T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-07-2011, n. 1010 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13 gennaio 2011, depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 25 gennaio, la Società Cooperativa Edilizia Oriente a r.l. impugnava il decreto dirigenziale n. 17095 del 29 novembre 2010, assunto il 26 novembre 2010 prot. n. 1631, del dirigente generale del Dipartimento 9 della Regione Calabria, con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela del DDG n. 22874 del 31 dicembre 2008, recante approvazione del bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà, nonché degli atti della procedura selettiva adottati in esecuzione del medesimo decreto.

La ricorrente, che, a seguito della partecipazione alla procedura, era stata ammessa al finanziamento previsto dal bando annullato, deduceva a fondamento del gravame i seguenti motivi:

1) Violazione della legge n. 241/90 e dei principi di correttezza dell’azione amministrativa, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento.

Il procedimento di autotutela d’ufficio posto in essere dalla Amministrazione Regionale difetterebbe del presupposto rappresentato dalla sussistenza di ragioni attuali e specifiche di interesse pubblico alla rimozione dell’atto.

I destinatari finali dei contributi erariali sarebbero i cittadini in possesso dei requisiti per l’accesso previsti dalla legge e non le imprese costruttrici che si impegnano a realizzare il programma di edilizia abitativa sociale.

La rimozione dell’atto sarebbe finalizzata a favorire soggetti imprenditoriali non ammessi al finanziamento.

Non sarebbe stato dato conto della doverosa comparazione dell’interesse pubblico al ripristino della legalità con il contrapposto affidamento consolidatosi in capo alle ditte aggiudicatarie.

La comunicazione di ammissione a finanziamento, avvenuta in data 17 marzo 2010, segnerebbe il momento dell’incontro delle volontà della stazione appaltante e dell’aggiudicatario.

Ogni incombenza posta dalle disposizioni regolamentari a carico della Cooperativa sarebbe stata rispettata ed, infatti, i lavori sarebbero in avanzato stato di esecuzione.

Il tempo intercorso dalla approvazione della graduatoria (14 mesi) avrebbe consentito lo sviluppo di tutte le attività previste dal bando e generato corpose ragioni di diritto di cui l’annullamento non ha tenuto alcun conto.

Sarebbe fuor di luogo l’affermazione, rinvenibile nel provvedimento, secondo la quale "l’inizio dei lavori da parte dei soggetti attuatori, risulta subordinato, ex art. 13 del bando della selezione, alla comunicazione dell’intervenuto decreto di finanziamento, come dianzi precisato non ancora effettuata". Ciò in quanto il bando ha previsto che l’avvio dei lavori degli interventi ammessi al finanziamento dovrà avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione dell’ammissione al finanziamento.

Il principio per il quale l’esercizio del potere di autotutela su provvedimenti che comportano un illegittimo esborso di pubblico denaro non richiede una specifica valutazione della sussistenza e prevalenza dell’interesse pubblico, richiamato nel provvedimento impugnato, sarebbe stato inopportunamente richiamato.

2) Violazione delle norme che regolano il potere di autotutela della P.A. ed eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, carenza dei presupposti, illogicità manifesta; sviamento di potere.

Rileva la ricorrente che è trascorso un lasso temporale di quasi due anni dall’adozione dell’atto rimosso senza che la Regione Calabria abbia mai ritenuto di dovere apprezzare l’esistenza di un interesse pubblico attuale alla sua eliminazione.

L’atto annullato costituirebbe espressione della volontà unanime di tutti i componenti la "IV Commissione Regionale – assetto e utilizzazione del territorio; Protezione Ambiente" ed avrebbe ricevuto il conforme ed unanime parere di tutti gli organi consultivi.

Non esisterebbe alcun contrasto tra le disposizioni contenute nel bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale ed il quadro normativo vigente all’epoca della sua emanazione, di cui il bando stesso costituirebbe pedissequa attuazione.

L’atto impugnato non terrebbe in alcun conto l’elevatissimo numero di concorrenti che hanno avuto accesso alle procedure di gara, di tale entità da escludere il pericolo di lesione dei principi di libera concorrenza e massima partecipazione.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 octies della legge 241/90, travisamento, sviamento, erroneità.

