Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4150

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al Tar Puglia, sede di Bari, prima il silenziorifiuto serbato dalla Questura in ordine al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e, successivamente, il sopravvenuto provvedimento con cui il Questore gli negava la regolarizzazione ex decreto legge n.78/2009 convertito con legge n.102/2009, adducendo come elemento ostativo l’avere, il ricorrente, subito una condanna per il reato di cui all’art.14, comma 5 ter, prima parte, del d.lgs. n.286/98.

Lamentava il ricorrente l’erronea interpretazione del combinato disposto degli artt.1 ter, comma 13, lett. c) del richiamato d.l. n.78/2009 e 14, comma 5 ter, prima parte, del pure citato d.lgs. n.286/98.

Il Tar Puglia accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza del Tar ha interposto appello il Ministero dell’Interno.

L’appellato non si è costituito.

Alla camera di consiglio del 20 maggio 2011, fissata per l’esame della istanza cautelare, previo avviso della possibile decisione in forma semplificata, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito.

2. La questione sottoposta al Collegio concerne il diniego di regolarizzazione ex lege 102 del 2009 del cittadino extra comunitario M. H. per la presenza, quale elemento ostativo, della condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter del d.lgs. n.286/1998 (violazione dell’ordine di rilasciare il territorio dello Stato).

Tale questione è stata di recente sottoposta all’esame dell’Adunanza Plenaria con le ordinanze n. 187/2011 e 1227/2011, alle quali si rinvia la ricostruzione dei termini giuridici del problema, ivi essendo richiamati i diversi orientamenti giurisprudenziali sul tema.

La causa può essere decisa tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 aprile 2011, in causa C/61/11, emessa su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte di Appello di Torino, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un cittadino extracomunitario condannato in primo grado alla pena di un anno di reclusione per il reato di permanenza irregolare sul territorio italiano, senza giustificato motivo, in violazione di un ordine di allontanamento emesso nei suoi confronti dal Questore di Udine.

Con tale sentenza la Corte di Giustizia ha dichiarato che gli artt. 15 e 16 della Direttiva 2008/115 (immediatamente applicativa in alcune sue parti, tenuto anche conto che il termine di recepimento è scaduto inutilmente il 24 dicembre 2010), devono essere interpretati nel senso che precludono che una normativa di uno Stato membro preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

Ciò posto, sul rilievo secondo cui il principio di diritto affermato nelle sentenze interpretative della Corte di giustizia si impone con effetti erga omnes (Corte cost. 23 aprile 1985, n. 113; 11 luglio 1989, n. 289; Cass. 3 ottobre 1997, n. 9653), la vicenda conseguente all’emanazione della sentenza della Corte di giustizia 28 aprile 2011 deve essere inquadrata in un’ipotesi di abolitio criminis, così ricadendo nella sfera di applicazione dell’art. 2 comma 2 c.p. anche per quanto concerne gli effetti retroattivi (v., per un precedente in termini, Cass. pen. VI, 19 ottobre 2010, n. 41683). Con l’effetto ulteriore che la condanna penale riportata a suo tempo dall’interessato per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del d.lgs. n.286/1998 non può più essere considerata ostativa alla sua domanda di regolarizzazione che, quindi, dovrà essere nuovamente esaminata dall’Amministrazione competente.

Tale conclusione è stata accolta, da ultimo, anche dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 8 pubblicata il 10 maggio 2011 incentrata in gran parte proprio sulla recente pronuncia della Corte di Giustizia.

3. Per tali ragioni l’appello del Ministero deve essere respinto e la sentenza di accoglimento del Tar che ha annullato il diniego di regolarizzazione confermata.

4. Nulla spese non essendosi costituito l’appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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