Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4153 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, tutti residenti nel comune di Caivano, avevano scelto la dottoressa L. A., medico titolare di Medicina Generale, quale medico di assistenza primaria.

La Asl Na 3, con la delibera n.219/200, dispose che la scelta del medico di Assistenza Primaria avesse luogo a livello dell’intera Azienda che, limitatamente a tale aspetto, costituiva un unico ambito territoriale così mutando i precedenti ambiti territoriali che avevano riguardo al comune ai fini della scelta del medico e di fatto consentendo ai cittadini di scegliere medici di assistenza primaria con studio in altro comune e ai medici di accogliere pazienti provenienti dall’intero territorio aziendale.; tale delibera veniva poi modificata e integrata dalla delibera n.377/2007.

La dottoressa L. decideva così di aprire un secondo studio medico nel comune di Caivano, appartenente al distretto sanitario n.68 ma rientrante sempre nell’ambito territoriale dell’ASL NA 3; tuttavia, a seguito di pareri del comitato regionale, l’ASL NA 3, con la delibera n.214/2008 annullava le precedenti delibere nn.219/2007 e 377/2007, così ristabilendo i vecchi criteri per i quali gli ambiti territoriali venivano definiti per comune.

I ricorrenti, sentendosi lesi da tale delibera, la impugnavano dinanzi al Tar Campania, sede di Napoli, deducendo profili vari di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si costituiva la Asl NA 3 sottolineando la necessità, attraverso il provvedimento impugnato, di conformarsi agli indirizzi normativi a livello sia nazionale che regionale in materia di assistenza primaria di base, evidenziando l’infondatezza delle singole censure spiegate in sede di ricorso introduttivo del giudizio.

Il Tar Campania respingeva il ricorso con sentenza n.20015 del 2008.

Con l’odierno appello i ricorrenti hanno gravato la sentenza del Tar.

Si è costituita la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 confutando le tesi difensive sostenute nell’appello.

All’udienza del 20 maggio 2011 l’avvocato F. Casertano, su delega dell’avvocato Pasquale Marotta, ha dichiarato che i ricorrenti non hanno più interesse alla decisione essendo cessata la materia del contendere in quanto l’operato successivo della amministrazione è risultato satisfattivo dell’interesse a suo tempo dagli stessi azionato.

Al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Spese ed onorari possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *