Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-03-2011) 06-07-2011, n. 26299

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.F., ricorrente avverso l’ordinanza in data 2 novembre 2010 del Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., con la quale è stato respinto il suo appello contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa sede, in data 19 luglio 2010, di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione ai delitti di cui all’art. 416 c.p., comma 1, e L. 25 gennaio 1982, n. 17, art. 2, è stato scarcerato il 7 gennaio 2011 per decorrenza dei termini di durata massima di fase della custodia cautelare, con applicazione dell’obbligo di dimora, e ha fatto pervenire presso la cancelleria di questa Corte, il 28 febbraio 2011, dichiarazione di rinuncia al ricorso a propria firma, autenticata dal suo difensore di fiducia, avvocato Borzone Renato.

Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse che non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente nè alle spese del procedimento, nè al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv.

206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv.

208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

La disposizione di cui all’art. 616 c.p.p. che impone, nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna della parte privata al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, si adatta, invero, all’ipotesi in cui il ricorso risulti inammissibile perchè manifestamente infondato, o proposto fuori termine, o mediante difensore non abilitato al patrocinio in cassazione; diversamente quando l’inammissibilità deriva dalla rinuncia al ricorso collegata alla circostanza che il ricorrente ha ottenuto in altra sede la pronuncia favorevole che si attendeva dal giudice di legittimità, appare iniquo ed irragionevole condannare la parte stessa alle spese ed alla penalità aggiuntiva del pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (Sez. 3, n. 324 del 24/01/2000, dep. 15/03/2000, Zamparmi, Rv. 216449).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *