T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-07-2011, n. 6170 associazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 7 ottobre 2010, depositato il successivo 2 novembre, la C.N.D.M.D. ha esposto di essere organizzazione di diritto privato in forma associativa, operante senza fini di lucro nel campo dell’assistenza e della solidarietà, che associa un notevole numero di associazioni di origini molto risalenti, costituitesi in forma confederale nazionale.

In tale veste, la Confederazione ha rappresentato di essere accreditata dal 2004 presso l’albo nazionale degli enti di servizio civile, istituito dall’art. 5 del d. lgs. n. 77 del 2002, ai fini della presentazione di progetti per il servizio civile volontario, ai sensi dell’art. 3 della l. 6 marzo 2001, n. 64, e di essersi vista approvare da tale data numerosi progetti dal competente Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ha precisato poi la ricorrente di aver presentato, nell’ambito della relativa procedura concorsuale per l’anno 2010, un progetto relativamente alla provincia di Siena, denominato "Non possiamo guarirti, ma prenderci cura di te", in conformità a quanto stabilito dal vigente Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e presentazione dei progetti di servizio civile.

Ciò premesso, la Confederazione ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, per effetto dei quali il progetto in parola ha ottenuto nella graduatoria il punteggio definitivo pari a 64/80, ritenuto inferiore di almeno due punti a quello spettante in base al suddetto Prontuario.

L’impugnazione è stata estesa anche al bando 3 settembre 2010 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, che ha indetto la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile approvati in Italia, e che precisa che saranno chiamati esclusivamente i volontari degli enti che hanno predisposto progetti collocati in graduatoria con un punteggio pari o superiore a 66/80, non conseguito dal progetto di cui trattasi.

A sostegno del gravame la Confederazione ha dedotto le censure di seguito descritte nei titoli e, sinteticamente, nel contenuto.

1) Violazione della l. 6 marzo 2001, n. 64, della l. 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 2, 3 e 97 Cost. – eccesso di potere – difetto di motivazione – carenza di istruttoria – contraddittorietà – travisamento dei fatti – errore nei presupposti – illogicità manifesta – ingiustizia – perplessità.

La ricorrente contesta che, in relazione a due sottovoci del Prontuario, corrispondenti ai punti 8.2 e 8.3, la competente Commissione di valutazione dei progetti ha ingiustificatamente ed immotivatamente attribuito al progetto in parola due punti per sottovoce, anzichè il punteggio massimo previsto per ambedue, pari a quattro, e ciò anche a seguito della ulteriore istruttoria, conseguente alle osservazioni procedimentali formulate dalla Confederazione sui punteggi provvisori, nel corso della quale una di tali osservazioni, concernenti la voce 25, di tenore analogo a quelle respinte, è stata, invece, accolta.

2) Violazione della l. 6 marzo 2001, n. 64, della l. 7 agosto 1990, n. 241, della l. 11 febbraio 2005, n. 15 – eccesso di potere – difetto di motivazione – contraddittorietà – difetto di istruttoria – errore nei presupposti – illogicità manifesta ed ingiustizia – violazione artt. 2, 3 e 97 Cost. – perplessità. La ricorrente, anche prendendo a riferimento l’esito favorevole del riesame per la voce 25, ribadisce che anche la valutazione delle predette sottovoci non poteva conseguire un punteggio inferiore al massimo previsto, tenuto conto della relativa griglia di valutazione e avuto riguardo alla puntualità, specificità ed analiticità dei relativi elementi progettuali.

La ricorrente lamenta inoltre che il deteriore punteggio conseguito sia stato motivato con un criptico richiamo alla discrezionalità tecnica, che, nella specie, ritiene, oltre che delimitata dalle griglie di valutazione del Prontuario, manifestatasi in maniera irragionevole, abnorme, illogica ed ingiusta, tale da poter essere rimossa mediante il sindacato giurisdizionale.

Tale ultima argomentazione è variamente articolata in tutte le censure dedotte.

3) Violazione della l. 6 marzo 2001, n. 64, del d. lgs. n. 77 del 2001, della l. 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 2, 3 e 97 Cost. – eccesso di potere – carenza di motivazione – contraddittorietà – travisamento dei fatti – illogicità manifesta ed ingiustizia – irragionevolezza – perplessità.

La ricorrente espone che l’esclusione del proprio progetto da quelli finanziati contrasta con gli scopi perseguiti dalla normativa di riferimento, atteso che l’interesse pubblico da essa tutelato mal tollera che tutto il territorio della Provincia di Siena sia deprivato del servizio di cui al progetto in argomento, destinato alla fascia più debole e bisognosa di sostegno della popolazione locale, e, quindi, di indubbia rilevanza ed utilità sociale.

Parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni domandando l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento degli atti gravati.

Alla domanda demolitoria la ricorrente ha fatto seguire domanda di declaratoria del proprio diritto a vedersi inserita, anche con riserva, e ai fini del riesame, nell’elenco degli ammessi per la realizzazione dei progetti, nonché domanda di risarcimento del danno ingiusto patito per effetto dei provvedimenti ritenuti illegittimi.

Costituitasi in resistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile, ha depositato gli atti del procedimento in parola di interesse della ricorrente, ed ha contestato in memoria la fondatezza del gravame, di cui ha domandato il rigetto.

Con atto notificato in data 5 novembre 2010, depositato il successivo 20 novembre, parte ricorrente, acquisiti ulteriori atti del procedimento, ha formulato avverso gli stessi, pure indicati in epigrafe, motivi aggiunti di gravame, domandandone l’annullamento.

Queste le ulteriori censure dedotte.

4) Illegittimità derivata per violazione della l. 6 marzo 2001, n. 64, della l. 7 agosto 1990, n. 241, della l. 11 febbraio 2005, n. 15, degli artt. 2, 3 e 97 Cost. – illegittimità derivata per eccesso di potere – insufficienza di motivazione – difetto di istruttoria – contraddittorietà – travisamento dei fatti – errore nei presupposti – illogicità manifesta ed ingiustizia – perplessità.

La ricorrente torna a sostenere, anche in relazione agli ulteriori atti acquisiti, l’assoluta carenza di motivazione dei punteggi assegnati al progetto per cui è causa, atteso che ritiene le relative indicazioni, anche in sede di riesame amministrativo, generiche, scarne e ripetitive, tali da non rivelare alcunché in ordine alla ritenuta insufficienza dei profili del progetto connessi alle voci per cui è causa rispetto al Prontuario, né evidenziare gli aspetti che avrebbero potuto dar luogo a valutazioni più favorevoli, né, infine, esplicare le ragioni per cui solo alcune delle osservazioni presentate dalla Confederazione sono state accolte in sede di riesame amministrativo.

La domanda cautelare proposta sia in ricorso sia nei mezzi aggiunti non è stata delibata, perché rinviata al merito nel corso della camera di consiglio fissata per la relativa discussione.

Parte ricorrente ha affidato a memoria l’ulteriore sviluppo delle proprie argomentazioni difensive.

Il ricorso è stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011.

DIRITTO

1. Si controverte in ordine alla legittimità dell’operazione valutativa e conseguente attribuzione di punteggio relative ad un progetto denominato "Non possiamo guarirti, ma prenderci cura di te", da realizzarsi in Provincia di Siena, effettuata dalla Commissione nominata con decreto 5 marzo 2010, n. 146, nell’ambito della procedura selettiva indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile, per l’individuazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia ed all’estero per l’anno 2010.

La questione è proposta dalla C.N.D.M.D., ente iscritto alla prima classe dell’albo nazionale degli enti di servizio civile e presentatore di quello per cui è causa, che lamenta l’attribuzione di un punteggio complessivo inferiore (64/80) a quello ritenuto spettante, ciò che ha impedito al progetto in parola di essere favorevolmente contemplato nel bando 3 settembre 2010 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, che, nell’indire la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile approvati in Italia e all’estero, precisa, per quanto attiene ai progetti da realizzarsi in Italia, che saranno chiamati esclusivamente i volontari degli enti che hanno predisposto progetti collocati in graduatoria con un punteggio pari o superiore a 66/80.

Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile.

2. Sembra opportuno illustrare sinteticamente il contesto normativo e procedimentale nel quale si situa la vicenda contenziosa.

L’art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, finalizza il servizio civile nazionale a: "a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storicoartistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero".

L’art. 3 della stessa legge prevede che gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile volontario; c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’articolo 1; d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.

L’art. 5 del d. lgs. 5 aprile 2002, n. 77 prevede che presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile – precedentemente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – è tenuto l’albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della l. 64/01.

Con d.P.C.M. 4 novembre 2009 è stato adottato il vigente "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la valutazione e la selezione degli stessi".

Il procedimento ivi previsto è articolato in più fasi.

Per quanto qui di stretto interesse, esaurita la selezione preliminare dei progetti presentati dagli enti iscritti agli albi di servizio civile, basata su un accertamento formale, interviene una valutazione di merito che tiene conto delle finalità del progetto e della capacità organizzativa dell’ente.

Vi è, poi, la valutazione di qualità dei progetti e l’attribuzione del punteggio provvisorio, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato 4 del Prontuario, con formazione e pubblicazione di una graduatoria provvisoria, avverso la quale gli interessati possono presentare le proprie osservazioni.

Segue infine l’apprezzamento delle predette osservazioni e l’approvazione della graduatoria definitiva.

3. Le doglianze avanzate in ricorso attengono ai punteggi definitivi conseguiti dal progetto per cui è causa in relazione alla voce 8 dell’Allegato 4 del Prontuario "Griglia valutazione progetti Italia".

Tale voce è titolata "Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo", ed è articolata in tre sottovoci, da cui emergono i criteri per l’attribuzione del punteggio.

In particolare è previsto:

– l’attribuzione di punti 2 ai progetti recanti "descrizione parziale delle attività per il raggiungimento degli obiettivi prefissati" e l’attribuzione di punti 4 a quelli recanti "descrizione completa delle attività per il raggiungimento degli obiettivi prefissati" (8.1);

– l’attribuzione di punti 2 ai progetti recanti "descrizione parziale sotto il profilo quantitativo e qualitativo delle risorse umane necessarie all’espletamento delle attività individuate e degli obiettivi fissati nel progetto" e l’attribuzione di punti 4 a quelli recanti "descrizione completa sotto il profilo quantitativo e qualitativo delle risorse umane necessarie all’espletamento delle attività individuate e degli obiettivi fissati nel progetto" (8.2);

– l’attribuzione di punti 2 ai progetti recanti "descrizione parziale delle modalità di impiego dei volontari" e l’attribuzione di punti 4 a quelli recanti "descrizione completa delle modalità di impiego dei volontari" (8.3).

Una nota a latere esplicita che con i punteggi relativi alla voce 8 "Si tende a valorizzare i progetti che presentano una completa descrizione delle attività svolte e di quelle realizzate in particolare dai volontari. Si valorizza, inoltre la professionalità e le competenze di altro personale inserito nel progetto". Quest’ultimo periodo reca una sottolineatura.

In dettaglio, la ricorrente contesta che, in relazione alle sottovoci 8.2 e 8.3, sia stato ingiustificatamente ed immotivatamente attribuito al progetto in parola 2 punti per sottovoce, anzichè il punteggio massimo previsto per ambedue, pari, come detto, a 4, e ciò anche a seguito della ulteriore istruttoria amministrativa, conseguente alle osservazioni procedimentali formulate dalla Confederazione sui punteggi provvisori.

4. Il ricorso è infondato.

5. Occorre rilevare immediatamente l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle censure tendenti a causare un diretto apprezzamento da parte della sede giudiziale adita della complessiva validità del progetto, al fine della sua inclusione tra quelli finanziati dal bando 3 settembre 2010.

Ci si riferisce, in particolare, alla terza doglianza di cui all’atto introduttivo del giudizio, con cui la ricorrente espone che l’esclusione del progetto dal finanziamento contrasta con gli scopi perseguiti dalla normativa di riferimento, atteso che l’interesse pubblico da essa tutelato mal tollera che tutto il territorio della Provincia di Siena sia deprivato del servizio previsto di cui al progetto in argomento, destinato alla fascia più debole e bisognosa di sostegno della popolazione locale, e, quindi, di indubbia rilevanza ed utilità sociale.

Al riguardo, è infatti evidente che a questa sede non può essere commessa la diretta valutazione in ordine alla rispondenza del progetto alle finalità perseguite della legge 6 marzo 2001, ovvero in ordine al grado di qualità che allo stesso può essere ascritta alla luce dei parametri predeterminati dal Prontuario, atteso che l’apprezzamento di merito dei progetti di servizio civile è attribuita alla competente amministrazione, che lo effettua per il tramite di apposita commissione valutatrice.

E non sembra superfluo rammentare che tale apprezzamento, alla stregua di tutti gli atti valutativi, appartiene alla sfera della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile, in via di principio, solo per travisamento dei fatti, manifesta illogicità e violazione delle norme di autoregolamentazione (sulla materia, C. Stato, pareri nn. 396 e 399 del 2008).

Inoltre, occorre anche osservare che l’attribuzione del contestato punteggio "sotto soglia" al progetto presentato dalla ricorrente non involve in un giudizio negativo sulla sua validità ovvero sulla sua idoneità a corrispondere agli scopi previsti dalla normativa di settore di riferimento.

Infatti, più limitatamente, la individuazione del punteggio minimo pari a 66/80 per l’ammissione dei progetti a finanziamento è conseguente, come chiaramente espone il terzultimo preambolo del bando 3 settembre 2010, esclusivamente alla necessità di correlare l’intervento nel suo complesso alle risorse finanziarie statali disponibili.