Le previsioni del bando non sarebbero viziate.

Sarebbe del tutto legittima, innanzi tutto, la scelta operata di utilizzare la "tipologia a sportello".

Non sussisterebbe, inoltre, alcuna violazione dell’art. 65 della l.r. n. 34/2002, non potendosi ritenere precluso alla Regione di ripartire le risorse disponibili su base regionale.

Le percentuali indicate nell’atto gravato, tese a dimostrare l’esistenza di sperequazioni territoriale nell’allocazione delle risorse, andrebbero riviste alla luce del pronunciamento del TAR della Calabria favorevole alla società BOGECO S.r.l. di Palmi della cui opera di edilizia sociale e dell’iniziativa promossa dalla Cooperativa ricorrente, che andranno a beneficio della popolazione residente in provincia di Reggio Calabria.

4) Violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa e frustrazione dell’affidamento ingenerato in capo ai partecipanti, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia.

L’atto di rimozione sconfesserebbe tutte le scelte discrezionalmente operate nella legge di gara per l’attribuzione dei punteggi.

Risulterebbe violata la regola inderogabile della immodificabilità dei criteri dopo l’apertura delle buste.

Sussisterebbe il pericolo che il nuovo bando di gara, già emanato e di imminente pubblicazione, sia stato concepito per essere opportunamente modellato e ritagliato in favore di destinatari già individuati.

Parte ricorrente chiedeva, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si costituiva la Regione Calabria, che, messa in luce l’ampiezza della potestà discrezionale esercitata, poneva in rilievo l’illogicità della procedura delineata dal bando, che avrebbe comportato gravi disparità a livello territoriale e determinato ingiustificati vantaggi in favore di alcuni proponenti. Essa contestava in maniera analitica le deduzioni avversarie riguardanti l’insussistenza di profili di illegittimità del provvedimento annullato con l’atto impugnato.

Non si sarebbe consolidato alcun affidamento, anche per la presenza di un cospicuo contenzioso e per l’intervento, a ridosso dell’approvazione della graduatoria, di provvedimenti di sospensione del bando.

Non potrebbe assumere alcun rilievo, ai fini dell’affermazione del consolidamento di una situazione di affidamento, la circostanza, riferita dalla ricorrente, dell’avvenuto acquisto di aree per la realizzazione di alloggi, atteso che, per previsione del bando, la proprietà delle aree doveva risultare da atto scritto di data anteriore alla presentazione della domanda, avvenuta il 3 marzo 2009.

La Regione Calabria, chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 la causa era trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Con D.D.G. n. 22874 del 31 dicembre 2008 la Regione Calabria ha approvato il bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o proprietà, secondo le previsioni della l.r. 16 ottobre 2008 n. 36 e del D.M. 22 aprile 2008.

Il bando di gara ha previsto che i soggetti proponenti potessero formulare le loro proposte relative agli interventi da realizzare, presentando le relative domande a partire dal 3 marzo 2009 e fino al 31 marzo 2009.

Lo stesso bando ha stabilito un ordine di priorità delle domande, da determinare sulla base del criterio cronologico di presentazione delle stesse, prevedendo, altresì, per il caso in cui le domande di finanziamento alloggi dichiarate ammissibili avessero richiesto risorse superiori a quelle disponibili, la formazione di una graduatoria sulla base di specifici criteri per le domande inoltrate nella stessa giornata.

La graduatoria delle domande presentate il 3 marzo 2009 è stata approvata con decreto regionale prot. n. 1597 del 5 ottobre 2009. In base a tale graduatoria la cooperativa ricorrente è stata inserita in posizione utile per il finanziamento. Di ciò è stata data formale comunicazione con racc. a/r del 17 marzo 2010, nella quale è stato specificato che l’avvio dei lavori avrebbe dovuto avere luogo nel termine di 180 giorni, previa verifica della documentazione.

