T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-07-2011, n. 6168 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 24 luglio 2010, depositato il successivo 13 settembre, il dr. F.M. ha esposto di aver partecipato alla procedura comparativa volta alla copertura del posto di Presidente della Sezione GIP del Tribunale di Firenze, vedendosi preferire nella nomina il dr. Antonio Banci.

Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 26 maggio 2010, approvava infatti con 13 voti a favore la proposta A, relativa all’attribuzione dell’ufficio di cui trattasi al dr. Banci (che conseguiva 18 punti rispetto ai 16 attribuiti al ricorrente), formulata dalla Quinta Commissione dello stesso CSM all’esito dell’espletata istruttoria, mentre 3 voti riceveva la proposta B, favorevole al dr. Maradei (ove entrambi i candidati conseguivano il punteggio pari a 18, con conferimento del posto al ricorrente, in funzione della maggior anzianità posseduta).

L’istante ha indi proposto impugnazione avverso la sequela di atti, meglio indicati in epigrafe, afferenti alla nomina del Banci all’ufficio semidirettivo di Presidente della Sezione GIP del Tribunale di Firenze, di cui contesta la legittimità.

A sostegno dell’impugnativa, il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e della circolare CSM P11036/08 deliberazione del 30 aprile 2008 – eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed, in particolare, per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento.

Illustrato il vigente quadro normativo di riferimento della materia dell’attribuzione di incarichi semidirettivi a magistrati ordinari, con particolare riferimento al rilievo da esso conferito al criterio di valutazione costituito dalle attitudini direttive, e rappresentato che la contestata attribuzione del posto al dr. Banci è fondata sul maggior punteggio a quest’ultimo attribuito per i parametri "merito" e "attitudini" (per entrambi, 5 vs 4), parte ricorrente sostiene che il maggior punteggio conseguito dal controinteressato non è giustificato per nessuno dei detti parametri.

In dettaglio, parte ricorrente afferma che, tenuto conto di tutti gli elementi emergenti dal proprio curriculum, la sua candidatura avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo previsto per il parametro del merito.

Con riferimento, invece, al parametro dell’attitudine specifica, il ricorrente sostiene che la motivazione della valutazione riduttiva del proprio percorso professionale è frutto di un grave travisamento.

Ciò in quanto, esposto che detta motivazione ricollega espressamente il deteriore punteggio ad alcune riserve contenute nel parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Firenze in data 14 gennaio 2010, il ricorrente rappresenta che detto parere è di contenuto estremamente lusinghiero, che resta tale anche tenuto conto della posizione autonoma e personale in tale ambito assunta da tre consiglieri, che si sono poi astenuti dalla votazione. Infatti, per il ricorrente, tali riserve, da un lato, sono giuridicamente inesistenti, tenuto conto dell’unicità del parere espresso a maggioranza dal Consiglio Giudiziario – che impedisce di configurare la sussistenza di una sorta di "parere di minoranza", non previsto dalle norme di riferimento – dall’altro, sono basate su osservazioni che, qualora sottoposte a verifica istruttoria, si sarebbero rivelate pretestuose ed infondate. Il ricorrente confuta poi, in ogni caso, tutti gli elementi sulla base dei quali sono state espresse le dette riserve, che imputa alla "non serenità" di uno dei componenti del Consiglio Giudiziario che le ha esposte.

Sostiene ancora il ricorrente che, alla luce del parere del Consiglio Giudiziario di cui trattasi, fatto oggetto di una corretta lettura, nonché di tutti gli altri elementi emergenti dal proprio fascicolo, anche per il parametro dell’attitudine egli avrebbe meritato l’attribuzione del punteggio massimo previsto. In tale ambito, il ricorrente rappresenta di aver svolto anche funzioni requirente, mai svolte dal Banci, e stigmatizza la non completezza del proprio curriculum, come riportato nella contestata delibera.

Esaurita l’illustrazione dei profili di illegittimità ravvisati negli atti gravati, parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni, domandando, previa istruttoria volta all’acquisizione di tutti gli atti della procedura, l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le intimate amministrazioni, costituitesi in resistenza, evidenziati i plurimi elementi della delibera impugnata che attestano sia l’analitico apprezzamento effettuato dal CSM del pregevole profilo professionale del ricorrente, sia la sua avvenuta comparazione con quello del controinteressato, nonché sostenuta la conformità alla normativa vigente della prevalenza accordata al Banci, hanno domandato il rigetto del gravame.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal controinteressato, costituitosi in resistenza.

Con ordinanza 9 novembre 2010, n. 104 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’amministrazione resistente.

Preso atto della documentazione per l’effetto prodotta dall’amministrazione, con atto notificato il 22 febbraio 2011, depositato il successivo 23 febbraio, parte ricorrente ha formulato motivi aggiunti di gravame.

Con i dedotti mezzi aggiunti (violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e della circolare CSM P11036/08 deliberazione del 30 aprile 2008 – eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed, in particolare, per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento), ribadita l’ingiustificatezza dell’attribuzione al ricorrente, per i parametri di valutazione di cui sopra, di un punteggio più basso rispetto a quello conseguito dal controinteressato, parte ricorrente sostiene che l’amministrazione non ha correttamente valutato in via comparativa il profilo attitudinale dei due candidati.

In particolare, lamenta il ricorrente la mancata considerazione: delle funzioni semidirettive esercitate in via di fatto sin dal 1995, e poi, dal 2002, con la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di Firenze; delle funzioni presidenziali svolte di fatto in caso di assenza del Presidente per la cura degli affari penali; della funzione di Presidente vicario del Tribunale di Firenze svolta dal febbraio 2009; delle deleghe ricevute in numerosi ed importanti settori, tra cui, dal 2005, quella relativa agli affari sindacali. In tutti questi anni il ricorrente rappresenta che tutti i pareri dei consigli giudiziari e i rapporti dei capi degli uffici si esprimono in maniera più che lusinghiera sulle sue attitudini direttive.

Di contro, segnala il ricorrente che l’esperienza organizzativa del controinteressato non è paragonabile alla propria nè per durata nè tipologia, risalendo solo all’ottobre 2005, ed essendo compendiata in valutazioni che, seppur favorevoli, non denotano in sede di confronto alcuna prevalenza attitudinale.

Infine il ricorrente, ulteriormente stigmatizzato l’acritico recepimento da parte del CSM delle ridette riserve contenute nel parere del Consiglio Giudiziario di Firenze del 14 gennaio 2010, ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Le parti private hanno affidato a memorie lo sviluppo delle rispettive tesi difensive.

Indi il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011.

Motivi della decisione

1. Il dr. Maradei ha impugnato gli atti, meglio indicati in epigrafe, dei quali si è composta la procedura concorsuale per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di Presidente della Sezione GIP del Tribunale di Firenze, cui egli ha infruttuosamente partecipato, avendo il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 26 maggio 2010, approvato con 13 voti a favore la proposta A formulata dalla Quinta Commissione dello stesso CSM, relativa all’attribuzione dell’ufficio di cui trattasi al dr. Banci, che conseguiva 18 punti rispetto ai 16 attribuiti al ricorrente, mentre 3 voti riceveva la proposta B, favorevole al dr. Maradei, ove entrambi i candidati avevano conseguito il punteggio pari a 18, con conferimento del posto al ricorrente, in funzione della maggior anzianità posseduta.

In estrema sintesi, parte centrale delle affermazioni del ricorrente è che il maggior punteggio attribuito nella procedura per cui è causa dal controinteressato, sia per il parametro "merito" che per quello "attitudini" (per entrambi, 5 vs 4), non trova alcuna giustificazione negli elementi emergenti dai rispettivi curriculum, in forza dei quali il ricorrente avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo previsto per le voci in parola.

Parte ricorrente sostiene, poi, con riferimento al parametro dell’attitudine specifica, che la motivazione della valutazione riduttiva da parte del CSM del proprio percorso professionale, correlata ad alcune riserve espresse da tre componenti del Consiglio Giudiziario di Firenze nel parere espresso in data 14 gennaio 2010, è frutto di un grave travisamento, atteso che tale parere, approvato a maggioranza, con l’astensione degli stessi consiglieri che avevano formulato dette riserve, è e resta di contenuto estremamente lusinghiero per l’interessato.

Pertanto, secondo il ricorrente, la compiuta, logica e ragionata valutazione del proprio percorso di carriera, anche come emergente dal predetto parere, e l’effettuazione di una reale valutazione comparativa tra il proprio profilo e quello del dr. Banci, non avrebbero potuto che comportare la sua prevalenza sul controinteressato, proprio in relazione ai parametri del merito e dell’attitudine nei quali egli è, invece, risultato soccombente.

2. Non appare superfluo far precedere la disamina delle censure ricorsuali da alcune considerazioni in ordine all’ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, delle determinazioni del CSM in ordine alla scelta dei candidati da preporre agli uffici direttivi e semidirettivi.

In proposito, va ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, costituente ormai ius receptum, le deliberazioni con cui l’organo di autogoverno della magistratura ordinaria provvede in materia di conferimento ai magistrati dei detti uffici, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità.

In particolare, la peculiare posizione costituzionale del CSM non esclude la sottoposizione degli atti a contenuto discrezionale dal medesimo adottati allo scrutinio giudiziale di legittimità, a mezzo di apprezzamenti che, pur non potendosi addentrare nel merito delle scelte compiute dall’organo, non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, bensì si estendono anche alla disamina di quei vizi in cui si declina la figura dell’eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici.

In altre parola, se le determinazioni del CSM con cui vengono individuati i soggetti cui affidare gli uffici direttivi e semidirettivi costituiscono esercizio di potere discrezionale, e se la scelta dell’organo di autogoverno risponde anche a valutazioni di opportunità, alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, essa è comunque soggetta a sindacato in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

Per l’effetto, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi e semidirettivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione posti a base della decisione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, di talché le censure volte ad evidenziare la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono senz’altro apprezzabili dal giudice amministrativo in quanto refluenti in vizi di legittimità dell’atto a contenuto discrezionale.

3. Richiamato l’ambito occupabile dal sindacato giurisdizionale nella materia oggetto di controversia, occorre ancora provvedere, per quanto qui di interesse, ad un richiamo alla disciplina normativa che regola il conferimento da parte del CSM degli uffici semidirettivi, nella parte in cui individua i criteri che devono orientare la scelta, in base ai quali procedere alla disamina della contestata delibera.

Sul punto, si osserva che il Consiglio Superiore della Magistratura, con deliberazione del 30 aprile 2008, circolare CSM P11036/08, ha rilevato l’esigenza di apportare modificazioni alle disposizioni in materia di conferimento di incarichi semidirettivi (già contenute nella circolare 15098/1993) a fronte delle "due novità principali costituite dalla temporaneità degli uffici semidirettivi, che comporta la previsione di una durata massima dello svolgimento dell’incarico presso uno specifico ufficio, e dalla trasformazione della anzianità da requisito di valutazione a criterio di legittimazione": sì da ravvisare l’esigenza di "una migliore puntualizzazione dei requisiti di nomina alla luce delle indicazioni normative contenute nella nuova formulazione dell’art. 12, commi 10 e 12, del d.lgs. n. 160/2006" e di "un vaglio di conformità della normativa consiliare rispetto alla normativa primaria".

Nel dare atto del precedente intervento in tema di conferimento degli incarichi direttivi (risoluzione del 21 novembre 2007, integrativa della risalente circolare in materia, la n. 13000 del 1999), il CSM ha, quindi, tratto spunto dal citato intervento riformatore al fine di pervenire ad una omogeneizzazione delle procedure di nomina dei ruoli direttivi e semidirettivi ("considerando peraltro che la competenza per la selezione appartiene ormai ad un’unica commissione: la quinta").

Quanto ai criteri di valutazione – che rivestono diretta rilevanza ai fini del decidere – l’Organo di autogoverno, preliminarmente ribadita la rilevanza del parere attitudinale specifico ed il relativo limite triennale di validità (punto 2.2), ha individuato i seguenti elementi:

A) Merito

Nell’osservare come la "interpretazione sia letterale sia sistematica delle indicate disposizioni di legge" consenta di desumere "inequivocabilmente che anche per l’attribuzione degli incarichi semidirettivi va considerata e verificata l’attività giudiziaria espletata dal magistrato, giacché da essa non può prescindersi nella valutazione di idoneità dell’aspirante a ricoprire l’ufficio richiesto" (opzione ermeneutica, del resto, che "trova conforto nel complessivo impianto del nuovo ordinamento giudiziario"), il CSM ha stabilito che "in tale criterio rientri la valutazione dei parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno, così come definiti dall’art. 11 d.lgs. 160/2006".

In particolare è stato stabilito che:

a) "la capacità si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall’attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate;

b) la laboriosità si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; dai tempi di smaltimento del lavoro; dall’attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio;

c) la diligenza si desume: dall’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie; dalla partecipazione alle riunioni previste dall’Ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza e l’evoluzione della giurisprudenza;

d) l’impegno si desume: dalla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle norme di legge e alle direttive del Consiglio superiore della magistratura, e siano necessarie al corretto funzionamento dell’ufficio; dalla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura o, comunque, atteso che l’ammissione ai medesimi non dipende solo dalla richiesta del magistrato, nella disponibilità a partecipare agli stessi, con la precisazione che i corsi rilevanti, fino a quando non sarà operativa la precisata Scuola, sono quelli organizzati dal Consiglio superiore della magistratura; dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la quale, affinché sia evitata la corsa ad iniziative inutili e scoordinate, assume rilevanza se richiesta".

Nel sottolineare che "per ciascuno dei quattro parametri che precedono vanno verificati gli indicatori fissati dalla circolare sulla valutazione di professionalità deliberata il 4 ottobre 2007 (circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007) come valutati dai Consigli giudiziari in occasione della domanda per il conferimento delle funzioni semidirettive e delle quadriennali valutazioni di professionalità nonché dai dirigenti degli uffici nei rapporti redatti nelle medesime occasioni", il CSM ha, quindi, ragguagliato a punti 6 il punteggio massimo complessivo attribuibile a fronte della voce di valutazione di che trattasi.

B) Attitudine

Nel rilevare la presenza di due categorie specifiche per la valutazione delle attitudini semidirettive, la prima delle quali (attitudine specifica, richiesta dal comma 12 dell’art. 12 del d. lgs 160/2006 anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi) è riscontrabile "nella capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio ed alle risorse disponibili", nonché nella "propensione all’impiego delle tecnologie avanzate ed alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nonché di ideare e realizzare gli adattamenti organizzativi dando piena e compiuta attuazione alle previsioni tabellari", il CSM ha tratto dalla normativa primaria taluni elementi specifici e significativi per la valutazione attitudinale, "quali le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento che ponga in evidenza l’attitudine specifica acquisita anche fuori del servizio in magistratura".

Nel sottolineare che "gli indicatori oggettivi per l’attitudine direttiva, previsti dall’art. 10, comma 3, lettera d) del d. lgs. 160/2006 e contenuti nella risoluzione approvata il 10 aprile 2008, costituiscano… lo strumento maggiormente significativo per pervenire alla valutazione", l’Organo di autogoverno ha ulteriormente stabilito che:

– "nella valutazione attitudinale per gli incarichi semidirettivi le specifiche doti di capacità professionale, desunte anche dalla pluralità delle esperienze giudiziarie affrontate, assumono valore pregnante, atteso il ruolo di imprescindibile punto di riferimento nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali che è assegnato a colui che riveste l’incarico semidirettivo";

– e che, nell’ambito della verifica attitudinale "va, inoltre, riconosciuta particolare pregnanza alla pluralità delle esperienze maturate, soprattutto nei primi anni di esercizio delle funzioni, che contribuiscono alla formazione di un variegato patrimonio professionale";

– mentre, "nel prosieguo della vita professionale, significativo rilievo assume la scelta di un percorso professionale maggiormente specializzato, e conseguentemente la conoscenza delle problematiche specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva, in ragione del ruolo centrale da riconoscere a chi ricopre un incarico semidirettivo sia nell’esercizio dell’attività giurisdizionale sia nel campo dell’organizzazione".

Nell’individuare in complessivi punti 6 il punteggio massimo che può essere attribuito in relazione alla categoria "attitudine", la seconda categoria che viene in rilievo nell’ambito del profilo attitudinale è stata identificata nell’esercizio di "funzioni omologhe", "attraverso la quale vengono in rilievo l’identità o l’analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, in relazione all’ufficio semidirettivo vacante".

In tale contesto – ed avuto riguardo alle modifiche introdotte dal d. lgs. 160/2006 – è stato ritenuto congruo "riconoscere rilevanza alle specifiche esperienze maturate attraverso l’esercizio per almeno cinque anni negli ultimi dodici anni di funzioni omologhe (giudicanti e requirenti) rispetto a quelle del posto da coprire, con l’ulteriore necessità che tre anni siano continuativi": con conseguente attribuibilità, per la voce di che trattasi, di un punteggio è pari a 2 punti frazionabili.

Quanto all’anzianità, ad essa è stato attribuito un valore residuale.

