Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4155 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 12137 del 2008, proposto dall’odierno appellante avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva indetta con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007 per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco: l’esclusione è stata adottata dall’Amministrazione, essendo il ricorrente risultato non idoneo all’esito dell’accertamento dell’idoneità psicofisica ed attitudinale.

Il giudice di primo grado ha rilevato che il citato D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007 prevede, all’art. 9, che al termine della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8 è formata dalla Commissione esaminatrice la graduatoria di merito, e che, sulla base di tale graduatoria, è redatta dall’Amministrazione la graduatoria finale da approvarsi con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Nella fattispecie, la graduatoria finale è stata approvata con D.M. n. 1996 del 28 aprile 2008 emesso dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco e richiamato nel preambolo del provvedimento di esclusione impugnato in primo grado.

Su queste premesse il giudice di primo grado ha osservato che l’esclusione del ricorrente da tale procedura comporti lo scorrimento verso l’alto, di un posto, di tutti coloro i quali lo seguono nella relativa graduatoria; questi ultimi assumono la qualità di controinteressati. Peraltro il ricorso introduttivo non è stato notificato ad alcuno di costoro.

Donde l’inammissibilità del ricorso, ritenuta dal Tribunale amministrativo regionale.

Propone appello il ricorrente, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata, di cui chiede l’annullamento.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il Ministero dell’Interno.

Con successive memorie entrambe le parti hanno esposto ragioni a sostegno delle rispettive tesi.

All’udienza del 10 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello va respinto.

Assorbente si rivela l’infondatezza del primo motivo di gravame, con cui si deduce l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha concluso per l’inammissibilità del ricorso introduttivo sul presupposto della sussistenza di terzi qualificabili come controinteressati.

E’ sufficiente, al riguardo, osservare che il D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007 (recante l’indizione della procedura selettiva di cui si tratta) prevede, all’art. 9, che, al termine della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8, sia formata dalla Commissione esaminatrice una graduatoria di merito, sulla cui base l’Amministrazione redige una graduatoria finale, da cui attingere ai fini delle assunzioni.

Tale graduatoria finale, nella procedura all’esame approvata con D.M. n. 1996 in data 28 aprile 2008, lungi dal configurarsi, come pretenderebbe l’appellante, come atto endoprocedimentale, si qualifica piuttosto come l’atto conclusivo della procedura stessa, recante l’identificazione dei soggetti, che, avendo utilmente partecipato e superato il concorso per titoli di cui si tratta (v. Cons. St., VI, 10 settembre 2009, n. 5460), sono suscettibili di assunzione nei limiti dei posti disponibili (v. art. 1 D.M. n. 3747, cit.).

Né a far venir meno il carattere "finale" di tale graduatoria può ritenersi sufficiente la previsione di assoggettamento dei soggetti in essa utilmente collocati all’accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali di cui all’art. 11 del bando, giacché, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 487/1994 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (richiamato nelle premesse del bando di cui si tratta), l’accertamento del requisito di idoneità fisica all’impiego viene quando occorra effettuato nei confronti dei vincitori di concorso e dunque dopo l’approvazione della graduatoria dei vincitori, di cui all’art. 15, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 487, cit.

Del resto, l’accertamento del difetto dei requisiti prescritti comporta "in ogni momento" (v. art. 3, comma 3, D.P.R. n. 487/1994) l’esclusione dal concorso, con la conseguenza che deve farsi applicazione, nell’ipotesi in cui l’esclusione stessa venga disposta dopo l’approvazione dell’atto finale della procedura selettiva, del principio, secondo il quale nel caso in cui, al momento della proposizione del ricorso, sono noti al soggetto escluso i beneficiarii della procedura per essere intervenuto il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso, occorre effettuare la notifica ad almeno un controinteressato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Pertanto, nel caso in cui sia già formata una graduatoria, il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato, risultando agevole individuare la posizione di "controinteressato", sia sotto il profilo formale, scaturente dall’esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato (nella fattispecie, nella graduatoria finale dallo stesso esplicitamente richiamata), sia sotto il profilo sostanziale, in relazione all’interesse al mantenimento della situazione creatasi per effetto della esclusione del ricorrente, tale da determinare, in capo al terzo, una posizione giuridica qualificata alla conservazione di detta situazione.

Né può concordarsi con la tesi dell’appellante circa la non conoscibilità del numero dei candidati chiamati nella procedura in argomento alla verifica dell’idoneità psicofisica, atteso che l’indicato bando di concorso prevede, all’art. 11, che i candidati risultati idonei all’accertamento del mantenimento dell’idoneità motoria sono invitati a sottoporsi all’accertamento dell’idoneità psicofisica ed attitudinale e che il precedente art. 10 a sua volta stabilisce che i candidati sono convocati per l’accertamento dell’idoneità motoria "in numero pari ad almeno il doppio dei posti disponibili e, comunque, fino alla copertura dei suddetti posti".

E’ chiaro che entro tale "range" si collocano i soggetti direttamente avvantaggiati dalla procedura (tra i quali originariamente l’odierno appellante), sì che ogni eventuale loro successiva esclusione (quale quella di cui qui si controverte) è in grado di radicare in capo ad altri concorrenti situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale (al conseguimento di una migliore posizione all’interno del "range" medesimo, ovvero all’ingresso nel novero dei soggetti da esso delimitati e come tali aventi possibilità di assunzione), suscettibili di essere lese dall’accoglimento del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione; donde l’ònere della sua notifica, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1934 (applicabile ratione temporis alla fattispecie), ad almeno un soggetto controinteressato.

2. – In conclusione, il ricorso di primo grado è stato correttamente dal T.A.R. dichiarato inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati.

3. L’appello che ne è seguìto va pertanto respinto.

4. – Appare equo compensare integralmente tra le parti spese, diritti ed onorarii di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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