Cass. pen., sez. I 24-04-2008 (08-04-2008), n. 17215 Utilizzazione – Legittimità.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con sentenza, deliberata il 23 novembre 2004 e depositata il 1 luglio 2005, in relazione a quanto assume rilievo nel presente giudizio, la Corte di appello di Palermo, giudicando su rinvio di questa Corte (giusta sentenza 26 settembre 2003 n. 2663/2004 di annullamento della sentenza 13 novembre 2002 di quella Corte territoriale), nel processo a carico di B.D. e di V. G., appellanti avverso la sentenza 12 dicembre 2000 del Tribunale di Agrigento, imputati il primo del delitto di cui al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 ed entrambi del delitto di cui agli artt. 110, 81 c.p., art. 73 e art. 80, comma 1, lett. b) e c) e comma 2, prima parte del T.U. cit., e D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, esclusa nei confronti di B. una delle aggravanti e ridotta la pena principale inflitta al medesimo in prime cure (da anni 19 di reclusione e L. 120.000.000 di multa) ad anni sedici, mesi sei di reclusione ed Euro 48.000 di multa, ha confermato, nel resto, l’appellata sentenza nei confronti di B. e di V.G., condannato dal Tribunale alla pena della reclusione in anni 12 e della multa in L. 75.000.000.
In relazione ai motivi di gravame la Corte territoriale ha motivato nei termini che seguono.
1.1 – Quanto a B.: priva di fondamento è la eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, risultando superfluo l’invito a rendere l’interrogatorio, laddove, come nella specie, l’imputato fu sottoposto all’interrogatorio di garanzia; la previsione di inutilizzabilità degli atti acquisiti dalla Autorità giudiziaria estera, per vizio di forma in dipendenza della omessa autenticazione, non trova applicazione nella specie, trattandosi non di "atti precostituiti in possesso della Autorità richiesta", bensì di acquisizione di informazioni emerse in esito alle indagini autonomamente esperite dalla polizia spagnola e dalla polizia Belga;
il fascicolo processuale è debitamente corredato – contrariamente all’assunto dell’appellante – dai provvedimenti autorizzativi del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila in data 31 marzo 1995, richiesti dalla Autorità giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca, e dalla commissione rogatoria indirizzata alla Autorità giudiziaria belga; sono utilizzabili le dichiarazioni de relato del testimone maggiore A. in ordine a quanto appreso circa i contatti tra B. e V. con i trafficanti spagnoli all’aeroporto di (OMISSIS), in quanto il teste ha indicato la fonte delle notizie e non è stata richiesta l’escussione degli informatori; gli atti redatti in lingua francese sono irrilevanti ai fini del giudizio; la prova della responsabilità di B. è integrata dalla chiamata in correità di S.C.I. A., il quale ha dichiarato che B. procacciava, in qualità di intermediario delle cosche palermitane, ingenti quantitativi di droga; che egli aveva ricevuto in acconto 30.000 franchi belgi per l’acquisto di 3.000 chili di stupefacente; che la fornitura era stata interrotta in seguito all’arresto del committente B.G. il 21 maggio 1996; convergono le dichiarazioni di reità sul traffico di B. rese da B.E.S., che da B. e da V. ricevette assistenza durante la latitanza; in particolare B.G. ha riferito in ordine all’approvvigionamento in Belgio di varie partite di stupefacenti per il valore di un miliardo e seicento milioni di vecchie lire; in ordine a ulteriori commerci di droga, relativi a quantitativi minori dell’ordine di 10 chilogrammi al mese, esercitati in concorso da B. e da V.; in ordine alle modalità del trasporto in Italia e agli accorgimenti usati per l’occultamento della merce; converge, altresì, la chiamata di correo di B.G., il quale ha confermato le dichiarazioni del fratello in ordine alla riferita fornitura di stupefacente da parte del B.; significativo riscontro è costituito dalla intercettazioni di conversazioni telefoniche tra il trafficante S.C. e il padre relative all’illecito traffico e recanti riferimento al prenome dell’imputato; il collaborante C.G. ha narrato delle confidenze ricevute dal trafficante E.E. circa il coinvolgimento del giudicabile nel narcotraffico con specifico riguardo alla fornitura di 30 chili di cocaina; le intercettazioni eseguite in Germania comprovano i contatti tra E. e i mafiosi siciliani; i contatti tra E. e B. e la presenza del primo assieme a B. in (OMISSIS), sono stati positivamente accertati anche dalla polizia giudiziaria, secondo la testimonianza del maggiore A.; l’agenda sequestrata al trafficante spagnolo C.C.A. reca il numero telefonico della società Dogivel, amministrata da B., con l’annotazione M.; il collaborante P.G., tossicodipendente e spacciatore, ha dichiarato di aver acquistato con G.F. un quantitativo di stupefacente dal valore di L. 26 milioni da B. nella campagne di (OMISSIS); deve essere ribadita la valutazione di attendibilità delle fonti dichiarative; ai fini della consumazione del delitto di cui all’art. 73, T.U. cit. non rileva la mancata traditio della droga acquistata, laddove l’accordo delittuoso si è perfezionato e, perfino, è stato corrisposto acconto del prezzo di vendita; le modalità dei traffici, la coordinazione tra numerosi soggetti, la continuità della attività criminosa, gli stabili legami offrono la prova del concorrente delitto associativo; ricorrono, salvo quella esclusa, tutte le aggravanti ritenute dal primo giudice; la rilevanza del ruolo del giudicabile nelle attività delittuose e la negativa considerazione della sua personalità ostano alla concessione delle attenuanti generiche.
