T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-07-2011, n. 999 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 1° Maresciallo D.G., osservatore pilota di elicotteri, ha prestato servizio fino all’anno 2008 presso il II Reggimento AVES SIRIO di Lamezia Terme.

Con verbale del 3 settembre 2008 la Commissione Medica di 2a Istanza di Napoli lo ha giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare. Con decreto del 20 ottobre 2008 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, il Mar. Grasso è stato posto in congedo assoluto.

In data 31 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 il Mar. Grasso ha presentato domande volte ad ottenere equo indennizzo per le seguenti patologie: "neoplasia uroteliare papillare di bassa malignità potenziale, superficiale" e "diabete mellito tipo II in soggetto obeso".

Le competenti Commissione Mediche Ospedaliere hanno riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle indicate patologie.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, tuttavia, con parere n. 25752/2009, ha negato che le infermità possano riconoscersi dipendenti da causa di servizio. Con riferimento alla patologia "carcinoma transizionale della vescica" si è specificato che non può riconoscersi detta dipendenza "…in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludersi ogni nesso di causalità o di concausalità…". Il diabete mellito non è stato riconosciuto dipendente da causa di servizio in quanto si tratta "…di infermità dovuta ad anomala secrezione dell’insulina da parte delle isole pancreatiche con conseguente alterazione del trasporto e del metabolismo dei glicidi, a genesi multifattoriale, che nelle forme giovanili (diabete tipo 1)è indubbiamente ereditaria e necessita di trattamento insulinico (diabete insulino – dipendente); nelle forme di tipo 2 (insulino – indipendente)oltre alla componente eredo – costituzionale, assume importante rilievo l’eccessiva assunzione di carboidrati. È pertanto da escluder qualsiasi influenza nociva degli allegati eventi del servizio prestato nel determinismo e nella successiva evoluzione dell’affezione".

Con decreto n. 1208/C del 21 maggio 201 il Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, sulla scorta del parere del Comitato di Verifica per le Causa di Servizio, ha negato la dipendenza da causa di servizio delle malattie da cui è affetto il ricorrente e respinto, in conseguenza, la domanda di equo indennizzo.

2. Con ricorso notificato il 24 settembre 2010 il Mar. Grasso ha impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa, di diniego del detto beneficio, nonché il parere del Comitato di Verifica, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

Si è costituito il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al ricorso.

3. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, lamentando che l’Amministrazione, che aveva provveduto all’invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, non ha in alcun modo dato ragione del mancato accoglimento delle osservazioni esposte dall’interessato e che la stessa Amministrazione ha, anzi, rilevato che nessuna documentazione è stata fatta pervenire entro i termini di legge.

Le censure sono fondate.

Va, innanzi tutto, sottolineato che il diniego di equo indennizzo deve essere necessariamente preceduto dal c.d. preavviso di rigetto, giacché, come rilevato dalla giurisprudenza, il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio ai fini del conseguimento del beneficio non ha natura previdenziale, ma indennitaria e, perciò, non rientra tra i casi di esclusione di tale preavviso, contemplati dal’art. 10 bis (TAR Piemonte, sez. I, 12 maggio 2010 n. 2374; TAR Liguria, sez. II, 18 marzo 2010 n. 1195).

Ciò premesso, va rilevato che risulta dalla documentazioni in atti che nel previsto termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei motivi ostativi, avvenuta il 28 aprile 2010, l’interessato ha anticipato a mezzo fax ampia memoria di osservazioni. La stessa memoria è, poi, pervenuta al Ministero a mezzo posta il 13 maggio 2010.

Il provvedimento di diniego reca la data del 21 maggio 2010. A tale data l’Amministrazione aveva piena possibilità di prendere cognizione delle osservazione e di dare ragione del mancato accoglimento. E ciò anche a volere prendere in considerazione la sola ricezione delle osservazioni a mezzo posta, avvenuta il 13 maggio 2010, giacché il termine di dieci giorni di cui all’art. 10 bis non ha carattere perentorio, essendo posto al solo scopo di evitare un eccessivo rallentamento dell’azione amministrativa (TAR Campania Napoli, sez. IV, 17 settembre 2009 n. 5013). La tardiva ricezione delle osservazioni non esime, infatti, l’Amministrazione dall’esporre le ragioni del mancato accoglimento delle stesse, tutte le volte in cui la stessa, in considerazione della data di adozione del provvedimento finale, abbia avuto la possibilità di esaminarle e di prenderle in considerazione.

