Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso al TAR della Campania, il sig. V. R., ufficiale dell’esercito italiano iscritto nei ruoli degli Ufficiali del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana con il grado di Capitano Commissario, con anzianità assoluta dal 1° gennaio 1991, esponeva di essere stato incluso nel quadro di avanzamento a scelta per l’anno 1998, ai fini della eventuale promozione al grado superiore (Maggiore). Tuttavia con nota n. 3269/X/UF del 15.11.2002, il X Centro di Mobilitazione del Corpo Militare della C.R.I. di Napoli dava comunicazione all’esponente della deliberazione definitiva del Ministero della Difesa del 16.9.2002, con la quale l’interessato veniva dichiarato "non prescelto" in esito alla predetta proposta di avanzamento. A motivazione del provvedimento, l’amministrazione argomentava che "non risulta che abbia prestato servizio nel Corpo e non emergono altri elementi dai quali sia possibile dedurre il possesso – in modo spiccato – dei necessari requisiti previsti dall’art. 72 comma 1 del R.D. 10.2.1936 n. 484 e ss.mm. per riconoscerla pienamente idoneo ad adempiere alle funzioni del grado superiore".
L’interessato adìva pertanto il TAR col predetto ricorso, impugnando il provvedimento 15.11.2002 e deducendo a sostegno motivi così riassumibili:
1) possesso da parte del ricorrente di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per la promozione al grado superiore; 2) difetto di motivazione; 3) contrasto con pregresse determinazioni dell’amministrazione intimata ed in particolare col provvedimento del 24.6.1999, con il quale Ministero della Difesa ha ritenuto il ricorrente, alla luce del servizio prestato nell’Esercito Italiano dal 23.5.1995 all’1.7.1995, meritevole di conseguire il grado superiore.
Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso.
Il sig. V. ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di motivi che sono riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.
Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità del provvedimento con il quale il Ministero della difesa ha dichiarato l’odierno appellante (Ufficiale della CRI) "non prescelto" per l’avanzamento al grado superiore; la mancata scelta è stata motivata dall’amministrazione in quanto "non risulta che abbia prestato servizio nel Corpo e non emergono altri elementi dai quali sia possibile dedurre il possesso – in modo spiccato – dei necessari requisiti previsti dall’art. 72 comma 1 del R.D. 10.2.1936 n. 484" per il riconoscimento della idoneità ad adempiere alle funzioni del grado superiore". Quindi il giudice di prima istanza, respingendo il ricorso dell’odierno appellante, ha confermato la legittimità della motivazione resa dal Ministero, ponendo a supporto centrale del proprio ragionamento il fatto (incontestato) che il ricorrente non avesse mai prestato servizio nel corpo militare della Croce rossa e ritenendo la predetta circostanza indicativa della indisponibilità di elementi, suscettibili di essere desunti dalla prestazione del servizio, utili ai fini dell’accertamento del possesso dei necessari requisiti necessari, ai sensi dell’art. 72 R.D. 10 febbraio 1936, n. 484, da parte dell’interessato.
2.- L’orientamento testè riassunto è contestato dall’appellante, ad avviso del quale la sentenza impugnata:
– ha obliterato di considerare la documentazione prodotta ed in particolare lo stato di servizio dell’Esercito italiano, dal quale risulta la prestazione di servizio in Forza Armata;
– come il provvedimento da essa confermato, risulterebbe erronea in quanto non rileva la palese contraddittorietà tra il non aver prescelto il ricorrente per l’avanzamento nel corpo militare CRI e precedenti atti della CRI (ord. Comm. str. n. 182 del 2002) che, nonostante la mancata prestazione di servizio nel Corpo, hanno disposto la promozione del ricorrente al grado superiore (in quella sede, Capitano);
– non ha colto il difetto di motivazione inficiante il procedimento di avanzamento (conclusosi con l’atto impugnato), ed in particolare il provvedimento di mancata scelta, il quale non indica per quale ragione si è ritenuto di disattendere i precedenti giudizi di primo grado (7.6.01) e secondo grado (29.6.01) che si erano espressi per la scelta del ricorrente.
