T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-07-2011, n. 6166 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 8 novembre 2010, depositato il successivo 17 novembre 2010, il dr. G.M.T., all’atto Presidente della Sezione penale del Tribunale di Treviso, espone di aver partecipato alla procedura comparativa volta alla copertura dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Belluno, vedendosi preferire nella nomina il dr. Sergio Trentanovi.

Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 luglio 2010, approvava infatti con 18 voti a favore la proposta A, relativa all’attribuzione dell’ufficio direttivo al Trentanovi, formulata dalla Quinta Commissione dello stesso CSM all’esito dell’istruttoria espletata, mentre 4 voti riceveva la proposta B, relativa alla candidatura del dr. Sergio Gorjan.

L’istante propone indi impugnazione avverso la sequela di atti, meglio indicati in epigrafe, afferenti alla nomina del Trentanovi all’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Belluno, di cui contesta la legittimità.

A sostegno dell’impugnativa, il ricorrente, illustrato il vigente quadro normativo di riferimento della materia dell’attribuzione di incarichi direttivi a magistrati ordinari, deduce articolate doglianze, che sostiene essere contenute nei limiti della sindacabilità in giudizio delle scelte operate dall’organo di autogoverno della magistratura.

Le cinque (rectius quattro) censure proposte, ancorchè attinenti a variegati profili di doglianza, sono tutte identicamente titolate: violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 10, 11 e 12 del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e s.m.i., dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere per violazione delle circolari, deliberazioni e risoluzioni del CSM, P1300 dell’8 luglio 1999, P14757 del 22 giugno 2005, del 4 ottobre 2007, del 21 novembre 2007, del 10 aprile 2008 e P2229 del 5 febbraio 2010 – eccesso di potere per carenza di istruttoria – eccesso di potere per erronea, carente, contraddittoria motivazione – eccesso di potere per travisamento di fatto – eccesso di potere per illogicità manifesta.

In dettaglio, con la prima censura il ricorrente espone che le ragioni per le quali il controinteressato gli è stato preferito sono state esplicitate in appena due righe, nelle quali si riferisce la maggior versatilità del medesimo rispetto al ricorrente, che, si osserva da parte del CSM, ha svolto le proprie funzioni con prevalenza nel settore penale. Tale scarno richiamo, secondo parte ricorrente, non illustra adeguatamente le ragioni della scelta operata dal CSM, che devono trovare fondamento in concreti presupposti ed elementi di valutazione, e, segnatamente, non dà conto né dello specifico apprezzamento delle pregresse esperienze professionali del ricorrente, richiesto dall’art. 12, comma 10, del d. lgs. 160/06, né della comparazione dei requisiti dei candidati, prescritta dalla deliberazione CSM 21 novembre 2007, di talchè ritiene la valutazione della propria domanda del tutto mancata.

Con la seconda censura il ricorrente sostiene che la parvenza di motivazione sopra illustrata si fonda su un criterio sconosciuto alla disciplina di rango primario e secondario che governa il procedimento in parola, imperniato sull’apprezzamento dell’attitudine direttiva, qualità rispetto alla quale la versatilità è estranea, poiché non indicativa di capacità organizzativa e direttiva. Rileva ancora il ricorrente che lo stesso CSM, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi (circolare P2229), si è dato carico di definire il parametro dell’attitudine, distinguendolo tra "attitudine funzionale" ed "esercizio di funzioni omologhe", ciò che deve valere a maggior ragione per il conferimento degli uffici direttivi, stante la progressiva assimilazione ed omogeinizzazione di quelli a questi. Anche tenuto conto di tali parametri, secondo il ricorrente, il richiamo alla versatilità risulta estraneo, nonché foriero di conseguenze illogiche ed assurde, poiché preclude di fatto a chi ricopre un incarico semidirettivo, in virtù della specializzazione conseguita, di accedere ad un superiore incarico direttivo.

