Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4156 Controversie circa l’onere della degenza Ricovero ospedaliero d’urgenza Spedalità ordinarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato i giorni 20, 21 e 27 novembre 2006 e depositato il 12 dicembre seguente il signor F. L. ha esposto di aver richiesto, tramite il Consolato generale d’Italia a New York, il rimborso di spese mediche sostenute all’estero per degenza e terapie a seguito di infarto del miocardio occorsogli il 9 agosto 1993 mentre si trovava per lavoro (nella qualità di socio amministratore della L. R. s.r.l.) negli Stati Uniti; tuttavia con provvedimento 5 novembre 1994 n. 1000.V.618/2.7/368 l’istanza è stata respinta ritenendosi che egli, in quanto socio e legale rappresentante di società a r.l., non rientri tra i soggetti aventi diritto all’assistenza all’estero. Avverso il provvedimento proponeva ricorso davanti al TAR Lazio con successivi motivi aggiunti chiedeva la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione sanitaria di provvedere al rimborso. Con l’appellata sentenza 11 ottobre 2005 n. 8299 della sezione prima bis è stato dichiarato il difetto di giurisdizione, trattandosi di diritti soggettivi ed in considerazione del regime vigente all’epoca della proposizione del ricorso, anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80. Di qui l’appello, col quale ha dedotto:

1.- Il ricorso originario non conteneva domanda di accertamento, introdotta successivamente nel 2003 avvalendosi della nuova e più estesa giurisdizione attribuita al giudice amministrativo dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, sicché l’intera materia del contendere non è collocabile nel regime antecedente, nel quale non è dubitabile la giurisdizione amministrativa circa l’illegittimità dell’atto amministrativo originariamente impugnato. Ciò anche sotto il profilo della necessità – conforme ai principi del detto regime antecedente – del previo annullamento dell’atto amministrativo impediente per dare adito alla successiva domanda di ristoro patrimoniale.

2.- La declinatoria di giurisdizione è erronea, dal momento che, per ragioni di economia processuale, il giudizio continua dinanzi al giudice adito che, ancorché originariamente incompetente, sia divenuto competente per sopravvenuta modifica legislativa, com’è nel caso di specie. Ma in realtà il difetto di giurisdizione non sussiste perché è errato sostenere che con riguardo alla pretesa al rimborso l’amministrazione disponga soltanto di un potere di apprezzamento riconducibile a mera discrezionalità tecnica, poiché la pronuncia sulla fondatezza o meno della pretesa per ragioni attinenti ai requisiti personali va oltre l’aspetto tecnico.

Il Ministero appellato si è costituito in giudizio ma non ha depositato scritti difensivi.

All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Si controverte di un provvedimento del Ministero della salute in materia di erogazione dell’assistenza sanitaria durante il soggiorno di cittadini italiani all’estero connesso ad attività lavorativa, di cui al d.P.R. 31 luglio 1980 n. 618.

Il signor F. L., attuale appellante, aveva chiesto il beneficio nella forma indiretta del rimborso delle spese mediche prevista dall’art. art. 3, co. 2, dello stesso d.P.R.; più precisamente, delle spese di degenza e terapia, occorse a seguito di infarto del miocardio dal quale l’interessato è stato colpito mentre si trovava negli Stati Uniti per assunte ragioni di lavoro, nella qualità di socio amministratore di società a responsabilità limitata.

Il diniego del Ministero è stato impugnato dall’interessato nel 1995, con domanda di annullamento dell’atto di diniego. L’oggetto della domanda è stato esteso nel 2003, mediante motivi aggiunti, alla declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione sanitaria di provvedere al chiesto rimborso.

Il T.A.R. si è dichiarato carente di giurisdizione. La pronuncia dev’essere confermata.

Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, in linea con l’indirizzo espresso dalla Corte di cassazione, in presenza di una situazione d’urgenza, qual è evidentemente quella in esame, la posizione giuridica soggettiva dell’assistito in ordine al rimborso delle spese mediche sostenute all’estero ha natura di diritto soggettivo perfetto, trattandosi di diritto assoluto della persona, nella specie del diritto primario e fondamentale alla salute garantito dall’art. 32 Cost., in quanto tale non suscettibile di essere degradato da eventuali provvedimenti negativi dell’autorità amministrativa.

Pertanto le relative controversie spettano alla cognizione del giudice ordinario; e ciò ancorché detti provvedimenti siano frutto del necessario contemperamento del detto diritto con altri interessi pur essi costituzionalmente garantiti, come le risorse disponibili del servizio sanitario nazionale, nei limiti fissati da leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali (cfr., ad esempio, Cons. St., sez. V, 4 marzo 2008 n. 831 e Cass., ss.uu., 30 maggio 2005 n. 11334).

Inoltre, in materia è stato precisato che in senso contrario non assumono rilievo le disposizioni che hanno interessato il riparto della giurisdizione in materia di servizi pubblici, ivi compreso il servizio sanitario nazionale, dal momento che, pure ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. e), del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come da intendersi dopo la nota pronuncia 6 luglio 2004 n. 204 della Corte costituzionale, "allo stato (…) il binomio dirittiinteressi costituisce lo schema su cui parametrare l’oggetto della controversia e sulla cui base, conseguentemente, individuare la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo" (cfr. cit. Cass. ss.uu., n. 11334 del 2005).

Alla stregua del riferito orientamento, in ordine al quale non si ravvisano motivi per dissentire, l’appello va dunque respinto, a maggior ragione in considerazione del fatto che il diniego di cui si discute trae origine da valutazioni – piuttosto che connesse propriamente a limitazioni di carattere oggettivo – attinenti la stessa configurabilità sotto il profilo soggettivo della titolarità del diritto al rimborso previsto dal cit. d.P.R. n. 618 del 1980 in capo al signor L..

Tuttavia, tenuto anche conto dell’epoca in cui l’appello stesso è stato proposto, sussistono ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge il medesimo appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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