1.2 – Quanto a V.: convergono le dichiarazioni dei collaboranti B.E.S. e B.G. circa il concorso dell’imputato nei traffici del B., nei termini riferiti; le indagini di polizia giudiziaria hanno, inoltre, accertato la presenza di V., proveniente da (OMISSIS) e diretto a (OMISSIS) (con prenotazione sul volo del giorno successivo per (OMISSIS)) il (OMISSIS) all’aeroporto di (OMISSIS) assieme al trafficante S. C. e a B., i quali si erano incontrati per definire la trattativa relativa alla fornitura di un ingente quantitativo di stupefacente, cd. maxifornitura; il (OMISSIS) la presenza di V. e di B. fu rilevata all’aeroporto di (OMISSIS); la attendibilità delle dichiarazioni di B.E.S. non è contraddetta dalla circostanza che B.G. non fosse a conoscenza della partecipazione di V. a quello specifico episodio e della qualità di reggente rivestita dall’imputato in seno alla cosca di Favara; entrambi i collaboranti concordano infatti sulla circostanza che mai V. fu loro formalmente accreditato come uomo di onore, pur se dimostrava di comportarsi come tale;
V., in qualità di capozona, autorizzava l’esecuzione delle transazioni più importanti; le richiamate circostanze integrano le aggravanti ritenute; la particolare gravità dei fatti e i precedenti penali del giudicabile non consentono la concessione delle attenuanti generiche.
2. – Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati: B., col ministero del difensore di fiducia, avvocato Alfredo Gaito, mediante atto s.d., depositato il 12 agosto 2005; V., col ministero dei difensori di fiducia appresso indicati, mediante distinti atti, redatti dall’avvocato Lillo Fiorello il 22 agosto 2005 (depositato il 25 agosto 2005) e dall’avvocato Empedocle Mirabile, mediante atto s.d., depositato il 13 settembre 2005.
3. – B. dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità, in relazione all’art. 195 c.p.p., comma 4, art. 627 c.p.p., comma 3, artt. 696 e 729 c.p.p., nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, facendo rinvio a censure, osservazioni e rilievi formulati in memorie difensive e nei motivi del precedente ricorso, oppone: le dichiarazioni del teste A., ufficiale di polizia giudiziaria, sono inutilizzabili per effetto del divieto dell’art. 195 c.p.p., comma 4; la norma, reintrodotta dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, trova applicazione, quale jus superveniens, anche in relazione alle testimonianze in precedenza assunte, concernendo la valutazione e la utilizzazione della prova; il mancato adempimento delle formalità di cui agli artt. 315 e 357 c.p.p. non restringe l’ambito del divieto, espandendo la residuale previsione dell’ultimo inciso dell’art. 195 c.p.p., comma 4; con memoria difensiva era stata eccepita la inutilizzabilità delle intercettazioni sulle utenze telefoniche tedesche, belghe e spagnole; la motivazione della Corte territoriale in relazione alle eccezioni difensive in proposito formulate è carente; difetta inoltre la "dettagliata valutazione circa eventuali profili di difformità normativa" in relazione alla "prova documentale" assunta dalla Autorità straniera; il giudice a quo non ha verificato "le fonti dei vari de relato"; mancano "riscontri obiettivi individualizzanti"; le chiamate di correo e dichiarazioni di reità restano affatto isolate.
4. – Col primo ricorso V. dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110, 81 c.p., art. 73 e art. 80, comma 1, lett. b) e c), e comma 2, T.U. cit, e D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, e travisamento del fatto.
Il ricorrente deduce: l’attendibilità della accusa di B.E. S. non è confortata dalle dichiarazioni di B. G., salvo che sul riferito favoreggiamento prestato dal giudicabile ai germani B., ma affatto irrilevante ai fini dell’accertamento del delitto di traffico di stupefacenti; la Corte ha, peraltro, omesso di valutare "la diversa qualità dei due dichiaranti" in relazione alla diversa caratura criminale e al rapporto con l’organizzazione mafiosa; comunque le dichiarazioni dei collaboranti non si sovrappongono; non convergono; B.G. ha escluso il coinvolgimento di V. nel traffico degli stupefacenti; il contrasto tra le dichiarazioni investe anche le qualità di capo-zona o reggente della cosca di Favara, attribuita da B.E. all’imputato; la rappresentazione del suddetto collaborante è illogica; la asserita qualità dirigenziale del giudicabile è contraddetta dalla circostanza che B.G. interessasse per l’approvvigionamento degli stupefacenti B., piuttosto che V. e dalla considerazione del carattere marginale delle condotte attribuite a V. della compartecipazione delittuosa; neppure le dichiarazioni del trafficante S. C. confortano l’accusa di B.E.; in proposito il giudice a quo ha sviluppato mere illazioni, affatto illogiche; non è stata accertata la presenza di V. all’aeroporto di (OMISSIS) in occasione dell’incontro tra B. e S.C.; il riferimento, in proposito, della Corte territoriale alla documentazione fotografica sarebbe falso; la segnalata presenza di V., il giorno successivo, all’aeroporto di (OMISSIS) non è concludente, non essendo stata acclarata la provenienza; peraltro l’incontro di (OMISSIS) non ebbe ad oggetto la cd. maxifornitura, prossima alla conclusione; la Corte territoriale non ha motivato in ordine alla ricorrenza delle aggravanti ritenute in prime cure; e immotivato è, pure, il diniego delle attenuanti generiche.
5. – Col secondo ricorso V. dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "b), c) e d)", inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione all’art. 73, T.U. cit., art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 192, 194 e 627 c.p.p., nonchè, gradatamente, "violazione o falsa applicazione" dell’art. 62 bis c.p. e "difetto di adeguata motivazione" circa il diniego delle attenuanti generiche.
Premessa, alla stregua di operata rassegna delle emergenze processuali, la affermazione del mendacio della accusa del collaborante B.E.S. e la valutazione della carenza di prova circa la compartecipazione del giudicabile, il ricorrente deduce: la Corte territoriale ha trascurato di considerare l’assoluzione del giudicabile dal delitto associativo e illogicamente ha affermato la responsabilità per concorso nella compartecipazione ai reati fine; il costrutto motivazionale inerisce alla ipotesi associativa ed è estraneo al thema decidendum; difettano riscontri individualizzanti che confortino la accusa di B.E. S.; con "gravissima alterazione della realtà fattuale" la Corte territoriale ha attribuito al trafficante S.C. l’indicazione della presenza di V. all’aeroporto di (OMISSIS) in occasione dell’incontro con B., laddove l’accompagnatore di B. cui S.C. ha fatto riferimento deve identificarsi nell’altro trafficante S.C.; la dichiarazioni di B.G. contraddicono quelle del fratello, sia in ordine alla compartecipazione del giudicabile nel narcotraffico, che in ordine alla appartenenza di V. alla mafia;
in punto di genetiche il giudice a quo non ha valutato "lo specifico fatto per cui è processo; inoltre il riferimento ai gravi precedenti penali non è "puntuale", in quanto V., pur condannato per associazione di tipo mafioso e per favoreggiamento, è stato tuttavia assolto dal delitto di omicidio.
6. – Nessuno dei ricorsi merita accoglimento: quello di B. è infondato, quello di V. è inammissibile.
6.1 – Correttamente il Tribunale ha utilizzato la testimonianza de relato dell’ufficiale di polizia giudiziaria, maggiore A..
La prova orale in parola è stata, infatti, assunta prima della entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63, la quale, novellando l’art. 195 c.p.p., comma 4, ha reintrodotto il divieto di assunzione della testimonianza degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (la disposizione, contenuta nel testo originario dell’art. 195 c.p.p. era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza del 31 gennaio 1992).
