Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-06-2011) 07-07-2011, n. 26580

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20/11/2009 (dep. In data 31/5/2010), la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza 18/6/2003 del Tribunale di Perugia, riconosciute all’imputato le attenuanti generiche prevalenti, rideterminava in anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro. 400,00 di multa la pena inflitta a V.M. per il reato di ricettazione di un assegno proveniente da furto.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di ricettazione a lui ascritto, provvedendo a ridurre la pena, previa concessione delle attenuanti generiche.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con i quali deduce inosservanza della legge penale in relazione all’art. 648 c.p. per inesistenza del fatto tipico e manifesta illogicità della motivazione.

Al riguardo si duole che la Corte d’appello si sia appiattita sulle considerazioni della sentenza di primo grado, senza tener conto delle argomentazioni difensive e dei testi indicati dalla difesa nell’istruttoria dibattimentale, pervenendo così a conclusioni viziate da una erronea interpretazione dei fatti stessi. In particolare la Corte non ha tenuto conto della buona fede del V., quale si desumeva dal suo comportamento susseguente alla ricezione del titolo.

Motivi della decisione

Il ricorso non è inammissibile in quanto basato su motivi non manifestamente infondati. In particolare non risulta manifestamente infondato il motivo di ricorso in punto di insussistenza dell’elemento soggettivo. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato di ricettazione si è estinto, essendo maturata la prescrizione quindicennale alla data del 11 marzo 2011.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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