Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-07-2011, n. 4132 Combattenti e invalidi di guerra e per servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR del Lazio, il dr. T. M., dipendente del Comune di Venezia ed in possesso della qualifica di "profugo" (ai sensi e per gli effetti della legge 4.3.1952, n. 137/1952), esponeva di aver chiesto, in sede di domanda di collocamento a riposo per anzianità, l’attribuzione del beneficio combattentistico di cui all’art. 2, comma 2, di detta legge n. 336/1970, ai sensi del quale ai dipendenti indicati nel precedente comma (tra i quali appunto i profughi per l’applicazione del trattato di pace), a loro richiesta o richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, anziché l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

La Giunta comunale di Venezia, con deliberazione n. 1800 del 9 giugno 1995, ha concesso al dipendente non il beneficio richiesto della qualifica superiore a quella posseduta, ma l’attribuzione di "n. 3 aumenti del 2.50%… da aggiungere al trattamento economico alla data del 1 luglio 1995 (data di collocamento a riposo)".

Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto il predetto ricorso, impugnando altresì:

– – la nota del Ministero del Tesoro, indirizzata alla Regione Campania, in data 30 luglio 1988;

– se, e in quanto necessario, l’art. 100, comma 5, del Regolamento organico per il personale del Comune di Venezia, approvato con deliberazione di Consiglio n. 155 del 22 gennaio 1985, di Giunta n. 1185 del 2 aprile 1985 e di Consiglio n. 1575 del 17 novembre 1986.

Il ricorrente ha anche domandato l’accertamento del diritto al conferimento della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta all’atto della cessazione dal servizio.

A sostegno dell’impugnativa il dott. M. ha formulato sette motivi di ricorso, asserendo, in via principale, che l’amministrazione avrebbe violato il chiaro disposto del precitato art. 2 della legge n. 336/1970 che prevede il conferimento della qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore come alternativo e prevalente rispetto all’attribuzione dei tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione di cui al comma 1, a condizione che l’interessato ne faccia espressa richiesta.

Con motivi aggiunti, notificati a seguito della documentazione prodotta in giudizio dal Comune resistente, il ricorrente ha poi impugnato la nota del Ministero del Tesoro del 23.1.1986 e la nota del Settore personale del 5.10.1994, ove ad esse dovesse attribuirsi natura provvedimentale. Tali atti, emessi in ordine all’attribuzione dei benefici ex lege n. 336/1970, sono stati censurati nell’affermazione per cui "l’istituzione dei livelli retributivi e la conseguente collocazione del personale sulla base dei criteri di professionalità di inquadramento in detti livelli, non consente l’attribuzione del livello superiore, ma la concessione di tre o più scatti periodici calcolati secondo le vigenti norme".

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo adìto ha respinto il ricorso proposto; di qui l’appello proposto dall’interessato, affidato ai motivi trattati nel prosieguo dalla presente decisione.

Si è costituita nel giudizio l’amministrazione comunale di Venezia, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

1.- Torna all’esame della Sezione una questione che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento prevalente negativo, ha già da tempo avuto occasione di dirimere.

In particolare la questione, riproposta dal primo ordine di doglianze, è se, sulla base del sopraggiunto ordinamento del personale fondato sulle qualifiche funzionali, risulti possibile applicare l’art. 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970, come interpretato dall’art. 3 della legge n. 824 del 1971, attribuendosi il trattamento economico della qualifica funzionale superiore.

Al riguardo il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal cennato orientamento negativo e deve quindi confermare l’analogo orientamento in merito assunto dal giudice di primo grado. In sintesi va ribadito quanto segue.

