Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-11-2011, n. 24869 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.M.R. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Bari in data 13 maggio 2009 che, accogliendo la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al t.a.r.

Puglia, ha condannato l’amministrazione al pagamento di Euro 2.166,66, compensando integralmente le spese in considerazione del fatto che l’amministrazione convenuta non ha resistito all’accoglimento della domanda.

Il ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come è stato già osservato (cass. n. 1101/2010, 27728/2009), i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall’art. 91 e ss. c.p.c. e pertanto la compensazione delle spese processuali postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice. La mancata contestazione della domanda, quindi, non è motivazione logica e sufficiente a giustificare l’integrale compensazione delle spese.

Non occorrendo a tal riguardo ulteriori accertamenti, questa corte può provvedere direttamente, liquidando le spese del giudizio del giudizio di merito, da porre a carico dell’amministrazione convenuta, e di quelle del giudizio di cassazione, che seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 806,00 (Euro 445,00 per diritti, Euro 311,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi) e di quelle del giudizio di cassazione che liquida in Euro 595,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Orlando Mario Candiano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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