Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 06-07-2011, n. 26358

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 14 ottobre 2009 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio del 25 settembre 2008 con la quale C.L., è stato condannato alla pena di 50.000,00 Euro di multa, per il delitto di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, comma 1 (introduzione nel territorio dello Stato di TLE), in Livigno il 31 gennaio 2007; che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge ( art. 177 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c) chiedendo l’annullamento della sentenza per nullità dell’ordinanza dichiarativa della contumacia dell’imputato, atteso il legittimo impedimento a comparire innanzi al giudice di primo grado in data 25/9/2008, come da certificato medico;

Considerato che in tema di impedimento a comparire dell’imputato, "il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’imputato" (Cfr. Sez. U, n. 36635 del 27/9/2005, Gagliardi, Rv. 231810), in quanto il certificato non preclude al giudice di valutare, anche facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l’effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, che costituisce condizione imprescindibile ai fini dell’integrazione dell’assoluta impossibilità di comparire che legittima l’impedimento (in tal senso Sez. 5, n. 5540 del 14/12/2007, Spanu, Rv. 239100);

che la Corte di appello, alla quale era stata sottoposta identica censura, con motivazione congrua, aveva condiviso la valutazione espressa dal Tribunale che aveva ritenuto non configurabile la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire, atteso il contenuto del certificato prodotto, che attestava che il C. era affetto da "esiti di ischemia cerebrale", "crisi vertiginose" e "grave sindrome depressiva", per cui era sconsigliabile qualunque stress, sulla base del fatto che non erano state certificate infermità da situazioni acute in grado di determinare l’assoluta impossibilità ad intervenire nel processo, che è il requisito previsto dalla disposizione;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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