In particolare, richiamati i cenni sulla profonda immutazione introdotta dalla delibera del 30 aprile 2008 quanto alla voce valutativa ora all’esame per effetto delle modificazioni rivenienti dalla legge 111/2007 (con una disciplina sostanzialmente identica a quella prevista per gli ufficio direttivi), va osservato come il CSM abbia valutato l’esigenza di pervenire ad un profondo "ripensamento dei criteri selettivi stabiliti nella normativa consiliare, che hanno fino ad oggi attribuito un peso eccessivo al criterio dell’anzianità rispetto al merito e alle attitudini".

Conseguentemente, è stato ritenuto che "il valore dell’anzianità come parametro di valutazione per il conferimento degli incarichi semidirettivi possa residuare solo in termini di "indice dell’esperienza professionale acquisita": e quindi, una volta "operata la selezione dei candidati in possesso del requisito legittimante costituito dal conseguimento della necessaria valutazione di professionalità, la durata della positiva esperienza professionale potrà rilevare come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito".

4. Entrando nel merito della controversia, il Collegio reputa il ricorso infondato.

5. Prima di illustrare ogni ulteriore considerazione al riguardo, va rilevato che il dr. Maradei è stato nominato uditore giudiziario nel 1970, ha svolto le funzioni di Pretore a Ficarolo dal 20.09.1971 e di Sostituto Procuratore della Repubblica a Bologna dal 10.10.1974. Presso il Tribunale di Firenze ha svolto le funzioni giudicanti dal 5.02.79 e di Presidente di sezione dal 30.09.2002.

Il dr. Banci è stato nominato uditore giudiziario nel 1977, ha svolto le funzioni di Pretore a Cervignano del Friuli dal 27.02.1979, di giudice a Prato dal 18.09.80, di giudice a Firenze dal 15.02.84 ed è Presidente Aggiunto della sezione GIP presso il Tribunale di Firenze dal 5.10.05.

6. Posto quanto sopra, va in primo luogo sottolineato che la gravata delibera del CSM fa emergere che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, non può dirsi che le riserve fatte constare da alcuni componenti del Consiglio Giudiziario di Firenze nel parere espresso dal medesimo organo in data 14 gennaio 2010 siano state valutate dal CSM indebitamente o al di là del peso effettivo che le stesse hanno rivestito nella dinamica dell’atto, ovvero quali elementi conducenti, contraddittoriamente con l’esito della consultazione, ad una immotivato e repentino ripensamento in senso peggiorativo del percorso professionale del ricorrente, tale da determinare una incisiva frattura in un curriculum professionale ampiamente e durevolmente positivo, qual’è quello del ricorrente.

In particolare, nessun travisamento del tenore positivo del parere espresso ha affetto la delibera del CSM laddove rileva che " Il parere attitudinale specifico espresso dal Consiglio Giudiziario di Firenze il 14.01.2010 è favorevole, a maggioranza, al conferimento dell’ufficio semidirettivo in esame. Esso richiama i diversi pareri che hanno scandito la progressione in carriera del dott. Maradei, descritto come un magistrato dotato di una forte personalità e con un’ottima preparazione giuridica, ponendo in rilievo "la sua spiccata capacità organizzativa" ed i "lusinghieri" risultati conseguiti nonostante un organico di personale sott dimensionato, nello svolgimento delle funzioni di presidente della II Sezione penale del Tribunale di Firenze, dapprima quale giudice più anziano – essendo il Presidente titolare impegnato in un processo delicato – e poi quale presidente titolare. Impegnato in una serie di processi particolarmente delicati e complessi, ha sempre depositato nei termini i provvedimenti, mostrando una "totale" disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio".

La pluralità di esperienze ed i meriti acquisiti dal magistrato, così come emergenti dal citato parere, non risultano, infatti, né ignorati né sottovalutati dal CSM.

E ciò ancorché il CSM abbia immediatamente di seguito tratto, sempre dal parere in parola, l’esistenza di una diversa posizione assunta da tre consiglieri in ordine alla capacità organizzativa dimostrata dal magistrato in qualità di Presidente della II Sezione penale del Tribunale di Firenze.

In effetti, tre componenti del Consiglio Giudiziario di Firenze avanzavano richiesta di acquisire alcuni atti organizzativi (partitamene elencati) dai quali, secondo i richiedenti "possono trarsi elementi oggettivi di valutazione riferibili alle capacità organizzative del dr. Maradei".

Il Consiglio giudiziario deliberava, però, con maggioranza di sette consiglieri, di non procedere all’acquisizione documentale richiesta "ritenendo sufficiente gli elementi di valutazione a disposizione del Consiglio".

Per tale motivo, il parere del Consiglio Giudiziario ha fatto constare che "La minoranza, composta da tre consiglieri, ritiene che non possa esprimersi compiutamente un parere prescindendo dalla puntuale conoscenza dei provvedimenti adottati dal dr. Maradei come Presidente, dall’anno 2002, della 2° sezione penale del Tribunale di Firenze ed, in particolare, dalle valutazioni non sempre positive che il CSM ha reso sull’organizzazione di detta sezione in sede di esame dei provvedimenti tabellari".

Il parere stesso ha fatto constare, altresì, che i medesimi consiglieri rilevavano alcune criticità dalle delibere del CSM già in possesso del Consiglio Giudiziario.

La consultazione risulta indi aver avuto, per tabulas, un peculiare andamento, del quale la delibera dell’organo di autogoverno non poteva non dare puntualmente atto, ponendosi, diversamente opinando, in palese discrasia con la necessità di esternazione degli elementi acquisiti al procedimento.

Risulta, pertanto, infondata la pretesa del ricorrente che il detto peculiare andamento della consultazione non dovesse occupare alcuno spazio nella valutazione commessa al CSM.

Del resto, la già sopra richiamata circolare CSM n. 20691 del 2007 (Capo XVI – Forma dei pareri) prevede espressamente che i pareri dei consigli giudiziari indichino nella parte dispositiva se il parere è stato approvato all’unanimità o a maggioranza, e che, in tale ultimo caso, riportino il risultato numerico dei voti espressi e le argomentazioni di minoranza.

Né è a dirsi che la gravata delibera abbia enfatizzato le suddette riserve.

Ed, invero, dopo aver dato conto delle vicende che hanno caratterizzato il parere, il CSM conclude che "Per quanto concerne le attitudini specifiche, possono riconoscersi al dr. Maradei 4 punti, in quanto – pur non potendosi negare la capacità organizzativa mostrata nel ricoprire l’ufficio di Presidente della seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, né gli incarichi svolti su delega del Presidente ed il ruolo di Vicario – il possesso delle doti specifiche richieste per l’efficace conduzione di un ufficio semidirettivo complesso come quello oggi a concorso è offuscato dalle riserve contenute nel parere del Consiglio giudiziario…".

Si tratta, indi, di una valutazione, che, alla stregua delle complessità delle modalità che presiedono alla valutazione dei parametri di riferimento della procedura, non fa emergere alcuno squilibrio o alcuna incongruenza rispetto degli atti acquisiti alla procedura, piuttosto atteggiandosi nel quadro di quella ponderazione discrezionale degli elementi acquisiti al procedimento che costituisce l’in sè del giudizio selettivo de quo, come, peraltro, di ogni procedura concorsuale.

6.1. Sempre in riferimento alle predette criticità rilevate nel parere del Consiglio giudiziario di Firenze e richiamate nell’impugnata delibera del CSM, il ricorrente sostiene che le riserve espresse dai detti componenti dell’organo sono frutto di acredine di uno degli esponenti nei propri confronti e sono basate su osservazioni pretestuose ed infondate, che egli passa, poi, a confutare.

Neanche tali argomentazioni risultano però conducenti.

In primo luogo, nessun rilevo può essere conferito al richiamo a situazioni di conflitto personale, che determinerebbero l’ingresso nel presente scrutinio di legittimità di elementi connotati da alta opinabilità e soggettività.

Nè risulta utile provvedere alla comparazione analitica dei rilievi in cui si sostanziano le predette riserve con le difese partitamene opposte dalla parte ricorrente: pur al di là, infatti, della necessità di tenere indenne l’apprezzamento da operarsi in questa sede da operazioni che involverebbero in una diretta ed autonoma valutazione di elementi in sovrapposizione a quella già effettuata discrezionalmente dell’organo di autogoverno della magistratura, è infatti il tenore delle stesse argomentazioni spese dalla parte ricorrente ad attestare che i rilievi in parola non possono essere considerati implausibili.

Ad esempio, in tema di "utilizzo dei GOT non conforme alla normativa (delibera CSM 11.5.2005)", parte ricorrente riferisce, tra altro, che "il CSM negli atti richiamati a sostegno del rilievo "censurava l’impiego dei GOT non conforme alla circolare per entrambe le sezioni penali, e non solo per la seconda…".

