Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-04-2011) 06-07-2011, n. 26267

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Tribunale di Napoli con la sentenza in epigrafe ha assolto B.M., tra l’altro, dal reato di cui all’art. 334 c.p., ritenendo che la condotta contestatagli – consistita nell’aver circolato a bordo dell’autovettura Ford Fiesta tg. (OMISSIS) sottoposta a sequestro ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213 e di cui era stato nominato custode – non integrasse l’illecito penale, ma la sola violazione amministrativa prevista dall’art. 213, comma 4, D.Lgs. cit., che punisce il comportamento di chi durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo vi circoli abusivamente, determinandone un deterioramento. Il giudice di merito ha ritenuto che nella specie dovesse trovare applicazione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 9, l’illecito amministrativo, in quanto dotato di elementi specializzanti rispetto all’illecito penale e perchè avente ad oggetto la specifica materia di settore della circolazione stradale.

2. – Contro questa decisione ha proposto direttamente ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli, che ha dedotto, con un unico motivo, l’erronea applicazione degli artt. 15 e 334 c.p., L. n. 689 del 1981, art. 9 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213 e, richiamando alcune decisioni di questa Sezione, ha sostenuto che nel caso in esame il giudice avrebbe dovuto ritenere il concorso formale del delitto di cui all’art. 334 c.p. con l’illecito amministrativo previsto dal citato art. 213 D.Lgs..

Secondo parte ricorrente tra le due disposizioni non vi sarebbe alcun rapporto di specialità, dal momento che la violazione amministrativa è rivolta contro "chiunque" ed è diretta a sanzionare la mera circolazione abusiva del veicolo in sequestro, laddove l’illecito penale contiene un espresso riferimento alle condotte di sottrazione, di soppressione, di distruzione, di dispersione e di deterioramento del bene sequestrato da parte di soggetti specificamente indicati, sicchè anche i beni tutelati sarebbero diversi, dovendosi individuare nell’interesse cautelativo tipico del vincolo imposto con il sequestro a protezione del buon andamento della pubblica amministrazione il bene protetto dalla norma penale, leso ogni qual volta siano violati gli obblighi di custodia connessi alla misura applicata e l’uso del veicolo determini il suo deterioramento.

3. – Il difensore di B.M. ha depositato una memoria in cui ha contestato le argomentazioni contenute nel ricorso del procuratore generale, di cui ha chiesto il rigetto.

4. – Con sentenza del 28 ottobre 2010 (P.G. in proc. Di Lorenzo) le Sezioni unite hanno risolto il contrasto interno alle sezioni semplici della Cassazione sul rapporto tra la norma penale di cui all’art. 334 c.p. e la violazione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, comma 4, sostenendo che "non è configurabile il reato di cui all’art. 334 c.p. nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, che circoli abusivamente con lo stesso, essendo applicabile, in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, la sola sanzione amministrativa di cui al citato art. 213, comma 4".

Questo Collegio ritiene di doversi adeguare a quanto stabilito dalle Sezioni unite in una fattispecie, pressochè identica a quella oggetto del presente processo; conseguentemente il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato, confermando la sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 334 c.p., sul presupposto della prevalenza della norma amministrativa, applicabile nel caso di mera circolazione di veicolo sottoposto al sequestro di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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