Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-11-2011, n. 24870

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.L. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Catanzaro in data 30 marzo 2009 che ha accolto la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio civile.

Il ministero dell’economia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso non è stato depositato e pertanto è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese con Euro 960,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *