Cass. pen., sez. I 22-04-2008 (02-04-2008), n. 16740 Fungibilità del presofferto – Computo in parte per la pena detentiva in parte per la pena pecuniaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Urbino, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del P.M. di rettificare una precedente ordinanza con la quale il medesimo giudice aveva ridotto il beneficio dell’indulto concesso a P.D., in conseguenza del riconoscimento di un periodo di custodia cautelare e di arresti domiciliari presofferti per un totale di mesi 5 e giorni 27. Osservava che ai sensi dell’art. 137 c.p., comma 1, tale carcerazione doveva essere detratta dalla durata complessiva della pena da espiare, sia essa detentiva che pecuniaria e precisamente poteva essere detratta per mesi 4 dalla pena detentiva e per i restanti 57 giorni, convertiti ai sensi dell’art. 135 c.p., come detrazione dalla pena pecuniaria in modo da poter beneficiare per intero dell’indulto sulla pena residua di anni 3 di reclusione e Euro 9.760,00 di multa.
Avverso la decisione presentava ricorso il P.M. e deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto di poter commutare, sulla base del presofferto, non solo la pena detentiva ma anche quella pecuniaria, mentre invece l’art. 137 c.p. consentiva che il presofferto potesse applicarsi o a quella detentiva o a quella pecuniaria ma non congiuntamente, e comunque si trattava di una operazione che non poteva fare il giudice dell’esecuzione ma solo il P.M..
Il condannato presentava una memoria di adesione alla tesi sostenuta dal giudice dell’esecuzione ed in particolare riteneva legittimo utilizzare il presofferto per ridurre sia la pena detentiva che quella pecuniaria, previo ragguaglio, e che fosse competenza del giudice dell’esecuzione provvedere ai sensi dell’art. 657 c.p.p..
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Deve in primo luogo rilevarsi che la decisione del giudice dell’esecuzione è intervenuta a seguito di procedimento in camera di consiglio partecipata, per cui nessuna nullità si è verificata (Sez. 1, 4 novembre 1997 n. 6168, rv. 209134). Inoltre è possibile che l’istanza di fungibilità del presofferto venga rivolta direttamente al giudice dell’esecuzione, quando costui risulti investito ai sensi dell’art. 666 c.p.p. di una questione attinente all’esecuzione, come nel caso di specie in cui la decisione definitiva di merito non poteva aver riconosciuto l’esistenza del presofferto (Sez. 14 dicembre 2000 n. 5353, rv. 218085). Quanto al merito della questione deve rilevarsi che l’applicazione dell’indulto deve avvenire in modo da assicurare un beneficio effettivo all’imputato e, pertanto, le norme debbono essere interpretate nel senso di garantire che l’imputato possa beneficiarne nella sua massima estensione; ne consegue che, in presenza di un periodo di pena presofferto, esso può essere computato parte alla pena detentiva, parte a quella pecuniaria in modo da consentire al condannato di usufruire per intero del limite massimo del condono. In tal senso la giurisprudenza di legittimità si era già espressa in relazione ad altro istituto e cioè la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, 30 novembre 1993 n. 1371, rv. 196511), prevedendo in capo al condannato la facoltà di chiedere il computo del periodo di custodia cautelare parte per la pena detentiva, parte per quella pecuniaria.
A ciò deve aggiungersi che la lettera della norma di cui all’art. 657 c.p.p., che prevede al comma 1 lo scomputo della pena presofferta dalla pena detentiva e al comma 3 la possibilità di operare lo scomputo, previo ragguaglio, dalla pena pecuniaria, non esclude la possibilità di combinare le due operazioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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