L’appellante, infine, contesta nel merito la mancata scelta, che ritiene incoerente ed irragionevole, nonché frutto di criteri eccessivamente riduttivi rispetto ad altri, concessivi, utilizzati per altri ufficiali.
3. – L’appello è infondato. Va preliminarmente chiarito che l’osservazione del TAR per cui "la mancata prestazione del servizio nel Corpo da parte del ricorrente non assume, nel contesto motivazionale del provvedimento impugnato, il ruolo di autosufficiente fattore ostativo all’accoglimento della proposta", non assume poi un effettivo e sostanziale peso al fine di individuare con precisione il tema centrale della controversia; successivamente, infatti, il primo giudice evidenzia quella che in realtà costituisce una mera conseguenza logicofattuale della mancata prestazione del servizio, osservando che la fonte principale per individuare e far emergere il possesso dei requisiti per l’avanzamento al grado superiore, "non può che essere rappresentata dallo svolgimento di un congruo periodo di servizio presso il medesimo Corpo Militare in uno dei gradi inferiori".
Il ragionamento condotto dal giudice di prime cure, quindi, si conferma nel senso di una legittima mancata scelta in ragione della mancata prestazione del servizio presso il Corpo CRI. Tale precisazione è necessaria al fine di pregiudizialmente escludere il profilo di contraddittorietà che sul punto l’appello sembra invece evidenziare.
3.1- In ordine alla questione centrale per la decisione della controversia, premesso che è incontestato come l’appellante non abbia mai prestato servizio nel Corpo militare della Croce Rossa, la sentenza impugnata non può ritenersi resa in spregio degli artt. 72 e seguenti del r.d. n.484/1936, alla cui stregua occorre vagliare la fondatezza della pretesa azionata (come invita a procedere lo stesso ricorrente, nell’escludere la rilevanza della circolare CRI N.10448 del 21.9.1988 dell’Ispettorato Superiore del Corpo militare).
Alla luce delle predette disposizioni, alla questione se agli avanzamenti nel Corpo militare della CRI possa darsi luogo in assenza di effettiva prestazione di servizio presso il Corpo, deve essere data soluzione negativa.
Data la separatezza ed autonomia tra il Corpo Militare della CRI e i Corpi armati dello Stato (per il principio cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 17/04/2000, n. 2286) appare assolutamente logico e coerente affermare che la condizione primaria, peraltro non sufficiente, per conseguire l’avanzamento è l’aver prestato un congruo periodo di servizio effettivo presso il Corpo militare CRI, senza il quale viene a mancare il presupposto oggettivo per poter valutare, in quello specifico quadro organizzativo ed ordinamentale, le qualità dell’ufficiale aspirante. Significativa al riguardo è anche la formulazione letterale dell’art. 72, comma 2, R.D. n. 484/1936, che facendo riferimento al buon disimpegno delle funzioni non può che riferirsi a quelle espletate al servizio del Corpo militare CRI, poiché si discute di un avanzamento in questo specifico contesto organizzativo.
– Una particolare conferma merita poi il principio, affermato dal TAR, al fine di avversare la deduzione per cui il servizio presso la C.R.I. sarebbe surrogabile da quello prestato dal ricorrente presso l’Esercito Italiano; anche su questo punto deve infatti condividersi la tesi espressa dal primo giudice che "la specificità dei compiti demandati al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana non consente alcuna forma di automatica equivalenza, anche per i fini valutativi in discorso, tra le rispettive attività di servizio".
In tale àmbito, aggiunge il Collegio, il fatto che in casi analoghi si sia dato luogo ad avanzamenti senza alcuna prestazione di servizio presso il Corpo militare della CRI (ma considerando solo il servizio presso l’Esercito) non depone certo a sfavore del comportamento dell’Amministrazione oggi in esame ma, semmai, di quello tenuto nelle fattispecie pregresse con cui si intende porre un raffronto.
3.2.- Il profilo sin qui trattato riveste carattere assorbente delle altre censure d’appello formulate, le quali, anche ove positivamente esaminate, non permetterebbero infatti il superamento di quanto sopra evidenziato.
3- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
– Nulla si dispone sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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