di contenimento della spesa pubblica), e lungi dall’attingere nuovamente alla graduatoria anzidetta per nuovo fabbisogno di personale, l’Amministrazione della Difesa ha illegittimamente deciso, nel successivo anno 2005, di indire un nuovo concorso.

1.2.- Con la sentenza epigrafata il TAR adìto ha respinto il gravame.

2.- Il sig.J. ha tuttavia impugnato la sentenza, chiedendone la riforma alla stregua di motivi riassunti nella sede della loro trattazione da parte della presente decisione.

2.1- Si è costituita nel giudizio l’amministrazione della difesa, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1.- Dall’esame del ricorso emerge la formulazione di due censure.

1.1.- Con una prima doglianza, si argomenta che erroneamente il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso ritenendo che l’odierno appellante avesse lamentato il mancato scorrimento della graduatoria da semplice idoneo e non da vincitore; sul punto il gravame (p. 9), dopo aver aderito alla tesi negativa nel caso di semplice idoneità concorsuale, torna a sostenere l’obbligo di scorrimento nel caso del concorrente risultato vincitore. Questo motivo non ha pregio, poiché (come si afferma peraltro anche nel prosieguo delle argomentazioni) le due posizioni nella fattispecie oggettivamente coincidono, atteso che l’appellante si era classificato idoneo e in posizione utile per esser nominato e quindi tra i vincitori del concorso.

Quanto al sostenuto obbligo di utilizzare la graduatoria, lo stesso non sussiste. Sul punto la Sezione non può che pienamente confermare motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata, ribadendo che il ricorso alla graduatoria concorsuale precedente è sistema pur sempre eccezionale e discrezionale, sia perché consente la copertura di posti in deroga alle normali procedure, sia perché l’Amministrazione non è obbligata ad avvalersene.

1.2- Il secondo mezzo, entrando nel tema centrale della controversia, ripropone l’illegittimità del provvedimento con il quale il Ministero ha bandito il nuovo concorso, anziché attingere alla ancora efficace graduatoria del precedente concorso (una volta terminate le esigenze finanziarie che ne avevano limitato l’utilizzo); in particolare rileva l’appellante che l’identità dei titoli di studio richiesti e delle prove da espletare renderebbero tale scelta dell’amministrazione arbitraria e non rispondente ad alcun interesse pubblico. La censura è meritevole di accoglimento.

Ed invero, la sentenza impugnata si è limitata a ribadire la natura eccezionale e discrezionale del ricorso alle graduatorie in questione (deducendone la non obbligatorietà), ma non ha esaminato il punto centrale della controversia; questo, invece era ed è costituto dalla necessità o meno di motivare il mancato esercizio della facoltà in questione. Non si tratta quindi di smentire o confermare, in questa sede la argomentazioni giuridiche esposte del primo giudice (ed a sostegno delle quali si diffonde la difesa ministeriale), ma di dare o meno rilievo al fatto che nel provvedimento di indizione della nuova procedura non si reperisce alcuna ragione per la quale le graduatorie del precedente concorso, ancora valide a termine di legge, non potessero essere utilizzate una volta cessate le esigenze di pubblico interesse che avevano determinato il c.d. "blocco delle assunzioni". Per contro il Collegio, nel confermare come nel decreto di indizione della successiva selezione non si riscontri alcuna particolare motivazione sul punto, non può esimersi dal sottolineare che proprio l’utilizzo della graduatoria avrebbe costituito incontestabile strumento di risparmio di spesa, come è specularmente evidente che la nuova procedura pone in essere ulteriore spesa per il reclutamento di personale già positivamente vagliato e che poteva pertanto essere assunto.

Il comportamento tenuto dal Ministero, pertanto e conclusivamente, integra una fattispecie di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà all’interesse pubblico all’azione amministrativa.

Il Collegio, quindi, non può che aderire alle ragioni dell’appellante e ciò senza alcuna smentita dei principi già da tempo affermati dalla giurisprudenza, sul tema in questione.

3- Conclusivamente l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso di primo grado. A ciò consegue l’annullamento del decreto 10.6.2005 relativamente alla parte in cui ha determinato il reclutamento dell’appellante non sulla base della graduatoria stilata in espletamento del precedente concorso (DM 10.4.2004).

– Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando, nei termini di cui in motivazione, gli atti col medesimo impugnati.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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