Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-03-2011) 06-07-2011, n. 26294

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 23 agosto 2010, depositata il successivo 27 agosto, il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame e ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 3 agosto 2010 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di A.A., sottoposto ad indagini, insieme a T.G., C.P. e F.L. R., per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6, per avere fatto parte dell’associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" (capo A); in concorso con il F., per il reato di tentata estorsione pluriaggravata, anche ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991, in danno dell’imprenditore D.F.A., appiccando il fuoco al veicolo Ford Transit dello stesso e cagionandogli lesioni (capo B);

e, in concorso con il C., di tentata estorsione pluriaggravata in danno dell’imprenditore D.M., appiccando il fuoco ad un immobile di proprietà dello stesso (capo C). Fatti commessi in Ficarazzi: il delitto associativo dal dicembre 2007 alla data odierna, e i due tentativi di estorsione fino al giugno 2009 (quello in danno del D.F.) e il 5 gennaio 2009 (quello in danno del D.).

Il Tribunale ha preliminarmente esaminato le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, disposte con i decreti nn. 2422/08, 2425/08, 2908/08 e 3231/08, ex art. 268 c.p.p., comma 3, sollevate dal difensore con riguardo alla mancanza, negli atti, di certificazione della segreteria circa l’insufficienza degli impianti installati nella sala ascolto della Procura della Repubblica, al fine di legittimare l’esecuzione delle operazioni di registrazione, di cui ai predetti decreti autorizzativi nn, 2422/08, 2425/08 e 3231/08, presso i locali della Compagnia Carabinieri di Bagheria, sebbene il Pubblico ministero avesse disposto che le registrazioni venissero effettuate presso la sala ascolto della Procura e, per le operazioni di cui al decreto n. 2908/08, presso i locali della Squadra mobile della Questura.

Il Tribunale ha osservato, con riguardo al decreto n. 3231/08, che il Pubblico Ministero, dopo aver emesso, in data 30/12/2008, provvedimento urgente di intercettazione ambientale, dando atto dell’insufficienza delle postazioni situate presso la sala ascolto della Procura della Repubblica (perchè già impegnate nell’ascolto e registrazione in altre indagini), il successivo 14 gennaio 2009, all’atto di dare esecuzione al decreto, accertata la disponibilità delle linee, aveva disposto che le operazioni fossero eseguite presso la sala ascolto della Procura della Repubblica di Palermo; nel verbale di fine operazioni del 17 marzo 2009, tuttavia, il personale della Compagnia Carabinieri di Bagheria aveva attestato che le operazioni di ascolto e di registrazione erano state eseguite presso la sede della caserma degli stessi Carabinieri mediante l’utilizzo di apparecchiature di proprietà della Area s.p.a. di Binago; con successiva nota del 1 aprile 2010 il Comandante della medesima Compagnia Carabinieri di Bagheria, a correzione della precedente verbalizzazione, aveva attestato, con riferimento a più decreti dispositivi di intercettazioni tra cui anche quello n. 3231/2008, che la registrazione delle comunicazioni aveva avuto luogo presso il server centrale, installato dalla società Area all’interno dell’apposita sala dell’aula bunker del carcere "Ucciardone" di Palermo, mentre il solo ascolto remotizzato era stato eseguito presso i locali della Compagnia Carabinieri con esclusivo utilizzo delle apparecchiature installate dalla predetta società Area.

Ad avviso del Tribunale, dunque, la predetta certificazione, a correzione di quella originaria, escludeva la rilevata causa di inutilizzabilità sia con riguardo alle intercettazioni eseguite in esecuzione del decreto n. 3231/08, sia con riguardo a quelle eseguite sulla base dei decreti n. 2422/08 e n. 2425/08 (anch’esse oggetto di errato verbale di fine delle operazioni rettificato con la suddetta nota del 1 aprile 2010), per le quali, a differenza di quelle disposte col suddetto decreto n. 3231/08, il Pubblico ministero aveva disposto fin dall’inizio che le operazioni di intercettazione fossero compiute per mezzo di impianti installati nella Procura della Repubblica, attesa la disponibilità delle linee.

Infine, quanto alle intercettazioni ambientali disposte con decreto n. 2908/08, il Tribunale ha rilevato che, contrariamente all’assunto difensivo, esisteva in atti la nota emessa il 13/11/2008 dall’ufficio intercettazioni della Procura della Repubblica di Palermo nella quale si attestava l’indisponibilità di postazioni presso la sala intercettazioni della medesima Procura, mentre nessun dubbio era giustificato dalla lettura degli atti circa il fatto che le captazioni ambientali fossero state effettivamente eseguite nelle pertinenze di un immobile sito in via (OMISSIS), nella disponibilità di A. A., così come previsto nel decreto di autorizzazione.

In merito ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, il Tribunale li ha indicati: nel contenuto delle chiamate in correità dei collaboratori B.A. e P.S.; negli esiti delle attività di intercettazioni telefoniche e ambientali; nella perfetta convergenza tra il contenuto delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità e quanto emerso dalle intercettazioni; nelle informazioni fornite dalle persone offese e da una testimone oculare.

In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha richiamato la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, circa la loro sussistenza superabile solo in presenza di circostanze idonee ad eliderle, nella fattispecie del tutto mancanti, e l’esclusiva adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere ad assicurarle.

2.1. Avverso la predetta ordinanza l’ A., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso a questa Corte per denunciare la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all’art. 267 c.p.p., commi 1, 2 e 3; art. 268 c.p.p., comma 3; art. 271 c.p.p., comma 1, per nullità dei decreti di intercettazione nn. 3231/08, 2422/08, 2425/08 e 2908/08 e rispettive successive proroghe.

2.1a. Con riguardo in particolare al decreto n. 3231/08, denuncia:

– la mancata presenza della certificazione di segreteria attestante l’indisponibilità degli impianti per eseguire le intercettazioni presso la Procura della Repubblica, pur indicata come allegata al decreto di intercettazione disposta, in via urgente, dal Pubblico ministero nel provvedimento di convalida del medesimo decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari;

– la disposta modifica del luogo e delle attrezzature deputate all’esecuzione delle intercettazioni, in data 14 gennaio 2009 (il giorno dopo l’inizio delle operazioni avvenuto il 13 gennaio), su unilaterale iniziativa del Pubblico ministero, non sottoposta al vaglio del Giudice per le indagini preliminari, sul rilievo che, dopo la convalida di un decreto contenente le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione, queste non possono essere modificate ad libitum del Pubblico ministero, ma deve essere riformulata nuova richiesta di convalida al Giudice per le indagini preliminari;

– la mancata comunicazione, anche nella richiesta di proroga inviata dal Pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari il 20 febbraio 2009, della variazione del luogo (sala ascolto dell’aula bunker nella disponibilità della Procura della Repubblica) e dei mezzi e del personale addetti alle registrazioni quelli forniti dalla Area S.p.A. di Binago (Como), in luogo di quelli dell’impresa R.T. Radio Trevisan Spa originariamente indicata, con la conseguenza che l’autorizzazione alla proroga delle intercettazioni era stata illegittimamente disposta dal Giudice per le indagini preliminari con il richiamo delle modalità inizialmente indicate e non più attuali;

– l’indicazione nel verbale di fine servizio, redatto dai Carabinieri di Bagheria il 17 marzo 2009, che le operazioni di ascolto e di registrazione, pur disposte con l’impiego degli impianti nella disponibilità della Procura della Repubblica, erano state invece eseguite presso i locali della caserma, donde l’inutilizzabilità delle conversazioni captate;

– l’inidoneità della successiva nota del 1 aprile 2010 dei Carabinieri di Bagheria, cui era allegata la comunicazione della impresa Area S.p.A. in data 31/03/2010, a superare la detta nullità, trattandosi di documenti entrambi inutilizzabili;

– l’indicazione, nel verbale di fine servizio del 17 marzo 2009, di utilizzazione, nel corso delle operazioni, di "n. 1 registro delle intercettazioni e n. 2 DVD marca TDK non riscrivibili contenenti conversazioni ambientali in entrata ed in uscita contrassegnate dal n. 1 al n. 1020", trasmessi all’ufficio intercettazioni della Procura della Repubblica, operazione superflua ove le intercettazioni fossero state realmente eseguite presso il server centrale, come sostenuto ma non documentato.

A sostegno della denunciata inutilizzabilità il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite n. 30347 del 2007 e, per una soluzione conforme a quella propugnata, la sentenza della 5^ sezione penale di questa Corte n. 602 del 2010, incomprensibilmente non seguita anche nella fattispecie in esame del tutto simile a quella già giudicata, e la conseguente ordinanza del Tribunale per il riesame di Palermo n. 827 del 2010, emessa in sede di rinvio, di accoglimento dell’eccezione di inutilizzabilità; nel dubbio, infatti, non dovrebbe attribuirsi prevalenza nè al verbale di fine operazioni dei Carabinieri di Bagheria del 17/03/2009, nè all’attestazione postuma degli stessi Carabinieri del 1 aprile 2010 con la certificazione dell’impresa Area del 31 marzo 2010, tanto più che mancano agli atti gli unici documenti che potrebbero avere efficacia veramente dirimente, vale a dire i verbali di inizio delle operazioni non contenuti nel fascicolo delle intercettazioni.

2.1b. Con riguardo ai decreti nn. 2422/08 e 2425/08 sono riproposte le stesse doglianze espresse per il decreto finora esaminato, escluse quelle relative alle modifiche delle modalità esecutive non convalidate dal Giudice per le indagini preliminari.

Anche per le intercettazioni relative al decreto n. 2422/08, con esecuzione disposta fin dall’inizio presso la sala ascolto della Procura della Repubblica, esiste un verbale di fine servizio redatto dai Carabinieri di Bagheria il 6 gennaio 2009 in cui si attesta l’esecuzione delle operazioni di ascolto e registrazione presso i locali della caserma degli stessi Carabinieri, con la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni; per analoga ragione, deve ritenersi nullo pure il decreto n. 2425/08 cui si collegano i verbali di fine servizio dei Carabinieri di Bagheria del 20 gennaio 2009 e dell’11 marzo 2009 di contenuto analogo a quelli precedenti, che legittimano almeno il dubbio che le operazioni di esecuzione delle intercettazioni siano illegittimamente avvenute senza il ricorso agli impianti installati presso la Procura della Repubblica.

2.1c. Infine, con riguardo al decreto n. 2908/08, pur esistendo certificazione di cancelleria che attesta l’indisponibilità di postazioni presso la Procura, donde la legittima esecuzione esterna delle intercettazioni, risulta tuttavia un’altra ragione di nullità, poichè dal verbale di chiusura delle operazioni del 25 marzo 2009 e dalle due note allegate al detto verbale, emerge che i locali in cui sono state effettuate le intercettazioni furono due e non uno come da decreto che autorizzava le captazioni nel solo immobile, adibito a ricovero degli animali, sito in via (OMISSIS), nella disponibilità dell’ A., e non nelle due stalle, ancorchè vicine ma indipendenti tra loro, che furono effettivamente interessate dalle intercettazioni ambientali.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e d), in relazione all’art. 268 c.p.p., comma 1, è denunciata la mancata acquisizione, da parte del Tribunale, dei verbali di inizio delle operazioni, oggetto di espressa richiesta dell’ A. in sede di riesame, neppure menzionata nel provvedimento impugnato, sebbene proprio questa Corte di cassazione, nella citata sentenza n. 602 del 2010, in un caso del tutto analogo al presente, avesse attribuito al solo verbale di inizio delle operazioni efficacia dirimente del dubbio sul luogo in cui si erano effettivamente svolte le operazioni di registrazione.

2.3. Con il terzo motivo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il ricorrente denuncia il difetto di motivazione con riguardo all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto che, depurate del contenuto delle intercettazioni ambientali, le fonti di accusa a suo carico si ridurrebbero alle dichiarazioni del collaboratore, P.S., del quale sarebbe stata omessa ogni valutazione di attendibilità, ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., e che avrebbe reso, comunque, dichiarazioni del tutto generiche in merito alla sua posizione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza di tutte le censure formulate.

3.1. Procedendo all’esame delle questioni nell’ordine in cui sono state proposte, va, innanzitutto, rilevato che non è causa di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte col decreto n. 3231/08, o di nullità del medesimo decreto, il dichiarato mancato rinvenimento, negli atti del procedimento, della certificazione di segreteria attestante la contingente originaria indisponibilità degli impianti per eseguire le intercettazioni presso la Procura della Repubblica, peraltro superata, come indicato dallo stesso ricorrente, nel giorno successivo all’inizio delle operazioni, il 14 gennaio 2009, con la conseguente modifica delle disposte modalità esecutive da attuare con gli impianti, resisi disponibili, installati presso la sala ascolto dell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo costituente articolazione della medesima Procura.

3.2. Parimenti non è causa di nullità del decreto autorizzativo dell’intercettazione, la modifica, senza nuova autorizzazione o convalida del Giudice per le indagini preliminari, delle modalità esecutive delle operazioni disposta dal Pubblico ministero dopo l’originario decreto autorizzativo ovvero dopo il provvedimento col quale il Giudice abbia convalidato il decreto, in via d’urgenza, dello stesso Pubblico ministero dispositivo dell’intercettazione, a norma dell’art. 267 c.p.p., comma 2.

In tema di intercettazioni ambientali, regolarmente autorizzate o convalidate dal Giudice per le indagini preliminari, tutto ciò che attiene alle modalità esecutive dell’operazione di captazione è rimesso all’esclusivo controllo del Pubblico ministero e non postula, quindi, nuova autorizzazione o convalida del Giudice, con conseguente piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni conseguiti con diverse modalità esecutive rispetto a quelle originariamente previste (conforme: Sez. 5, n. 957 del 06/10/2003, dep. 20/01/2004, Camiti, Rv. 228518).

3.3. Analogamente, in tema di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche di cui all’art. 267 c.p.p., comma 3, il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, implicando una valutazione della necessità di comprimere per un ulteriore termine la sfera di riservatezza delle comunicazioni private, incide esclusivamente sulla durata dell’intercettazione, ferma restando, in difetto di esplicita modifica, ogni altra modalità precedentemente fissata (Sez. 6, n. 1592 del 27/04/1998, dep. 01/06/1998, Sinesi, Rv. 210919), senza alcuna necessità, quindi, di approvazione da parte del Giudice, neppure in sede di proroga, delle modalità esecutive delle operazioni diverse da quelle originarie rimesse all’esclusiva determinazione del Pubblico ministero.

3.4. Il verbale delle operazioni previsto dall’art. 268 c.p.p., comma 1, redatto dai Carabinieri di Bagheria il 17 marzo 2009, contenente l’indicazione di esecuzione delle operazioni di intercettazione presso gli uffici dei verbalizzanti, è stato legittimamente corretto dagli stessi Carabinieri, nella successiva nota del 1 aprile 2010, nella quale è adeguatamente spiegata la confusione in cui sono incorsi i verbalizzanti tra l’ascolto remotizzato delle conversazioni, effettivamente avvenuto nei locali della caserma, e la registrazione delle medesime eseguita, invece, tramite l’impresa Area S.p.A. di Binago, presso il server centralizzato installato nella sala ascolto dell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo nell’esclusiva disponibilità della locale Procura della Repubblica.

3.5. La nota correttiva dei Carabinieri del 1 aprile 2010 e la conforme relazione esplicativa in data 31 marzo 2010 dell’impresa specializzata, Area S.p.A., allegata alla prima, non sono documenti inutilizzabili, come sostenuto dal ricorrente, posto che la sanzione dell’inutilizzabilità, prevista dall’art. 191 cod. proc. pen., attiene alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e tale non può ritenersi la certificazione, sia pure correttiva di precedente verbale, proveniente dai Carabinieri incaricati di procedere alle operazioni di intercettazione.

3.6. Il richiamo, nel verbale finale delle compiute operazioni redatto il 17 marzo 2009, di "n. 1 registro delle intercettazioni e di 2 DVD" contenenti le conversazioni ambientali registrate, non smentisce la postuma indicazione degli impianti con i quali furono eseguite le operazioni presso la sala ascolto della predetta aula bunker, ma risponde alle previste modalità di raccolta e custodia delle registrazioni con i relativi riferimenti formali al registro delle intercettazioni, di cui all’art. 89 disp. att. c.p.p., comma 2. 3.7. Non è giuridicamente corretto sostenere la decisività dei verbali di inizio delle operazioni con riguardo a tutte le intercettazioni disposte con i decreti nn. 3231/08, 2422/08 e 2425/08, al fine di dirimere il dubbio circa gli impianti effettivamente utilizzati per compiere le operazioni di registrazione.

E, invero, come si evince dal disposto di cui all’art. 89 disp. att. c.p.p., comma 1, il verbale delle operazioni previsto dall’art. 268 c.p.p., comma 1, dovendo contenere l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonchè i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni, deve essere redatto al termine delle medesime operazioni, con la conseguenza che la censurata decisività del verbale del solo inizio delle registrazioni per verificare la ritualità della registrazione per mezzo degli impianti nella disponibilità della Procura, verbale specificamente richiesto dal ricorrente e, a suo avviso, illegittimamente negletto dal Tribunale del riesame, è destituita di fondamento supponendo una separatezza nella verbalizzazione delle varie fasi delle operazioni di intercettazione che non è prevista dal legislatore, il quale, nell’art. 89 disp. att. cod. proc. pen., cit., postula invece una documentazione unitaria delle attività intercettative dall’inizio alla fine.

In sintesi, per tutte le ragioni esposte che evidenziano la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi, le operazioni di intercettazione disposte con i menzionati decreti nn. 3231/08, 2422/08 e 2425/08 sono state correttamente ritenute legittime dal Tribunale del riesame in conformità della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che l’attività di registrazione – la quale, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata – avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, dep. 23/09/2008, Carli, Rv. 240395).

3.8. Riguardo, poi, alla specifica censura relativa al decreto autorizzativo di intercettazione ambientale n. 2908/08, legittimamente eseguita presso impianti esterni per la certificata indisponibilità di postazioni presso la Procura della Repubblica, la denunciata estensione di essa alle due stalle nella disponibilità dell’ A., anzichè all’unico locale di ricovero degli animali cui faceva riferimento il provvedimento di autorizzazione, non è causa di nullità o inutilizzabilità del mezzo di ricerca della prova, poichè, in tema di intercettazioni ambientali, una volta autorizzata la captazione delle conversazioni in un determinato luogo, l’attività deve ritenersi consentita anche nelle pertinenze del medesimo senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione (conforme: Sez. 2, n. 4178 del 15/12/2010, dep. 04/02/2011, Fontana, Rv. 249207).

3.9. E’, infine, inammissibile anche il terzo motivo di gravame attinente alla contestata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, formulata in termini apodittici e del tutto generici, senza specifica e congrua contestazione della diffusa motivazione dell’ordinanza impugnata al riguardo.

4. L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo determinare nella misura media, tra il minimo e il massimo previsto, di Euro 1.000,00.

La cancelleria provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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