Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4152 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La dottoressa A. L. esponeva dinanzi al Tar Campania, sede di Napoli, di essere iscritta nelle graduatorie regionali dei medici della Regione Campania e di essere titolare di convenzione di assistenza primaria, svolgendo attività di assistenza nel comune di Arzano, appartenente al distretto sanitario n.65 e rientrante nell’ambito territoriale dell’ASL NA 3. Tale Azienda, con delibera n.219/2007, aveva disposto che la scelta del medico di Assistenza Primaria avesse luogo a livello dell’intera Azienda che, limitatamente a tale aspetto, costituiva un unico ambito territoriale. In precedenza l’ambito territoriale per la scelta del medico coincideva con il Comune. La delibera n. 219/2007 ha consentito agli assistiti di scegliere per l’assistenza primaria un medico di altro Comune (purché rientrante nel territorio dell’Azienda); correlativamente ha consentito ai medici di accettare assistiti residenti nell’intero territorio aziendale. Tale delibera veniva poi modificata ed integrata dalla delibera n.377/2007.

La dottoressa L. decideva così di aprire un secondo studio medico nel Comune di Caivano, appartenente al distretto sanitario n.68 ma rientrante sempre nell’ambito territoriale dell’ASL NA 3. Tuttavia, a seguito di pareri del comitato regionale, l’ASL NA 3, con la delibera n.214/2008 annullava le precedenti delibere nn.219/2007 e 377/2007, così ristabilendo i vecchi criteri per i quali gli ambiti territoriali venivano definiti per comune.

La dottoressa L. si è ritenuta lesa da quest’ultimo provvedimento, che la costringe di fatto a dismettere lo studio di Caivano e a rinunciare ai relativi assistiti. L’interessata ha quindi proposto gravame avverso la delibera della Asl Na 3, n.214 del 18.6.2008, deducendo plurimi motivi di violazione di legge e eccesso di potere..

Si costituiva la Asl NA 3 sottolineando la necessità, attraverso il provvedimento impugnato, di conformarsi agli indirizzi normativi a livello sia nazionale che regionale in materia di assistenza primaria di base, evidenziando l’infondatezza delle singole censure spiegate in sede di ricorso introduttivo del giudizio, nonché l’improcedibilità dei motivi aggiunti.

Il Tar Campania, sede di Napoli, respingeva il ricorso con sentenza n.20014 del 2008.

Con l’odierno appello notificato alla Azienda sanitaria locale Napoli 3 la dottoressa L. ha impugnato la sentenza del Tar.

Si è costituita la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 confutando le tesi difensive sostenute nel ricorso.

All’udienza del 20 maggio 2011 l’avvocato Francesco Casertano, su delega dell’avvocato Pasquale Marotta, ha dichiarato che la appellante non ha più interesse alla decisione essendo cessata la materia del contendere in quanto l’operato successivo della amministrazione è risultato satisfattivo dell’interesse a suo tempo dalla stessa azionato.

Al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Spese ed onorari possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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