Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 06-07-2011, n. 26262 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20-5-2010, il GIP presso il Tribunale di Catania disponeva – ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – nei confronti di L.F. – imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, l’applicazione della pena concordemente richiesta dalle Parti, di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa., con il beneficio della sospensione condizionale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Catania deducendo la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.

1-A riguardo evidenziava che al fine di applicare tali attenuanti non può ritenersi sufficiente la valutazione di congruità della pena, dovendo il Giudice motivare sulle ragioni che rendono concedibili dette attenuanti.

Indicava a sostegno del motivo alcune pronunzie di questa Corte in riferimento alla applicazione delle generiche nelle sentenze pronunziate ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

2-Con ulteriore motivo deduceva la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 624 c.p., comma 1.

Sul punto evidenziava che la pena detentiva calcolata dal Giudice per il delitto di furto era inferiore al minimo edittale, essendo stata considerata la pena base di mesi quattro di reclusione, mentre ai sensi dell’art. 624 c.p., comma 1 pena base è quella di mesi sei di reclusione.

Per tali motivi, chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

– Il PG in Sede ha concluso chiedendo che la Corte pronunzi l’annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena inflitta.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il motivo di impugnazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle generiche deve ritenersi privo di fondamento. Invero come evidenziato dal PG in Sede, nella sentenza di patteggiamento non ricorre la nullità della decisione per carenza della motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche, qualora il giudice – come nel caso di cui si tratta – abbia ritenuto nella motivazione congrua la pena richiesta dalle parti.

In tal senso resta sia pure implicitamente valutata l’esistenza dei presupposti per applicare le attenuanti richieste, secondo le concordi conclusioni delle parti. Diversamente deve rilevarsi il fondamento delle censure formulate dal ricorrente in riferimento alla determinazione della pena in violazione del limite edittale, come dedotto nel motivo di gravame.

Invero, nella specie, il Giudice ha applicato al L. la pena per delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 determinandola in mesi due di reclusione ed Euro 200 di multa, laddove la disposizione di cui all’art. 624 c.p. prevede un minimo edittale di mesi sei di reclusione.

Pertanto la sentenza impugnata – inficiata da violazione della legge penale – deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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