Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 06-07-2011, n. 26221 Domicilio eletto o dichiarato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 05.12.2007 di condanna di C.A.D., per il reato di tentata rapina aggravata in danno della titolare di una farmacia, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa ha proposto ricorso il difensore dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 157, 170 e 171 c.p.p., per nullità assoluta ed insanabile del decreto di citazione a giudizio d’appello perchè la notifica era stata tentata infruttuosamente, per due volte, presso il domicilio eletto;successivamente, la raccomandata che avvisava l’imputato del deposito dell’avviso presso la casa comunale recava un nome del destinatario diverso da quello del C., che, pertanto non aveva ricevuto il plico. b) con il secondo motivo lamenta che la ricostruzione del tentativo di rapina effettuata dalla Corte di appello non coincide con la ricostruzione che gli imputati ne hanno fatto in sede di interrogatorio: costoro, infatti, hanno ammesso l’intenzione di effettuare la rapina nella farmacia ma anche che avevano abbondato l’idea visto la complessità dell’operazione e che se ne stavano andando proprio nel momento in cui era intervenuto il carabiniere, allertato dalla proprietaria della farmacia.

Motivi della decisione

2. Quanto al primo motivo di doglianza va rilevato che la irregolarità denunciata, relativa alla indicazione errata del nome dell’imputato nella raccomandata relativa al deposito presso la casa comunale, non ha alcun rilievo autonomo nella irregolare procedura di notifica attuata: è ,infatti, espressamente previsto dall’art. 161 c.p.p., comma 4, che qualora la notifica presso il domicilio eletto non vada a buon fine, essa deve avvenire mediante consegna al difensore.

Ad ogni buon conto la procedura attuata dall’ufficio non configura una nullità assoluta come pretende il ricorrente.

2.1. Infatti, va innanzitutto rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema – con la sentenza 7 gennaio 2005, n. 119 – hanno affermato il principio secondo il quale l’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.

2.2 Nella stessa sentenza, le Sezioni Unite hanno anche hanno affermato il principio secondo il quale in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. La medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p..

2.3 Nella fattispecie in esame, occorre innanzitutto rilevare che per ben due volte l’ufficiale notificatore tentò, invano, la notifica presso il domicilio eletto, che all’evidenza non era idoneo allo scopo per difetto di chi lo aveva indicato e che la non prevista procedura di avviso di deposito presso il Comune invece che direttamente a mani del difensore, non ha provocato alcuna mancata conoscenza della citazione innanzitutto perchè il ricorrente non fornisce elementi specifici circa tale mancanza ed inoltre perchè, tenuto conto del rapporto fiduciario che intercorre con il legale, vi è ragionevole certezza del contrario, il difensore, infatti, è stato regolarmente presente all’udienza e nulla ha eccepito sull’irregolare notifica al proprio assistito.

2.4 Non si è, pertanto, in presenza di una omissione nella notifica bensì di una sua mera irregolarità, sì che il vizio riguarda la notifica e non certo il decreto. Conseguentemente, la nullità verificatasi deve considerarsi relativa (art. 181 c.p.p., comma 3) e, concernendo un atto preliminare al dibattimento, doveva essere eccepita entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p. (vedi Cass.:

Sez. 3, 17.11.2009, n. 43859, Petrolo ed altro; Sez. 6, 28.1.2009, n- 3^95, Alberti ed altro). Evidente, quindi, la tardività della eccezione, proposta solo con il ricorso per Cassazione, tanto più se si considera che del giudizio di appello era stato ritualmente avvisato il difensore, il quale, essendo stato presente al successivo dibattimento, ben avrebbe potuto sollevare tempestivamente l’eccezione.

2.5 La mancata proposizione nei termini di cui all’art. 491 c.p.p. sana il vizio, mancando la prova che la notificazione della citazione, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Rv. 229539 ; Rv. 247109, Rv. 231426 2.6 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perchè il ricorrente, attraverso la pretestuosa deduzione di un’asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, (nonchè degli elementi considerati dai giudici del secondo grado per l’applicazione in concreto della pena), che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto; e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.

2.7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, Così deciso in Roma, il 25 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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