Per quanto sopra, deve conclusivamente rilevarsi sul punto che, con riferimento al parametro dell’attitudine specifica, la valutazione operata dal CSM risulta indenne dalle mende evidenziate in gravame.

7. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla valutazione del parametro del merito.

Al riguardo, infatti, le censure esposte dal ricorrente, senza riuscire in alcun modo a supportare la denunziata illegittimità del punteggio dal medesimo conseguito mediante l’evidenziazione di rotture logiche nell’iter argomentativo della gravata delibera o carenze istruttorie o motivazionali nella valutazione operata dal CSM, si sostanziano nella affermazione che il proprio pregevole curriculum, fatto oggetto di una analitica esposizione, rivela che egli avrebbe dovuto conseguire il massimo punteggio previsto.

Ma si tratta, all’evidenza, di un approccio argomentativo su cui il Collegio non può convenire, atteso che la contestata valutazione, è opportuno ribadire, scaturisce da apprezzamenti ritenuti, per costante e nota giurisprudenza, non sindacabili nel merito delle scelte effettuate, laddove non emergano – come non è dato riscontrare nel caso all’esame – profili inficianti sub specie del travisamento e dell’errato apprezzamento dei fatti, ovvero della inadeguatezza e carenza motivazionale: pena altrimenti il precluso svolgimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, di un sindacato avente connotazione di fatto "sostitutiva" rispetto alle prerogative la cui esercitabilità è, invece, esclusivamente rimessa al CSM.

Va anche rilevato che la contestata attribuzione di 4 punti per il parametro del merito non equivale ad una negativa considerazione espressa dall’organo di autogoverno quanto alle capacità professionali del magistrato.

Così, infatti, si esprime la delibera: "Sotto il profilo del merito gli vanno riconosciuti 4 punti in considerazione dell’ottima preparazione giuridica dimostrata nella gestione di processi particolarmente delicati e complessi, unitamente alla disponibilità totale manifestata nel fronteggiare le esigenze dell’ufficio ed all’equilibrio e ragionevolezza che hanno caratterizzato i suoi provvedimenti, depositati sempre nei termini".

8. Il ricorrente lamenta ancora di aver svolto anche funzioni requirente, mai svolte dal Banci, e stigmatizza la non completezza del proprio curriculum, come riportato nella contestata delibera.

Con i motivi aggiunti, sostiene poi parte ricorrente che l’amministrazione non ha correttamente valutato in via comparativa il profilo attitudinale dei due candidati.

In particolare, lamenta il ricorrente la mancata considerazione: delle funzioni semidirettive esercitate in via di fatto sin dal 1995, e poi, dal 2002, con la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di Firenze; delle funzioni presidenziali svolte di fatto in caso di assenza del Presidente per la cura degli affari penali; della funzione di Presidente vicario del Tribunale di Firenze svolta dal febbraio 2009; delle deleghe ricevute in numerosi ed importanti settori, tra cui, dal 2005, quella relativa agli affari sindacali. In tutti questi anni il ricorrente rappresenta che tutti i pareri dei consigli giudiziari e i rapporti dei capi degli uffici si esprimono in maniera più che lusinghiera sulle sue attitudini direttive.

Di contro, segnala il ricorrente che l’esperienza organizzativa del controinteressato non è paragonabile alla propria nè per durata nè tipologia, risalendo solo all’ottobre 2005, ed essendo compendiata in valutazioni che, seppur favorevoli, non denotano in sede di confronto alcuna prevalenza attitudinale.

Nessuna di tali censure coglie nel segno.

Quanto alla mancata valutazione delle funzioni svolte dal ricorrente e sopra elencate, la censura è smentita per tabulas, dandosi atto espressamente nella gravata delibera, nell’ambito dell’attribuzione del punteggio relativo alle attitudini specifiche, della capacità organizzativa dimostrata dal ricorrente nel ricoprire l’ufficio di Presidente della seconda sezione penale e "gli incarichi svolti su delega del Presidente ed il ruolo di Presidente Vicario".

Del resto, il Collegio non può non precisare, in linea generale, che, nella proposta di conferimento dell’incarico può esservi una maggiore enfasi nell’indicare i profili attitudinali e di merito del candidato proposto, e che ciò rientra – come costantemente affermato dalla Sezione – nella fisiologica attività del relatore che, dovendo indicare, in una rosa di due o più magistrati, tutti potenzialmente idonei allo svolgimento dell’incarico da conferire, le ragioni della scelta per l’uno anziché per l’altro, tende a porre in particolare risalto gli aspetti, o anche le sfumature, che si sono rivelati determinanti.