Di talchè il mancato raggiungimento, nella fase finale, del punteggio soglia previsto per l’ammissione a finanziamento da parte di un progetto che, come quello della ricorrente, ha già superato le precedenti fasi procedimentali relative, la prima, all’accertamento dei requisiti formali di regolarità, completezza e tempestività, la seconda, all’apprezzamento delle finalità e della capacità organizzativa dell’ente proponente alla sua realizzazione, lumeggia esclusivamente che, in relazione alla capienza delle risorse statali disponibili per l’intervento integralmente considerato, e alla luce del giudizio di comparazione proprio delle procedure concorsuali, il progetto della ricorrente, pur avendo conseguito un giudizio sicuramente positivo, non si è collocato entro le posizioni utili alla sua concreta realizzabilità.

Ne deriva che ogni questione attinente alla effettiva validità sociale delle attività di impiego dei volontari previsti da progetto, anche in raffronto alla normativa vigente, si profila, logicamente, ancor prima che giuridicamente, estranea all’ambito giudiziale che qui occupa.

6. Tanto premesso, osserva il Collegio, quanto alle ulteriori censure, che esse attengono tutte alla completezza, logicità e congruenza della motivazione dell’attribuzione dei punteggi per le sottovoci di cui sopra.

In particolare, le argomentazioni che connotano tutte le censure proposte sia nell’atto introduttivo del giudizio sia nei mezzi aggiunti possono essere sintetizzate nelle seguenti affermazioni:

a) per ambedue le voci di cui si discute il progetto meritava il punteggio massimo previsto;

b) l’attribuzione di due soli punti è del tutto carente di motivazione e non fa emergere in alcun modo l’iter logico sottostante;

c) l’assoluta carenza di motivazione che inficia l’attribuzione del deteriore punteggio di cui sopra emerge anche dalla circostanza che in sede di istruttoria sulle osservazioni endoprocedimentali formulate dalla società, quelle inerenti la voce 25 sono state accolte, apportandosi, conseguentemente, una correzione al punteggio complessivo definitivo attribuito (da 62/80 a 64/80).

6.1. E’ il caso di chiarire immediatamente che l’ultimo dei rilievi sopra descritti non può condurre ai fini sperati in gravame.

Ed invero si appalesa del tutto ininfluente nella delibazione delle questioni dibattute in giudizio la circostanza che in sede di riesame amministrativo siano state accolte da parte dell’organo procedente alcune osservazioni formulate dalla ricorrente (quelle appunto relative alla precitata voce 25), mentre altre (quelle, cioè, connesse alle sottovoci per cui è causa: 8.2. e 8.3) non siano state ritenute meritevoli di considerazione al fine di modificare, in aumento, il punteggio già attribuito in via provvisoria.

Ciò in quanto non vi è nessuna analogia tra i profili di progetto da valutarsi in relazione alla voce 25 rispetto a quelli che hanno formato oggetto di esame in relazione alla voce 8, ed, in particolare, alle sottovoci 8.2. e 8.3..

Queste ultime sono già state precedentemente illustrate e riguardano, è bene ribadire, ueste ultime sono state già sopra descritte.

E’ bene, comunque, ribadire che esse, nell’ambito della voce generale 8, relativa a alla "Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo", attengono, in particolare, alla "descrizione (parziale o completa) sotto il profilo quantitativo e qualitativo delle risorse umane necessarie all’espletamento delle attività individuate e degli obiettivi fissati nel progetto" (8.2) ed alla "descrizione (parziale o completa) delle modalità di impiego dei volontari" 8.3).

La voce 25 della Griglia di valutazione attiene, invece, alle "risorse tecniche e strumentali necessarie all’attuazione del progetto", ed è suddivisa in sottovoci tendenti ad apprezzare se le dotazioni dell’ente siano state individuate genericamente ovvero in maniera non pertinente (nel qual caso il punteggio da assegnare è pari a 0), se siano presenti ma solo parzialmente adeguate (ed allora il punteggio sarà pari a 2) ovvero, infine, se siano presenti e completamente adeguate (ipotesi per cui è previsto il punteggio massimo pari a 4).