Anche nel nuovo ordinamento per nuove qualifiche funzionali vige la regola generale, sancita dall’art. 7 della legge n. 93 del 1983 e ripetuta dalle varie leggi dei diversi settori del pubblico impiego, che l’accesso alle varie qualifiche avviene per pubblico concorso. Non potendo le vecchie carriere essere equiparate che alle nuove qualifiche funzionali, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto preclusa la possibilità di applicare la legge n. 336 del 1970 attribuendo il trattamento economico della qualifica funzionale superiore o questa stessa qualifica. Alla stessa conclusione era già da tempo pervenuta la giurisprudenza di questo Consesso (cfr Cons. di Stato, a.p. n. 34 e 35/1995) chiarendo le richiamate ragioni per le quali agli ex combattenti inquadrati nelle qualifiche funzionali non è più applicabile la norma che attribuiva lo stipendio della carriera, o lo qualifica, superiore.

Il riconoscimento da parte del Comune di Venezia del beneficio, in termini di tre aumenti periodici del 2.50% aggiuntivi allo stipendio, deve quindi considerarsi esaustivo.

2.- Con un secondo gruppo di motivi, l’appellante lamenta omessa pronunzia da parte del TAR su censure che vengono quindi in questa sede riproposte, con particolare riferimento al R.O. del Comune di Venezia oggetto di impugnativa.

2.1.- Anzitutto, secondo l’appellante, l’art. 100 del regolamento organico del Comune di Venezia risulterebbe illegittimo nella parte in cui non prevede di optare, in luogo dei tre scatti periodici di stipendio, per l’attribuzione della qualifica o classe retributiva superiore. La norma locale sarebbe in contrasto con la legge statale attributiva del beneficio. La tesi, che seppur in subordine ripropone la questione centrale della controversia, può ritenersi assorbita dalla soluzione sulla stessa adottata dal TAR e sopra confermata.

2.2.- Ribadita la possibilità di continuare ad applicare il beneficio in questione e nei termini richiesti, il ricorso evidenzia poi la contraddittorietà che sussisterebbe tra l’applicazione restrittiva, operata dal regolamento e l’orientamento espresso dal Ministero del Tesoro (nota 10.1.78) che prevederebbe anche nel nuovo ordinamento degli enti locali la possibilità di attuare il beneficio mediante l’attribuzione del livello superiore. Tuttavia, anche qui (in presenza della già richiamata e corretta interpretazione della norma di legge) il Collegio ritiene che il vizio prospettato non sussista.

2.3.- Emergerebbe inoltre eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di motivazione, poiché in casi analoghi (che sarebbero noti al ricorrente) ad altri dipendenti sarebbe stato riconosciuto quanto negato all’appellante, peraltro senza motivazione del differente trattamento riservato. La censura non può essere presa in considerazione in quanto generica, non indicando alcun atto o provvedimento specifico (che comunque avrebbe dovuto formare oggetto di impugnativa); e ciò anche a tacere della natura vincolata che sembrano assumere i provvedimenti applicativi della legge n. 336/1970.

2.4- Esito negativo è riservato anche al mezzo che sostiene ulteriore eccesso di potere, sotto il profilo della illogicità comportamentale del Comune rispetto a quanto garantito presso altre amministrazioni comunali. Il regolamento organico del Comune, non può essere posto in raffronto con altre fonti normative, pur di pari grado, ma vigenti presso altri Comuni, a ciò ostando il principio di autonomia normativa il cui esercizio è sufficiente sia conforme alle fonti normative di rango superiore.

2.5.- Non sussiste infine il vizio di mancata comunicazione al ricorrente dell’unità organizzativa comunale e del funzionario responsabile competenti a trattare la sua istanza, nonché di mancato avviso di inizio del procedimento. Occorre infatti considerare che il ricorrente ha egli stesso attivato il procedimento presentando l’istanza e che al medesimo era noto anche l’ufficio competente, al quale è stata infatti correttamente indirizzata.

Peraltro anche le norme invocate dall’appellante, e contenute nella legge n. 241/1990, debbono essere applicate con raziocinio, vale a dire senza costituire inutile e formalistico aggravio del procedimento (che deve sempre ispirarsi al principio di celerità) e soprattutto dando la prevalenza ai profili giuridici sostanziali, allorchè questi impediscano un diverso esito del procedimento.

3.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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