Ne consegue l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione della norma di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990.

4. Un secondo ordine di censure attiene al difetto di motivazione che affliggerebbe il provvedimento di diniego, espressamente basato sulle motivazioni espresse nel richiamato parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Parte ricorrente pone in evidenza che il Comitato si è limitato a fornire enunciazioni verbali stereotipate e di stile, al solo fine di dotare l’atto di un simulacro di motivazione.

Anche tali censure sono fondate.

Sono stati riportati in precedenza i contenuti del parere del Comitato, riferiti alle patologie da cui è affetto il ricorrente.

Riguardo al diabete il Comitato ha effettuato una serie di osservazioni riferite alle possibili cause dell’infermità di cui si tratta ed al fatto che l’eziologia della stessa può essere diversa a seconda del tipo di diabete.

Risulta evidente che tale motivazione, afferente esclusivamente a caratteri e causa della patologia di cui si tratta, lascia nella più completa oscurità l’analisi e la valutazione degli elementi che caratterizzano la concreta fattispecie, risolvendosi in una serie di locuzioni adattabili a qualsiasi situazione nella quale si deduca la riconducibilità delle alterazioni fisiche e degli stati morbosi di cui si tratta a fatti di servizio.

L’obbligo motivazionale non può considerarsi soddisfatto mediante la mera e generica indicazione degli elementi presi in considerazione, quali tipo di prestazione lavorativa, presenza o meno di determinati strapazzi, natura e caratteri della patologia.

Ai fini dell’affermazione o della negazione che il servizio abbia potuto costituire causa o concausa della lesione, è necessaria la ricostruzione, da effettuare con la dovuta sintesi ma sulla base di compiuta istruttoria, delle caratteristiche specifiche del servizio e delle circostanze rilevanti risultanti dagli atti acquisiti, da porre in relazione con i caratteri della patologia di cui si tratta, al fine della espressione di un giudizio che sia frutto di un’approfondita analisi degli elementi considerati e delle possibili correlazioni tra gli elementi stessi.

In tal modo si mette in condizione l’interprete di accertarsi della compiuta effettuazione di una congrua attività istruttoria e di seguire i diversi passaggi dell’iter logico attraverso il quale si è giunti ad esprimere la valutazione.

Uguale carenza motivazionale può riscontrarsi riguardo alla richiesta di beneficio relativa al carcinoma. Si afferma che non sono ravvisabili, nei precedenti di servizio, fattori potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplatica, né precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico.

Anche in questo caso la motivazione si riduce ad una serie di affermazioni adattabili a qualsiasi situazione nella quale ci sia stata l’insorgenza di patologia neoplastica. Essa non prende in considerazione, anche al fine di escluderne la rilevanza, aspetti del servizio che, sia pure in astratto, potrebbero in qualche modo risultare ricollegabili alla patologia (stando al caso di specie, aspetti quali il contatto con sostanze tossiche, lubrificanti, carburanti).

Ne discende che la valutazione espressa dal Comitato deve considerarsi carente sotto il profilo motivazionale, in quanto non dà conto dell’attività istruttoria compiuta e delle valutazioni in concreto effettuate.

5. Le ragioni esposte nel parere del Comitato, oltre che carenti sul piano della completezza motivazionale e dell’istruttoria, appaiono palesemente incongrue allorché, rispetto alla patologia neoplastica, non prendono in considerazione un aspetto che, per converso, avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica analisi, vale a dire il riconoscimento al militare di un beneficio connesso a "presunta contaminazione da radioattività del personale militare in zone d’impiego all’estero", previsto dal DGPM/308 del 19 gennaio 2001.

Ciò non significa, ovviamente, che il militare sia stato effettivamente esposto a fonti radioattive e che vi possa essere una connessione tra tale presunta esposizione e la patologia.

Tale circostanza, tuttavia, conduce a ritenere non supportata da idonea ponderazione ed attività istruttoria l’affermazione secondo cui nei precedenti di servizio del militare non sussistono fattori potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplatica.

6. Consegue a quanto sopra l’illegittimità del provvedimento di diniego oggetto di impugnazione, che si è limitato a richiamare i contenuti del parere del Comitato risulta illegittimo e che, pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato.

Le spese seguono al soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento di spese e competenze di giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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