E, in relazione alla relativa questione di diritto intertemporale, insorta per effetto della reintroduzione del divieto de quo, questa Corte ha, per l’appunto, fissato il seguente principio di diritto:
"La deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni di testimoni, avvenuta prima dell’entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, è legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento ed è pienamente utilizzabile, in applicazione del principio generale stabilito dall’art. 526 c.p.p., secondo cui il giudice può utilizzare ai fini della deliberazione le prove legittimamente acquisite nel dibattimento, in quanto detta legge, modificando l’art. 195 c.p.p., comma 4, ha introdotto non un divieto di utilizzazione, ma uno specifico divieto di acquisizione probatoria" (Sez. 3^, 8 giugno 2997, n. 33785, De Los Santos, massima n. 237634; cui ad de: Sez. 1^, 1 marzo 2006, n. 7352, Maffioli, massima n. 233136 e Sez. 2^, 10 aprile 2002, n. 30275, Gafuri, massima n. 222783).
Restano, pertanto, superate le residue censure, sviluppate dalla difesa di B. sul presupposto (invero errato) della applicazione retroattiva dell’art. 195 c.p.p., comma 4, siccome novellato, alla prova in questione.
6.2 – Affatto generica e priva di fondamento è la denunzia della violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3: a fronte del rilievo (esclusivo), contenuto nella pronuncia rescindente di questa Corte, del vizio di motivazione circa le eccezioni difensive in rito di B., la Corte territoriale ha motivato in proposito, come illustrato nel paragrafo che precede sub 1.1.
Nè alcuna delle censure di inutilizzabilità variamente riproposte da B. – mediante generici richiami e rinvii agli atti difensivi e mediante la altrettanto generica doglianza di vizi della motivazione, ritenuta carente ovvero non "dettagliata" – merita di essere presa in considerazione.
Il ricorrente non ha specificamente esplicitato il contenuto delle eccezioni; nè, comunque, in rapporto alle medesime ha confutato le considerazioni esposte dalla Corte territoriale.
Epperò i relativi motivi difettano del requisito della specificità anche alla luce della palese inosservanza del principio della autosufficienza del ricorso (v., intermini, Cass., Sez. 6^, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica", cui adde le massime infra citate sub 6.5).
6.4 – Palesemente destituite di fondamento sono le denunzie di violazione di legge formulate dal ricorrente V. con riferimento alle norme penali sostanziali.
Non ricorrono alla evidenza:
– nè il vizio della inosservanza della legge penale: i giudici di merito hanno applicato le disposizioni della legge penale relative al delitto, come ritenuto, sul presupposto dell’accertamento di elementi fattuali corrispondenti alle pertinenti previsioni normative; la Corte territoriale ha ribadito il diniego delle attenuanti generiche alla stregua della negativa valutazione della condotta e della personalità del reo, epperò sulla base della esclusione della ricorrenza delle condizioni stabilite dall’art. 62 bis c.p. per la diminuzione della pena;
– nè il vizio della erronea applicazione della legge penale, in quanto il ricorrente non ha, oltretutto, prospettato alcuna (alternativa) interpretazione delle norme, in questione, diversa da quella correttamente osservata dal giudice a quo alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte.
6.5 – Controversi sono, invece, l’accertamento della Corte territoriale in ordine alle condotte dei giudicabili, nonchè – in relazione al motivo, formulato in via gradata da V. – la valutazione e l’apprezzamento del giudice a quo in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
In proposito sono manifestamente infondate le censure di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dedotte da entrambi i ricorrenti (e da V. anche sotto il profilo della formale inosservanza dei canoni stabiliti dall’art. 192 c.p.p. e del travisamento del fatto).
La Corte territoriale, infatti, ha dato conto adeguatamente al riguardo – come illustrato nei paragrafi che precedono sub 1.1 e sub 1.2 – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benchè inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione e del travisamento della prova rappresentativa, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice a quo i difensori di B. e di V. non offrono (così come impone la osservanza del ridetto principio generale di autosufficienza del ricorso, v. Cass., Sez. 1^, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. 6^, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, cit.; Sez. 1^, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. 1^, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. 1^, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sè dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. 1^, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. 1^, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207); bensì oppongono la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio.
Sicchè le censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 6.6 – Conseguono il rigetto del ricorso di B.; la declaratoria della inammissibilità del ricorso di V.; la condanna, in solido, di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè del solo V. – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di B.D. e dichiara inammissibile il ricorso di V.G.; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e il V. anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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