A seguito di deliberazione n. 474 del 28 giugno 2010 della Giunta Regionale, è stata disposta, con D.D.G. n. 10462 del 19 luglio 2010, una sospensione cautelare dell’efficacia ed esecutività delle graduatorie per la durata di 60 giorni, prorogata di ulteriori 20 giorni con DDG n. 13324/2010.

Con nota del 30 settembre 2010 è stato comunicato a tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie "l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del bando selettivo in oggetto, approvato con D.D.G. n. 22874/2008, nonché di tutti gli atti della procedura concorsuale adottati in esecuzione dello stesso", con avvertenza che "i soggetti interessati potranno produrre le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) gg. dalla pubblicazione della presente comunicazione e inviarle allo scrivente Settore U.O.A., presso il quale è possibile prendere visione degli atti concernenti il procedimento".

Con decreto n. 17095 del 29.11.1965, assunto il 26.11.2010 prot. n. 1631, il dirigente generale del Dipartimento 9 della Regione Calabria ha annullato in autotutela il DDG n. 22874 del 31 dicembre 2008 e tutti gli atti della procedura selettiva adottati in esecuzione del medesimo decreto.

Il provvedimento risulta adottato sulla base di un complesso di argomenti, tra i quali:

– l’illegittimità del bando in quanto informato ad un sistema "a sportello", applicabile in via esclusiva ai bandi che non prevedono indicatori prestazionali o di valore, per i quali la tempestività, attraverso l’acquisizione a protocollo, diventa fattore premiante; – nel bando, in maniera contraddittoria, sarebbe stata prevista sia una valutazione comparativa delle domande sia, quale criterio di priorità, l’ordine cronologico: ciò avrebbe creato uno sbarramento temporale a tutto discapito della qualità del programma;

– la procedura a sportello, consentendo il finanziamento delle istanze presentate il primo giorno utile, avrebbe creato delle disomogeneità territoriali nella distribuzione delle risorse, in violazione dell’art. 65 della l.r. n. 34/2002, che impone la preventiva localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;

– l’illegittimità del bando per la forte equivocità, irragionevolezza ed incoerenza dei meccanismi premiali e valutativi, in quanto:

a) è stato previsto, in violazione dei principi comunitari, un punteggio differenziato per il caso di possesso di SOA e per quello di avvalimento;

b) è stato premiato il requisito dell’esperienza consolidata, in danno dei "newcomers";

c) non è stata fornita definizione degli interventi complessi, per i quali è stata prevista l’attribuzione di punteggio aggiuntivo, e non è stato richiesta documentazione attestante il livello di definizione dello strumento urbanistico di riferimento;

d) non sono state fornite le necessarie specificazioni in ordine alle ipotesi di interventi di recupero del patrimonio immobiliare esistente o di nuove costruzioni in aree degradate, né in ordine al comportamento prestazionale in termini di rendimento energetico, per i quali è stato previsto un punteggio aggiuntivo;

e) è generica e fonte di confusione la previsione del bando per la quale il numero complessivo di alloggi finanziabile per ciascuna tipologia non può essere inferiore a 9, né superiore a 200, incrementabili fino a 250 alloggi in ipotesi di partecipazione a programmi complessi;

f) in relazione agli alloggi da cedere in locazione non risulta preventivamente stabilito, a fini orientativi, un modello di analisi economico – finanziaria al fine di consentire di ponderare il canone di locazione.

Delineati i profili di illegittimità che, a giudizio dell’organo procedente affliggono il bando oggetto di annullamento, e richiamate alcune ordinanze cautelari di questo Tribunale che, avendo sospeso l’esclusione di alcuni concorrenti, avrebbero implicato ripercussioni sulle graduatorie di riferimento, nel provvedimento viene affrontata la problematica relativa alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’esercizio del potere di autotutela ed alla prevalenza di esso rispetto agli altri interessi, alla luce delle previsioni dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.

Al riguardo, viene specificato che:

– l’esercizio del potere di autotutela in relazione a provvedimenti che implicano illegittimo esborso di denaro pubblico non richiede l’effettuazione di un giudizio relativo alla sussistenza e prevalenza di un interesse pubblico, in quanto sussistente in re ipsa, vale a dire nel fatto stesso nell’indebita erogazione di benefici economici gravanti sulle finanze pubbliche, peraltro di rilevante entità, ammontando a complessivi Euro 155.000.000,00;

– nessun rilievo, in senso contrario, ha il decorso del tempo;

– la Regione non ha ancora emesso alcun decreto di finanziamento e l’inizio dei lavori, a norma dell’art. 13 del bando, risulta subordinato alla comunicazione dell’intervenuto finanziamento;

– in ogni caso, la materiale erogazione del finanziamento sarebbe soggetta alle procedure ed alla documentazione tecnica ed amministrativa che il soggetto attuatore è tenuto a rispettare e presentare, ai sensi dell’art. 16 del bando.

Su tali basi, la Regione ha proceduto all’annullamento in autotutela del bando e di tutti gli atti della procedura concorsuale posta in essere in esecuzione di esso.

2. Il Collegio ritiene di dover partire dall’esame dei profili attinenti alla sussistenza ed alla rilevanza dell’interesse pubblico in rapporto agli interessi dei soggetti privati che hanno partecipato alla procedura avviata con il bando annullato e, segnatamente, in relazione all’affidamento in essi ingenerato dall’attività della Pubblica Amministrazione, in ragione della priorità logica di tali profili.

Come riferito nell’esposizione in fatto, parte ricorrente rileva la mancata evidenziazione di ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale all’adozione del provvedimento di annullamento.

Essa contesta l’affermazione di cui al provvedimento impugnato secondo cui l’interesse pubblico l’interesse pubblico, nel caso di specie, è in re ipsa, essendo implicito nell’esigenza di evitare l’esborso di denaro pubblico, indebito in quanto effettuato sulla base di atti illegittimi.

Le osservazioni fatte al riguardo dalla ricorrente appaiono condivisibili.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la sussistenza in re ipsa dell’interesse pubblico all’esercizio del potere di autotutela è ravvisabile allorché sia l’esborso di denaro pubblico, in sé considerato, ad essere contrario alle norme e non già quando, come nel caso di specie, l’esborso stesso sia frutto di atti considerati illegittimi. Una cosa è la contrarietà alle norme dell’erogazione di somme di denaro, in quanto, in ipotesi, espressamente vietata o fraudolenta, ben altra l’illegittimità, alla luce dei consueti indici, degli atti sulla base dei quali avvenga siffatta erogazione.

L’argomento dedotto nel provvedimento impugnato non costituisce, pertanto, base idonea per l’esercizio del potere di cui si tratta.

Specificato quanto sopra, va, tuttavia, osservato che non è certamente necessario che il profilo della sussistenza e della rilevanza dell’interesse pubblico all’autotutela formi oggetto di specifici passaggi motivazionali, autonomamente individuabili nel quadro del provvedimento. È possibile, per converso, che tale profilo risulti aliunde, magari anche dal complesso delle argomentazioni tese ad evidenziare i vizi del provvedimento che l’Amministrazione intende annullare.

È quanto è ravvisabile nel caso di specie, nel quale, nell’ambito degli aspetti presi in considerazione ai fini dell’affermazione dell’illegittimità del bando, viene evidenziato un profilo di indubbia rilevanza sul piano dell’interesse pubblico. In particolare, a proposito delle implicazioni negative della procedura a sportello, viene specificato che l’adozione di tale sistema ha determinato un’illogica ed irrazionale disomogeneità territoriale nella distribuzione delle risorse, con forte sperequazione territoriale nell’allocazione delle stesse.

Risulta sottolineato, in proposito, che ciò determina il venir meno della coerenza con i presupposti fondamentali di cui all’art. 1 della l.r. n. 36/2008, che altro non sono che gli interessi pubblici avuti di mira dal legislatore regionale, la cui realizzazione è stata demandata agli organi di amministrazione.

Non è, pertanto, esatto quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo la quale non sarebbe stato indicato un interesse pubblico attuale e concreto all’esercizio del potere di autotutela.