L’utilizzo di frasi più altisonanti o di un maggiore spazio per dare conto delle caratteristiche e delle qualità del magistrato proposto, però, in assenza di un travisamento dei fatti, non può certo riflettersi in un vizio di legittimità dell’azione amministrativa, ma costituisce una mera tecnica di redazione della motivazione, fermo restando che i fatti indicati devono essere oggettivamente verificabili al fine di poter apprezzare la congruità della scelta e la logicità del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione.

E laddove viene indicato che il ricorrente ha maturato un esperienza semidirettiva più lunga del Banci, è agevole rilevare che la più recente giurisprudenza amministrativa, cui la Sezione aderisce (da ultimo, Tar Lazio, Roma, I, 18 gennaio 2011, n. 431), ha riconosciuto che, se è vero che ai fini del giudizio comparativo occorre tener conto della pregressa esperienza e attività professionale degli scrutinandi, e nell’ambito di essa anche degli eventuali altri incarichi semidirettivi già ricoperti, tuttavia a quest’ultimo dato non può essere attribuito valore decisivo, entrando anch’esso in quella valutazione globale dei meriti e delle attitudini che forma oggetto della valutazione, tant’è che anche il mancato previo svolgimento di funzioni semidirettive non è stato ritenuto nella fattispecie citata costituire ex se fattore ostativo ai fini della prevalenza nel giudizio comparativo, ben potendo essere compensato da ulteriori elementi di valutazione.

Quanto, infine, alle ulteriori censure, è dirimente osservare che così si esprime, infine, la gravata delibera:

"L’attribuzione dei predetti punteggi appare congrua in un ottica comparativa che vede prevalente la posizione del dott. Banci rispetto ai dottori… Maradei… sia sotto il profilo del merito sia per le attitudini, potendo il dr. Banci vantare un elevato profilo professionale caratterizzato da giudizi di eccellenza per il totale impegno e l’encomiabile diligenza che gli hanno consentito di raggiungere – in termini di produttività ed esperienza maturata nell’ufficio oggetto dell’incarico in corso – risultati al massimo livello, indubbi e non offuscati da elementi di segno contrario.

Negli stessi termini, pur non potendosi negare la capacità organizzativa di cui gli altri aspiranti hanno dato prova – ed in particolare i dottori… Maradei nell’esercizio dei compiti di presidente di sezione… – per nessuno di tali magistrati le pregresse funzioni svolte, l’esperienza professionale acquisita ed i compiti concretamente esercitati possono assurgere al rango delle specifiche doti attitudinali che il dott. Banci ha dato prova di possedere in relazione all’incarico da ricoprire, mostrando sicura conoscenza e padronanza dei meccanismi organizzativi sottesi alla direzione di un ufficio complesso qual è la sezione GIP del Tribunale di Firenze".

Infatti, non è chi non veda che la gravata delibera nel vedere la prevalenza del dr. Banci, da ultimo Presidente Aggiunto della Sezione GIP presso il Tribunale di Firenze dal 2005, al fine della copertura della funzione di Presidente della Sezione GIP dello stesso Tribunale, fa emergere che la comparazione dei candidati è stata effettuata proprio in relazione alle specifiche caratteristiche dei due percorsi professionali, senza che possano essere ravvisate discrasie con la già sopra citata deliberazione del 30 aprile 2008, circolare CSM P11036/08, che, nell’indicare le modalità della valutazione comparazione degli aspiranti, segnala appunto che essa è effettuata non in astratto, bensì "… al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare…".

9. Chiarito quindi, nei sensi sopra precisati, che le variegate esperienze professionali maturate dal ricorrente e risultanti dal suo profilo professionale, come tratteggiato nella delibera, sono state apprezzate in tutta la loro estensione e sotto tutti i positivi profili che le hanno caratterizzate; che la prevalenza accordata al dr. Banci è assistita da un apparato motivazionale chiaro, esplicito e conforme con la normativa di riferimento, che esterna adeguatamente le ragioni della scelta compiuta, e che trova fondamento in coerenti presupposti ed elementi di valutazione, deve concludersi che la determinazione gravata si presenta immune dai vizi di legittimità dedotti.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

Il Collegio ritiene nondimeno equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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