Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-11-2011, n. 24834

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – La sentenza attualmente impugnata dichiara inammissibile l’appello proposto da P.N. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 355/2003 del 26 giugno 2003, che ha condannato in contumacia il P. al pagamento delle differenze retributive richieste da N.M..

La Corte d’appello di Cagliari, per quel che qui interessa, precisa che:

a) dopo un primo tentativo andato a vuoto di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo del servizio postale, è stata effettuata una seconda notificazione tramite l’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.;

b) tale seconda notificazione – indirizzata "alla ditta P. N., in persona del suo omonimo titolare, con sede in (OMISSIS)" – si deve considerare valida e regolare;

c) l’ufficiale giudiziario ha attestato di non aver trovato il destinatario, nè le altre persone indicate nell’art. 140 cod. proc. civ. e di avere, quindi, depositato l’atto presso la casa comunale di Sorso, affiggendo l’avviso di deposito alla porta del destinatario;

d) dalle informazioni richieste al Comune di Sorso è risultato che il P. "risiede in località (OMISSIS)" e che in base alle risultanze degli atti in possesso del suddetto Comune "risulta sconosciuto l’indirizzo di (OMISSIS)";

e) l’ufficiale giudiziario ha riferito che, nella lettera raccomandata spedita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., ha indicato due indirizzi, quello della Regione Serralonga ove il P. risultava avere la residenza anagrafica e quello di via (OMISSIS), ove aveva sede la ditta dello stesso, la cui attività è cessata il (OMISSIS);

f) vi è una presunta divergenza perchè la notificazione risulta essere stata formalmente eseguita in (OMISSIS), ma l’ufficiale giudiziario ha chiarito tutta la vicenda;

g) conseguentemente, dovendosi la notificazione considerare avvenuta nel luogo della residenza anagrafica del destinatario essa è valida, anche nell’ipotesi in cui la parte non ne abbia avuto effettiva conoscenza;

h) la validità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio comporta la ritualità della dichiarazione di contumacia del P. in primo grado e, di conseguenza, l’inammissibilità dell’appello per tardività, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., comma 1;

2- Il ricorso della Ditta P.N., in persona dell’omonimo titolare, domanda la cassazione della suddetta sentenza per otto motivi.

N.M. non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- I motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono inammissibili, per molteplici ragioni.

1.1- In linea generale, l’impostazione del ricorso, pur risultando apparentemente assistita dall’assolvimento dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (peraltro, nella specie, inapplicabile, ratione temporis), non è invece conforme all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4.

Tale ultima disposizione – nella formulazione precedente a quella introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5, inapplicabile ratione temporis al caso di specie in base all’art. 27, comma 2, del citato D.Lgs., secondo cui la suddetta disposizione si riferisce ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo decreto (la sentenza impugnata è stata depositata il l’11 gennaio 2006) – il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Si tratta di un elemento contenutistico di particolare rilievo per il ricorso per cassazione, il quale – come è noto – è un mezzo di impugnazione privo di effetto devolutivo e a critica vincolata, il cui oggetto è definito dalle censure giuridiche e logiche specificamente dedotte con i distinti motivi (vedi, per tutte: Cass. 22 giugno 2011, n 13674; Cass. 24 agosto 2006, n. 18420; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1273; Cass. 28 luglio 2000, n. 9936), il che comporta che la relativa indicazione assolve anche – e soprattutto "una funzione determinativa e limitativa dell’oggetto" dello stesso giudizio di cassazione.

Per questo l’idoneo assolvimento del relativo onere presuppone la prospettazione di motivi di ricorso caratterizzati dai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata o al diverso provvedimento oggetto del gravame, in modo da assicurare l’immediata individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni fondanti la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, senza necessità di attingere ad altre fonti (fra le tante: Cass. 22 giugno 2011, n. 13674; Cass. 24 agosto 2006, n. 18420; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1273; Cass. 28 luglio 2000, n. 9936;

Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3654;

Cass. 4 aprile 2003, n. 5333; Cass. 20 marzo 1999, n. 2607).

Nella più recente giurisprudenza di questa Corte si è ulteriormente precisato che il ricorso deve contenere:

a) per ogni motivo di ricorso la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. – è proposto (infatti, ancorchè, la suddetta rubrica non abbia contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, la sua presenza giova alla chiarezza espositiva delle censure e alla loro comprensione, risultando altresì conforme al principio di economia processuale, sul quale da tempo insistono anche il legislatore ed il Giudice UE);

b) l’illustrazione del singolo motivo, con la necessaria indicazione delle norme che si assumono violate e l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, oltre all’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (ex plurimis: Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 30 luglio 2010, n. 17907; Cass. 27 maggio 2011, n. 11756; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21142; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3915; Cass. 26 aprile 2011, n. 9357; Cass. 23 febbraio 2011, n. 4446; Cass. 28 febbraio 2011, n. 4977; Cass. 5 ottobre 2010, n. 20708; Cass. 26 febbraio 2010, n. 4761).

In altre parole, date le suddette caratteristiche del giudizio di cassazione, ciascuno dei motivi assume una funzione identificativa, condizionata dalla sua formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative di censura identificate con una limitata elasticità dal legislatore, conseguentemente i requisiti della tassatività e della specificità del motivo di censura si devono tradurre in una formulazione precisa del motivo stesso, tale da evidenziare che il vizio denunciato rientra nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21142; Cass. 17 giugno 2011, n. 13297; Cass. 23 agosto 2011, n. 17590).

1.2- Il ricorso in esame, formulato senza una articolazione di singoli motivi, è del tutto privo dei requisiti suddetti. Da un Iato, infatti, manca la puntuale indicazione delle ragioni per cui il ricorso è stato proposto con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 360 cod. proc. civ.; dall’altro non sussistono i sopra ricordati requisiti di specificità e completezza; in particolare manca, o è del tutto insufficiente, l’individuazione delle norme o dei principi di diritto che si assumono violati e, conseguentemente, l’esposizione delle ragioni poste a fondamento del ricorso stesso;

parallelamente manca un’illustrazione analitica delle ragioni poste alla base dell’assunto della sussistenza di una carenza di motivazione (Cass. 13 ottobre 2010, n. 21142 cit.).

1.3.- Infatti, da un lato, le dedotte violazioni di legge, oltre ad essere sostanzialmente prive della indicazione delle norme che si assumono violate, sono limitate ad affermazioni apodittiche non seguite da alcuna dimostrazione per mezzo di circostanziate critiche delle soluzioni adottate dal Giudice del merito, sicchè questa Corte di legittimità non viene messa in condizione di adempiere il proprio compito istituzionale, consistente nel verificare il fondamento della lamentata violazione (vedi, per tutte: Cass. 19 gennaio 2005, n. 1063; Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501;

Cass. 8 marzo 2007, n. 5353; Cass. 6 luglio 2007, n. 15263).

1.4- D’altra parte, ugualmente inammissibili – oltre che esposte in modo confuso, per quel che si è detto – risultano le denunce di pretesi vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto risultano in contrasto con il consolidato principio secondo cui la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Nella specie le valutazioni operate dal Giudice di appello in merito alla ricostruzione della vicenda che ha portato alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio al P. – su cui sembrano appuntarsi la maggior parte delle censure – sono congruamente motivate e l’iter logico-argomentativo che sorregge la relativa decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

In questa situazione le doglianze del ricorrente, pur se prospettate come vizi di motivazione, si risolvono sostanzialmente nella proposta di un diverso apprezzamento degli stessi elementi già valutati dal Giudice del merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e si traducono, quindi, nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutti inammissibile in sede di legittimità. 2- In sintesi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza statuizioni sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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