Risulta, pertanto, di tutta evidenza che la circostanza che, in sede di riesame, l’amministrazione, sulla base delle osservazioni procedimentali presentate dalla ricorrente, ha potuto con alcune di esse convenire, e, mediante la più approfondita valutazione del progetto sotto i profili presi in considerazione nella voce 25 del Prontuario, è pervenuta alla determinazione di aumentare in sede di individuazione del punteggio definitivo quello provvisoriamente attribuito per detta voce, non è suscettibile in alcun modo di sostanziare un principio di prova della illegittimità della mancata rivalutazione, in senso accrescitivo, anche delle sottovoci 8.2. e 8.3., relativi a profili progettuali tutt’affatto diversi.

Nulla muta considerando che nelle note esplicative della voce 25 è previsto che le risorse tecniche e strumentali di cui alla voce 25 debbano essere collegate anche con gli obiettivi di cui alla voce 7 ed alle attività di cui alla voce 8, elemento che, come correttamente rileva la difesa erariale, non implica un assimilazione del contenuto di tali voci, richiedenti ognuna l’indicazione di elementi estremamente diversificati.

Del resto, diversamente opinando, ovvero valorizzando all’estremo l’unitarietà del progetto, come sembra voler fare la ricorrente, si arriverebbe alla conclusione che le due categorie di voci del Prontuario di cui trattasi (8 e 25) attengono, in realtà, alle stesse caratteristiche di progetto, conclusione che, oltre che contrastante con il dato letterale emergente dal Prontuario stesso, si appalesa paradossale ed abnorme, ed infatti, per verità, la stessa ricorrente non la assume.

6.2. Quanto alle censure tendenti ad acclarare che per ambedue le sottovoci di cui si discute il progetto meritava il punteggio massimo previsto (4 anziché 2), non occorre spendere molte parole per osservare esse non possono essere accolte, atteso che un siffatto esito presupporrebbe che il Collegio possa scrutinare autonomamente il dato progettuale per cui è causa, sostituendosi e sovrapponendosi in tal modo all’attività affidata alla competente commissione valutatrice.

E così, notoriamente, non è, essendosi già sopra chiarito che va decisamente negato che una tale operazione possa avere ingresso nella giurisdizione di legittimità in cui la controversia in esame si situa.

6.3. Infine, anche le censure con le quali parte ricorrente contesta la carente motivazione del punteggio attribuito devono essere respinte.

E’ noto, infatti, per consolidata e nota giurisprudenza, cui la Sezione aderisce, che la questione relativa alla suscettibilità del punteggio numerico a fungere da esauriente motivazione va risolta, non in astratto, ma in concreto, tenendo conto di una serie di aspetti, tra cui viene in rilievo in primo luogo la tipologia dei criteri di massima fissati dalla commissione valutatrice, potendosi in tal modo ritenere sufficiente il punteggio nel caso in cui essi sono rigidamente ed esaurientemente predeterminati ed insufficiente laddove essi si risolvano in espressioni generiche ovvero non correlate a tutti i profili oggetto del giudizio.

Tale seconda ipotesi non si rinviene nella fattispecie, in cui il più volte citato Prontuario individua tutti gli aspetti rilevanti per la valutazione dei progetti, cui fa corrispondere una prefissata griglia di valutazione numerica che, con la graduazione dei punteggi da un minimo ad un massimo, tiene conto dei particolari profili che, in via generale ed astratta, sono ritenuti idonei a far emergere quei particolari aspetti di qualità del sotteso intervento.

Di talchè non è sostenibile quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla cripticità dei punteggi assegnato al progetto per le sottovoci per cui è causa, atteso che per declinare la loro valenza è sufficiente rapportare gli stessi alle corrispondenti definizioni contenute nella Griglia di valutazione del Prontuario.

Sul punto, può comunque aggiungersi, ad abundantiam, che l’amministrazione resistente ha avuto cura di precisare alle pagg. 10 e ss. delle difese depositate le insufficienze rilevate per le sottovoci di cui si discute.

Né la circostanza che, nella specie, è intervenuto un riesame amministrativo, sulla scorta delle osservazioni procedimentali formulate dall’interessata, determinava per l’amministrazione, assunta la determinazione di non accogliere tali osservazioni, altra necessità se non quella di confermare il precedente punteggio provvisorio, atteso che tale fase di secondo grado è retta, nell’unitarietà del procedimento considerato, dagli stessi criteri che hanno orientato la prima valutazione.

Dovendosi, poi, escludere che il giudizio presenti una qualche finalità didattica, ovvero che la procedura concorsuale in parola consentisse integrazioni progettuali, non appare neanche condivisibile la pretesa della ricorrente che la valutazione esperita implicasse l’onere dell’amministrazione di evidenziare gli aspetti che avrebbero potuto dar luogo a valutazioni più favorevoli.

7. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Nondimeno, tenuto conto della natura dell’interesse azionato in giudizio, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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