Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-11-2011, n. 24826 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 5.7.2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali proponeva appello contro la sentenza n. 264 del Tribunale di Siena, giudice del lavoro, del 21.11.2003 – 9.2.2004, che, in accoglimento della domanda di ricorrenti, aveva accertato la decorrenza dal 26.10.2000 dell’inquadramento in posizione C2 per G.N., B.O. e G. M., alle dipendenze de Ministero stesso quali "ispettori del lavoro" ed aveva poi condannato l’Amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive. L’appellante lamentava che il Tribunale non avesse fatto corretta applicazione del CCNL del comparto Ministeri e del contratto integrativo sottoscritto il 25.10.2000, fonti che avevano stabilito i tempi e le modalità con le quali G. e i suoi litisconsorti – quali ispettori del lavoro – potevano transitare nella posizione C2 provenendo dalla ex 7^ qualifica funzionale, vigente in epoca anteriore alla c.d. contrattualizzazione dell’impiego pubblico.

Nonostante la rituale notifica del gravame in data 9.11.2004, tutti gli appellati restavano contumaci.

La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 30 giugno 2006 – 30 ottobre 2006, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta in primo grado da G.N., B.O. e G.M. e dichiarava compensate le spese processuali del doppio grado.

2. Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione i dipendenti pubblici, originali ricorrenti, con due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero intimato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 del contratto collettivo per il comparto ministeri 1998 – 2001, formulano il seguente quesito di diritto: "se le previsioni di cui all’art. 13 del contratto collettivo del comparto ministeri 1998 – 2001 di cui alla declaratoria di mansioni dell’allegato A del predetto contratto, di cui all’art. 13, comma 5, del predetto e di cui all’art. 10, lett. a), comma 1, primo periodo, del contratto collettivo integrativo della Ministero del Lavoro della previdenza sociale 1998-2001, possano o meno essere interpretate come autorizzatorie di operazioni da compiersi a conclusione della fase di prima applicazione del contratto di comparto e in sede integrativa, diverse dalla automatica ricollocazione del personale appartenente al profilo professionale di collaboratore dell’ispettorato del lavoro nella posizione economica C2".

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 3, 36, 97, 24 e 101 Cost., nonchè violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 e dell’art. 1 del contratto collettivo del comparto ministeri 1998-2001, nonchè dell’art. 1 del contratto collettivo integrativo del ministero del lavoro e della previdenza sociale 1998 2001, formula il seguente quesito di diritto:

"se il legislatore con la previsione di cui al D.Lgs. 165 del 2001, art. 40, comma 3, abbia voluto proibire ogni variazione in sede decentrata, peggiorativa o migliorativa, rispetto alle clausole di primo livello con conseguente ed esplicito divieto di applicazione e se il combinato disposto di cui all’art. 4 del contratto collettivo comparto ministeri 1998 2001 ed art. 1 del contratto collettivo integrativo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 1998- 2001 consenta alla citata amministrazione di derogare in senso peggiorativo rispetto alle previsioni della contrattazione di comparto in fatto di inquadramento del personale con la previsione di un meccanismo di progressione verticale sostitutivo di quello di automatica ricollocazione in sede integrativa previsto dall’art. 13, comma 5, dei contratto collettivo di comparto. Inoltre se ad ogni modo spetti all’autorità giurisdizionale il sindacato di validità degli atti negoziali anche di natura collettiva con la possibilità per il giudice di rilevare la nullità di una disposizione contrattuale collettiva ove ritenuta contraria a norme imperative di legge prima fra tutte quelle di rango costituzionale". 2. Il ricorso i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

Come ha puntualmente osservato la Corte d’appello l’art. 16, comma 7, del citato contratto collettivo per il comparto dei ministeri ha espressamente previsto che il riordino del sistema classificatorio attuato con il contratto collettivo determina la necessità per le amministrazioni di una nuova riorganizzazione del lavoro che, nel tener conto delle nuove flessibilità contenute nelle declaratorie di cui all’allegato A, valorizzi la professionalità e l’esperienza acquisita dai dipendenti collocati nella posizione iniziale dell’area C (posizione C1, corrispondente alla ex settima qualifica), anche in mancanza del titolo di studio richiesto dalle declaratorie stesse per consentire la progressione verso la posizione economica C2, nei limiti dei contingenti ad essa destinati ai sensi dell’art. 15.

Era quindi la stessa norma contrattuale collettiva a prevedere il limite, derivante dai posti disponibili, alla progressione verso la posizione economica C2, così rendendo necessaria una normativa di dettaglio per disciplinare i criteri di questa progressione.

Ben poteva allora la contrattazione collettiva integrativa, stipulata ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, regolamentare questa progressione di qualifica che non era nè generalizzata nè automatica; sicchè legittimamente poteva prevedere criteri e meccanismi di selezione del personale per consentire la progressione verso la posizione economica C2.

La pronuncia impugnata quindi si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti dal momento che legittimamente la contrattazione integrativa poteva dettare norme di dettaglio; ciò che ha fatto il contratto collettivo integrativo relativo al personale del ministero del lavoro e della previdenza sociale sottoscritto il 25 ottobre 2000 che espressamente ha previsto all’art. 10 la possibilità di passaggio alla posizione C2 mediante un’apposita procedura e la formazione di una graduatoria nazionale.

Da ciò può desumersi anche la mancanza di quell’automatismo che i ricorrenti invocano sulla base della sola declaratoria del contratto collettivo di comparto e sull’erroneo assunto della illegittimità della contrattazione collettiva integrativa; la quale invece – si ripete – era stata espressamente autorizzata a dettare norme di dettaglio.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’alterno esito del giudizio e della problematicità questioni dibattute) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *