Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 06-07-2011, n. 26375 Frode nell’esercizio del commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con ordinanza del 18/6/2010, il Tribunale di Vicenza, sez Riesame, nel procedimento nei confronti di P.G., indagato dei reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p., aveva disposto il dissequestro e la riconsegna delle forme di grana, ad eccezione delle 289 che recavano il marchio Grana Padano contraffatto, oggetto del provvedimento di sequestro probatorio in data 30/4/2010, emesso dalla Procura della repubblica di Bassano; che il pubblico ministero presso il Tribunale di Bassano del Grappa ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine ai presupposti del vincolo di sequestro, in quanto l’ordinanza impugnata ha seguito un percorso motivazionale contorto, focalizzato unicamente sulla fattispecie di falsificazione del marchio Grana Padano, e ha non ha per nulla motivato circa le ragioni per le quali quasi tutte le forme di formaggio in sequestro siano state restituite: il Tribunale infatti ha evitato di prendere in considerazione gli elementi quanto alla configurabilità della fattispecie di reato connesse all’indicazione nei prodotti destinati alla commercializzazione, di qualità diverse da quelle reali, utilizzando la formula "fondate o meno che siano le critiche difensive", per poi dedurre, senza aver svolto alcuna argomentazione che "come diretta conseguenza di quanto si è argomentato tutte le altre forme devono essere dissequestrate";

che il p.m. ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza atteso che la mancanza motivazionale non ha consentito di comprendere l’itinerario logico seguito dai giudici e pertanto censura la violazione del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b);

Considerato che il motivo è fondato in quanto l’ordinanza impugnata si è occupata si svolgere argomentazioni in riferimento all’ipotesi di cui all’art. 473 c.p., quanto alla contraffazione del marchio Grana Padano, ma non ha affatto esaminato gli elementi presenti agli atti, nè le stesse deduzioni offerte, quanto alla sussistenza di elementi indiziari in ordine ai delitti di cui agli artt. 56, 515 e 517 c.p., posti a base del sequestro probatorio;

che pertanto il contenuto dispositivo del provvedimento risulta del tutto privo di qualsivoglia motivazione nella quale il Collegio abbia espresso le ragioni della propria decisione di dissequestrare la maggior parte delle forme di formaggio sottoposte a vincolo e quindi l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Vicenza per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Tribunale di Vicenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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