3. Ciò posto, occorre, però, prendere atto del fatto che, alla luce delle norme vigenti, la valutazione alla base del potere di annullamento di ufficio è di ampio respiro, giacché l’interesse pubblico non può essere valutato in modo isolato rispetto ad altri interessi. L’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 dispone che "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

Ai sensi dell’art. 21 nonies, pertanto, l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo, deve tenere conto, non solo della sussistenza di ragioni di interesse pubblico, ma anche degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all’atto da rimuovere, in ragione anche del tempo trascorso e del conseguente affidamento ingenerato in tali soggetti. (in tema, ex plurimis, TAR Campania Napoli, sez. V, 15 ottobre 2010 n. 19651; TAR Puglia Lecce, sez. I, 7 settembre 2010 n. 1937; Cons. St., sez. IV, 3 agosto 2010 n. 5112; TAR Lombardia Brescia, sez. I, 14 maggio 2010 n. 1733).

Come precisato di recente, il principio di tutela del legittimo affidamento "…si traduce in un limite all’adozione di provvedimenti negativi o sfavorevoli emanati a notevole distanza temporale dal verificarsi della fattispecie legittimante, ovvero in presenza di elementi che rendano razionalmente ammissibile la conservazione di effetti prodotti dal provvedimenti illegittimi, ovvero in presenza di un contegno tenuto dall’Amministrazione che sia idoneo a suscitare falsi affidamenti, ovvero ancora in presenza di mutamenti normativi o giurisprudenziali che rendano incerta per il destinatario la validità o l’efficacia di atti emanati dall’Amministrazione" (TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 maggio 2011 n. 688).

La valutazione di cui sopra, ovviamente, non può essere effettuata in astratto, essendo necessario, per converso, tenere conto delle particolarità del caso e del concreto atteggiarsi degli interessi, in relazione alla tipologia dell’atto da annullare ed alle previsioni di esso.

Alla luce di ciò, occorre chiedersi se, nel caso concreto, al momento dell’intervento del provvedimento di annullamento di ufficio si fossero consolidate, in capo ai soggetti partecipanti alla procedura, situazioni di affidamento di tale consistenza da costituire ostacolo al perseguimento dell’interesse pubblico in funzione del quale si è inteso esercitare il potere di autotutela. Affidamento inteso, chiaramente, non quale generica e soggettiva aspettativa di un beneficio, ma quale situazione ingenerata dagli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione che, in base ad una valutazione obiettiva, sia tale da indurre i destinatari ad operare determinate scelte e ad effettuare opzioni in funzione del risultato da raggiungere.

Nel caso di specie, non può certamente acquisire rilevanza specifica l’aspettativa conseguente alla sola adozione del bando, né può giocare alcun ruolo il tempo trascorso dall’indizione della procedura. In tale fase sono individuabili esclusivamente delle mere aspettative non qualificate, in quanto non connesse a concreti atti dell’amministrazione in grado di individuare determinati soggetti quali destinatari dei benefici.

La situazione cambia con l’adozione di atti del genere e, per quanto riguarda il caso di specie, con l’assunzione e comunicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento, che ha avuto luogo, come detto, il 17 marzo 2010. Non nel senso che la sola comunicazione dell’atto è in grado di determinare una situazione di affidamento rilevante ai fini che qui interessano, ma nel senso che tale circostanza, unita ad altre, può condurre al consolidamento di situazioni del genere.

Nella concreta fattispecie, in effetti, tale comunicazione assume un rilievo particolare, in ragione delle previsioni del bando, espressamente richiamate nell’atto in questione. In esso, in particolare, si metteva in risalto che, ai sensi dell’art. 13 del bando, l’avvio dei lavori avrebbe dovuto avere luogo entro e non oltre il 180° giorno dalla ricezione della stessa.

A giudizio del Collegio, quello ora rilevato è un elemento di estrema importanza, in quanto il termine perentorio imposto ai destinatari del provvedimento di ammissione poneva gli stessi nella concreta necessità di effettuare entro breve termine scelte imprenditoriali ed attuare iniziative concrete volte a reperire mezzi finanziari, strumenti e personale ai fini del sollecito avvio dei lavori.

Se anche il carattere generale del provvedimento annullato con l’atto impugnato impedisce, secondo l’impostazione che il Collegio ritiene corretta, la valutazione caso per caso delle iniziative adottate dalla singola impresa, onde desumere l’esistenza o meno di un affidamento meritevole di tutela, cionondimeno tale aspetto deve essere apprezzato, non potendosi prescindere dalla constatazione che, data la ristrettezza del termine imposto, nessuna impresa poteva sottrarsi all’adozione immediata di dette scelte ed iniziative, necessarie per intraprendere attività complesse ed onerose quali quelle di cui si tratta.

In verità, la Regione si è posta tale problema, mettendo in rilievo, come segnalato, che non era stato ancora emesso alcun decreto di concessione del finanziamento e che la materiale erogazione del finanziamento è soggetta alle procedure ed alla documentazione tecnica ed amministrativa che il soggetto attuatore è tenuto a rispettare e presentare, ai sensi dell’art. 16 del bando.

L’approccio alla problematica, tuttavia, risulta del tutto inadeguato.

Il fatto che non sia stato emesso alcun decreto di concessione del contributo non toglie, infatti, che la comunicazione del provvedimento di ammissione imponesse ai soggetti interessati di assumere le iniziative indicate entro il breve termine di cui sopra.

D’altra parte, non è dato comprendere come possa incidere sulla situazione di affidamento ingenerata la necessità per il soggetto beneficiario di presentare la documentazione tecnica ed amministrativa. È questo un adempimento a carico dell’interessato, che è comune a qualsiasi procedura selettiva e che non può incidere in alcun modo sulla posizione ormai consolidata in capo a quest’ultimo.

La difesa della Regione ha posto in rilevo, al fine di escludere l’esistenza di una situazione di affidamento, che la comunicazione è stata seguita dal provvedimento di sospensione della graduatoria formata.

Il fatto è che tale sospensione non è stata immediata, ma è giunta a circa tre mesi di distanza, che non è un periodo di tempo trascurabile, considerato anche il termine concesso per l’inizio dei lavori.

Viene richiamata, inoltre, la circostanza relativa al contenzioso generato dall’approvazione della graduatoria, ad iniziativa dei soggetti esclusi. Tale circostanza, del tutto estrinseca rispetto all’operato dell’Amministrazione, appare irrilevante sul piano dell’affidamento ingenerato in capo ai soggetti inseriti in graduatoria, che non può essere posto in collegamento con le iniziative giudiziarie di soggetti terzi.

D’altra parte, in questa prospettiva, che sembra correlare il consolidarsi della situazione di affidamento anche all’esaurimento dei due gradi di giudizio, può giungersi agevolmente ad escludere, nel caso del protrarsi del contenzioso, che il consolidamento di una situazione de genere possa effettivamente realizzarsi entro i termini della procedura.

4. Alla stregua delle circostanze che connotano la fattispecie all’esame, ritiene il Collegio che, in capo ai soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di ammissione a finanziamento, tra i quali la ricorrente, si sia consolidata una situazione di affidamento di consistenza tale da rendere illegittimo il potere di annullamento d’ufficio esercitato.

5. Quanto alla rilevanza sull’impugnativa all’esame dell’adozione del nuovo bando da parte della Regione, che non risulta impugnato dall’odierna ricorrente, reputa il Collegio che la circostanza da ultimo enunciata non sia idonea a rifluire sull’interesse al ricorso, assumendo effetti preclusivi in ordine alla presente decisione.

Invero, se pure va ammesso che tra i due atti in questione – il vecchio e il nuovo bando – non esiste alcun vincolo di connessione (al di fuori della mera successione cronologica), la problematica relativa all’intervento del nuovo bando non potrà che risolversi alla stregua dell’ordinario effetto conformativo del giudicato, e quindi con il doveroso adeguamento da parte dell’Amministrazione soccombente alla statuizione giurisdizionale, implicante nella specie il ritiro dell’ulteriore bando adottato.

6. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato, che deve essere, pertanto, annullato. Restano assorbiti i motivi non esaminati.

Le particolarità della fattispecie giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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