Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-06-2011) 07-07-2011, n. Domicilio eletto o dichiarato 26581

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 16 aprile 2010, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa il 7 giugno 2000 dal Tribunale della medesima città, con la quale R.G. era stato condannato alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione ed Euro 1.100 di multa quale imputato del delitto di rapina.

Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale, rinnovando questione già dedotta in appello e disattesa dai giudici del grado, lamenta che la citazione in appello sia stata notificata a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 8-bis malgrado il difensore stesso avesse rifiutato la notifica, senza che la citazione fosse poi nuovamente notificata nelle forme ordinarie. Si contesta, inoltre, la congruità delle prove evocate a sostegno della responsabilità, in forza delle stesse doglianze già poste a base dell’atto di appello.

Il ricorso è infondato. A proposito della questione in rito, va infatti ribadito che la dichiarazione con la quale il difensore di fiducia rifiuta di accettare le notificazioni degli atti diretti al proprio assistito deve essere fatta, per produrre gli effetti previsti, dopo l’atto di nomina, senza attendere la notifica di un qualche atto (Cass., Sez. 4^, 19 febbraio 2009, Scognamiglio; Cass., Sez. 1^, 30 gennaio 2008, Savarese). Al di là, infatti, delle fin troppo evidenti esigenze pratiche che hanno consigliato la formulazione della norma e che ne costituiscono la chiara ratio – gli organi delle notificazioni devono essere messi in condizione di conoscere ex ante la qualità e la legittimazione del soggetto destinato a ricevere l’atto in luogo del destinatario – è dirimente il dato testuale offerto dalla norma, il quale univocamente prescrive che il difensore possa dichiarare (ma soltanto) "immediatamente" la non accettazione delle notificazioni destinate al proprio assistito, e che tale dichiarazione sia effettuata alla "autorità che procede", escludendo, dunque, per tabulas, che il destinatario della dichiarazione stessa possa essere l’ufficiale giudiziario in sede di notificazione dell’atto. Per altro verso, la circostanza che l’autorità giudiziaria ben avrebbe potuto rinnovare la notificazione della citazione nelle forme "ordinarie", tenuto conto dei tempi a disposizione, è dato del tutto inconferente, giaccè ove la notificazione sia regolare – come nella specie – non è configurarle una "facoltà" di rinnovazione, essendo anzi vietato eliminare ad nutum gli effetti di un atto (la precedente notificazione) ove questo sia, come nella specie, valido ed immediatamente produttivo di conseguenze giuridiche. Le restanti censure sono inammissibili in quanto del tutto generiche, perchè sterilmente reiterative di analoghe doglianze già dedotte e motivatamente disattese in appello.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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