T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 09-07-2011, n. 6111 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con ricorso ritualmente notificato il sig. P.S. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti adottati dal Comune di ArdeaArea urbanistica ed edilizia privataUfficio condono, recanti il diniego delle istanze presentate dal ricorrente ai fini della sanatoria edilizia per l’esecuzione di opere edilizie (prot. 5739 del 04.02.2011 per l’istanza di sanatoria n. 44611 del 09.12.2004; prot. 5741 del 04.02.2011 per l’istanza di sanatoria n. 44612 del 09.12.2004; prot. 5738 del 04.02.2011 per l’istanza di sanatoria n. 44613 del 09.12.2004) nonché l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzioassenso sulle tre istanze di sanatoria presentate dal ricorrente;

– avverso detto gravame sono stati articolati motivi di 1) violazione di legge in materia edilizia ed urbanistica ed eccesso di potere sotto svariati profili nonché 2) violazione e falsa applicazione di legge e mancata applicazione del silenzio assenso in materia di sanatoria edilizia, con i quali sono stati denunciati i vizi e le illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune intimato;

– il Comune di Ardea non si è costituito in giudizio;

– con l’ordinanza n. 1864/2011, pronunciata nella Camera di consiglio del 19 maggio 2011, sono stati disposti incombenti istruttori nei confronti del Comune di Ardea, eseguiti dal Comune medesimo con documentazione depositata in data 21 giugno 2011, contenente i provvedimenti di revoca, in autotutela, dei predetti atti impugnati recanti il diniego di sanatoria edilizia per le opere eseguite nonché dei successivi provvedimenti demolitori;

– alla Camera di consiglio del 7 luglio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

TANTO PREMESSO

Ritiene il Collegio che in questa sede di trattazione della controversia in esame, la stessa può essere definitivamente decisa sussistendone i presupposti anche di rito e prendendo atto di quanto comunicato e documentato dal Comune di Ardea e confermato anche dal difensore del ricorrente nel corso dell’udienza, riguardo la sopravvenuta emanazione dei seguenti provvedimenti adottati dal Comune in data 14 giugno 2011, e precisamente – Provvedimento 15 giugno 2011, prot. n. 28606 recante revoca, in autotutela, del provvedimento prot.5739 del 4.2.2011 di diniego della sanatoria edilizia e del successivo provvedimento demolitorio; – Provvedimento 15 giugno 2011, prot. n. 28608 recante revoca, in autotutela, del provvedimento prot.5741 del 4.2.2011 di diniego della sanatoria edilizia e del successivo provvedimento demolitorio; – Provvedimento 15 giugno 2011, prot. n. 28605 recante revoca, in autotutela, del provvedimento prot.5738 del 4.2.2011 di diniego della sanatoria edilizia e del successivo provvedimento demolitorio. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere a seguito dell’adozione da parte della p.a. dei provvedimenti adottati integralmente satisfattivi della pretesa fatta valere in giudizio. In particolare, la declaratoria consegue al ritiro in autotutela degli atti impugnati che, in aderenza alla domanda di parte ricorrente, realizza in via amministrativa l’interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale.

Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, va dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere del ricorso in esame.

L’andamento del giudizio e la declaratoria satisfattiva della pretesa a seguito dell’atto di autotutela dell’Amministrazione giustifica, comunque, la sussistenza di valide ragioni per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ex art. 60 cod. proc. amm., dichiara la cessazione della materia del contendere.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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