A mezzo della terza censura il ricorrente rileva che dai "medaglioni" riportati a verbale del plenum emergono elementi che portano a ritenere comunque (ovvero anche applicando il criterio della versatilità) ingiustificata la scelta operata dal CSM, tenuto conto, ai sensi dell’autorelazione da lui presentata, delle molteplici esperienze di studio e professionali e degli attestati che il ricorrente ha cumulato nel campo del diritto privato (laurea magna cum laude), del diritto civile, fallimentare e del lavoro, con particolare riferimento ai periodi in cui ha svolto le funzioni magistratuali presso il Tribunale di Caltagirone e la Pretura di Treviso, nonché al periodo, seppur breve, in cui ha ricoperto la funzione di Presidente di Sezione civile del Tribunale di Trieste. La poliedricità del ricorrente, secondo il ricorso, emerge inoltre con ogni chiarezza dalla relazione informativa redatta dal Presidente del Tribunale di Trieste del 18 dicembre 2001 e dal parere espresso dal Consiglio Giudiziario il 30 novembre 2005. Tra gli elementi in grado di ribaltare il giudizio di versatilità sfavorevole al ricorrente, obliati dal CSM, si inseriscono anche l’esame dei provvedimenti redatti in materia di diritto del lavoro, pubblicati su riviste giuridiche, la tipologia dei corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal CSM e frequentati dal ricorrente, concernenti branche del sapere giuridico affatto diverse dal diritto penale, gli incarichi extragiudiziali svolti (Presidente della Nona Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto). E’ al ricorrente che si attaglia indi l’affermazione rivolta dal CSM al controinteressato (che, peraltro, si è occupato in misura prevalente di diritto penale) di aver svolto ogni tipo di funzione giudicante nel settore civile e nel settore penale.

Infine, il ricorrente espone che, ove il CSM avesse applicato correttamente i parametri di valutazione individuati dalla normativa vigente, la sua candidatura sarebbe stata senz’altro prevalente, e ciò tenuto conto degli indicatori dell’attitudine direttiva individuati dallo stesso CSM, raffrontati analiticamente con gli elementi emergenti dal parere attitudinale reso dal Consiglio Giudiziario veneziano. Di contro, secondo il ricorrente, non sussistono indicatori decisivi per riscontrare in capo al controinteressato una capacità organizzativa prevalente. Ciò che, poi, sempre secondo l’interessato, avrebbe dovuto far sicuramente propendere per la sua nomina, è che egli ha maturato un esperienza semidirettiva di ben sei anni più lunga del Trentanovi, ed in due distinti uffici giudiziari (Tribunale di Trieste e di Treviso), tenuto anche conto che, se è vero che l’elemento dell’anzianità non rappresenta più un criterio di valutazione, esso è stato valorizzato proprio nella procedura de qua, per affermare la prevalenza del controinteressato rispetto ad altri candidati, ciò che attesta, in particolare, anche la contraddittorietà in cui è incorsa la delibera impugnata.

Completata la illustrazione dei profili di illegittimità ravvisati negli atti gravati, parte ricorrente rassegna le proprie conclusioni, domandando l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati e rinnovazione della procedura selettiva.

Alla domanda demolitoria il ricorrente fa seguire domanda di risarcimento dei danni ingiusti, non solo patrimoniali, patiti per effetto dei provvedimenti impugnati, che quantifica in un importo non inferiore a Euro 50.000,00, da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa.

Le intimate amministrazioni, costituitesi in resistenza, evidenziati i plurimi riferimenti contenuti nella delibera impugnata che attestano sia l’analitico apprezzamento effettuato dal CSM del pregevole profilo professionale del ricorrente, sia la sua avvenuta comparazione con quello del controinteressato, ai sensi della normativa vigente, nonché sostenuta l’esaustività e la afferenza ai rispettivi profili professionali della motivazione della prevalenza accordata al Trentanovi, domandano il rigetto del gravame.

Parte ricorrente ha affidato a due memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

Indi il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011.

Motivi della decisione

1. Il dr. Termini ha impugnato gli atti, meglio indicati in epigrafe, dei quali si è composta la procedura concorsuale per il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Belluno, cui egli ha infruttuosamente partecipato, avendo il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 luglio 2010, approvato con 18 voti a favore la proposta A, relativa all’attribuzione dell’ufficio direttivo al dr. Trentanovi, formulata dalla Quinta Commissione dello stesso CSM all’esito dell’istruttoria espletata, mentre 4 voti riceveva la proposta B, relativa alla candidatura del dr. Sergio Gorjan.

In estrema sintesi, parte centrale delle affermazioni del ricorrente è che nella procedura in parola è mancata da parte del CSM la compiuta, logica e ragionata valutazione della propria attitudine direttiva, ovvero di uno dei principali parametri che lo stesso CSM ha individuato per la selezione del candidato più idoneo, che, qualora correttamente applicato, non avrebbe potuto che comportare la sua prevalenza.

Nella gravata procedura, inoltre, parte ricorrente non rinviene tracce di una reale valutazione comparativa tra il proprio profilo e quello del dr. Trentanovi.

In particolare, tale non sarebbe la scarna affermazione in ordine alla maggior versatilità di quest’ultimo, ciò che, per un verso, introduce un criterio di valutazione estraneo alla procedura siccome tipizzata dallo stesso CSM, per altro verso, è erronea, poiché, comparando i rispettivi curriculum, la appena detta qualità riluce più a favore del ricorrente, tenuto conto delle molteplici esperienze professionali dal medesimo maturate.

Infine, il ricorrente riscontra una manifesta contraddittorietà nella delibera, laddove, per affermare la prevalenza del controinteressato rispetto ad altri candidati, valorizza l’elemento dell’anzianità, mentre, al contempo, non considera che egli ha maturato un esperienza semidirettiva di ben sei anni più lunga del Trentanovi, ed in due distinti uffici giudiziari.

2. Non appare superfluo far precedere la disamina delle censure ricorsuali da alcune considerazioni in ordine all’ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, delle determinazioni del CSM in ordine alla scelta dei candidati agli uffici direttivi.

In proposito, va ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, costituente ormai ius receptum, le deliberazioni con cui l’organo di autogoverno della Magistratura ordinaria provvede in materia di conferimento di uffici direttivi ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità.

In particolare, la peculiare posizione costituzionale del CSM non esclude la sottoposizione degli atti a contenuto discrezionale dal medesimo adottati allo scrutinio giudiziale di legittimità, a mezzo di apprezzamenti che, pur non potendosi addentrare nel merito delle scelte compiute dall’organo, non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, bensì si estendono anche alla disamina di quei vizi in cui si declina la figura dell’eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici.

In altre parola, se le determinazioni del CSM con cui vengono individuati i soggetti cui affidare uffici direttivi costituiscono esercizio di potere discrezionale e se la scelta dell’organo di autogoverno risponde anche a valutazioni di opportunità alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, essa è comunque soggetta a sindacato in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

Per l’effetto, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione posti a base della decisione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, di talché le censure volte ad evidenziare la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono senz’altro apprezzabili dal giudice amministrativo in quanto refluenti in vizi di legittimità dell’atto a contenuto discrezionale.

3. Richiamato l’ambito occupabile dal sindacato giurisdizionale nella materia oggetto di controversia, occorre ancora provvedere ad un sintetico richiamo alla disciplina normativa che regola il conferimento degli uffici direttivi, nella parte in cui individua i criteri che devono orientare la scelta, in base ai quali procedere alla disamina della contestata delibera.

In tale direzione, viene in rilievo, oltre che, naturalmente, il d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e s.m.i., e segnatamente l’art. 12, la circolare del CSM P13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche, la quale prevede che, ai fini del conferimento di tutti gli uffici direttivi, la valutazione debba fare riferimento ai criteri delle attitudini, del merito e dell’anzianità, opportunamente integrati fra loro.

La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze professionali da soddisfare.

Per attitudini, si intende l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente le funzioni direttive da conferire, da accertarsi mediante la valutazione dei requisiti di indipendenza, prestigio e capacità, in cui tale parametro si scompone, da apprezzare sulla base di elementi e parametri individuati per ogni singola voce.

Per merito, si intende l’impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali, la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri, la disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio.

L’anzianità, nell’attuale assetto normativo, recede da parametro di valutazione – nel precedente disegno dell’ordinamento giudiziario affiancato a quelli del merito e dell’attitudine – ad elemento che, in ragione della maggiore esperienza professionale acquisita, evidenzia capacità professionali espresse in maniera costante valutabili all’interno dei parametri del merito e delle attitudini quale valore aggiunto, assumendo il fattore tempo criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali attesta la costanza e persistenza e, perciò, lo specifico valore.

E’ bene anche rilevare che, in ordine alle modalità di comparazione dei candidati, né le fonti primarie né i criteri definiti dal CSM prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti: ne consegue che ben può la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopraindicati.

Gli atti di conferimento degli incarichi, se non abbisognano, quindi, di una motivazione particolarmente estesa, essendo all’uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché chiara, esplicita e coerente, che l’organo deliberante abbia proceduto all’apprezzamento complessivo dei candidati in base al quale esprimere il giudizio di preferenza, devono peraltro risultare adeguatamente esternate le ragioni della scelta, che devono a loro volta trovare fondamento in coerenti presupposti ed elementi di valutazione.

4. Poste tali premesse, il Collegio reputa il ricorso infondato.

5. Prima di illustrare ogni ulteriore considerazione al riguardo, va premesso che il dr. Termini è stato nominato uditore giudiziario nel 1977, ha svolto le funzioni di Pretore a Partanna dal 18.7.10979; di giudice di Tribunale di Caltagirone dal 30.9.1981; di Pretore del lavoro a Treviso dall’11.12.1984; di giudice del Tribunale di Venezia dal 26.2.1987; di Presidente di sezione del Tribunale di Trieste dal 4.11.1998; di Presidente di sezione del Tribunale di Treviso dal 19.7.2004.

Il dr. Trentanovi è stato nominato uditore giudiziario nel 1974, ha svolto le funzioni di Pretore a Busto Arsizio dal 14.7.1975; di Pretore a Mestre dal 7.4.1976; di Pretore a Padova dal 12.3.1980; di giudice di Tribunale di Padova dal 22.2.1988; di Presidente di sezione del Tribunale di Venezia dal 19.6.2003.

Posto quanto sopra, va in primo luogo sottolineato che la gravata delibera del CSM fa emergere che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, non può dirsi che il profilo professionale del magistrato non sia stato apprezzato sotto tutti i positivi profili che lo caratterizzano, e, soprattutto, considerando l’esperienza dal medesimo maturata in varie branche del diritto.

Per restare agli elementi più salienti, nel quadro della corposa sintesi dedicata dalla delibera impugnata al profilo professionale del ricorrente:

– dopo l’illustrazione analitica delle funzioni svolte dal ricorrente sino alla data della contestata procedura, è stato preso in considerazione il parere attitudinale specifico espresso dal Consiglio Giudiziario di Venezia il 10 febbraio 2002, con il richiamo alle unanimi attestazioni di stima ed apprezzamento ricevute nell’intero arco della carriera in ragione delle notevoli doti professionali di preparazione, capacità ed impegno, e per le qualità personali di equilibrio, disponibilità, serietà e correttezza nei rapporti interpersonali dimostrate;

– è stato richiamato l’ultimo rapporto del Presidente del Tribunale di Treviso di conferma del precedente giudizio dell’alto profilo morale del magistrato, ricordando i costanti apprezzamenti da egli ricevuti dai collaboratori e dal personale amministrativo:

– non si è mancato di osservare la vasta esperienza maturata dal magistrato "in particolar modo (ma non esclusivamente) nel settore penale, avendo nel corso degli anni ricoperto, sempre con impegno, competenza, preparazione ed equilibrio, svariate funzioni presso diversi uffici giudiziari: egli ha infatti prestato servizio presso la Pretura di Partanna, svolgendo contemporaneamente le funzioni di supplente presso il Tribunale di Marsala; presso il Tribunale di Caltagirone (svolgendo funzioni di presidente del collegio penale); presso la Pretura di Treviso con funzione di giudice del lavoro; presso il Tribunale di Venezia come giudice del dibattimento prima e giudice istruttore poi; presso il Tribunale di Trieste quale presidente di sezione penale";

– è stato posto in luce che egli, con particolare riferimento al periodo trascorso a Trieste come Presidente di sezione del locale Tribunale, "non solo ha svolto le funzioni di coordinamento e direzione proprie dell’ufficio semidirettivo ricoperto, ma ha svolto una mole di lavoro giudiziario molto elevata";

– sono state citate le numerose pubblicazioni su riviste giuridiche di provvedimenti di cui il ricorrente è stato estensore;

– sono state evidenziate la sua collaborazione alle tabelle di organizzazione del Tribunale, la sua attività di impulso alle innovazioni tecnologiche, la delega ricevuta per i rapporti sindacali e le r.s.u., diligentemente svolta;

– non si è mancato di sottolineare le capacità organizzative del ricorrente, analiticamente illustrate con specifico riguardo alla funzione semidirettiva svolta presso il Tribunale di Treviso.

La pluralità di esperienze ed i meriti acquisiti dal magistrato non risultano indi né ignorati né sottovalutati dal CSM.

Del resto, tenuto conto delle specifiche censure dedotte sul punto, il Collegio non può non precisare, in linea generale, che, nella proposta di conferimento dell’incarico può esservi una maggiore enfasi nell’indicare i profili attitudinali e di merito del candidato proposto, e che ciò rientra – come costantemente affermato dalla Sezione – nella fisiologica attività del relatore che, dovendo indicare, in una rosa di due o più magistrati, tutti potenzialmente idonei allo svolgimento dell’incarico da conferire, le ragioni della scelta per l’uno anziché per l’altro, tende a porre in particolare risalto gli aspetti, o anche le sfumature, che si sono rivelati determinanti.

L’utilizzo di frasi più altisonanti o di un maggiore spazio per dare conto delle caratteristiche e delle qualità del magistrato proposto, però, in assenza di un travisamento dei fatti, non può certo riflettersi in un vizio di legittimità dell’azione amministrativa, ma costituisce una mera tecnica di redazione della motivazione, fermo restando che i fatti indicati devono essere oggettivamente verificabili al fine di poter apprezzare la congruità della scelta e la logicità del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione.

Va anche rilevato che il contestato esito della procedura non equivale ad una negativa considerazione espressa dall’organo di autogoverno quanto alle capacità professionali del magistrato: piuttosto atteggiandosi, nel quadro di quella ponderazione comparativa che costituisce l’in sè del giudizio selettivo de quo, come, peraltro, di ogni procedura concorsuale, esclusivamente alla stregua di un giudizio di subvalenza rassegnato dal CSM a conclusione dell’operato raffronto della posizione dell’interessato con quella del collega, ritenuto maggiormente idoneo al fine del conferimento delle specifiche funzioni di che trattasi.

Valutazione che, è opportuno ribadire, scaturisce da apprezzamenti ritenuti, per costante e nota giurisprudenza, non sindacabili nel merito delle scelte effettuate, laddove non emergano – come non è dato riscontrare nel caso all’esame – profili inficianti sub specie del travisamento e dell’errato apprezzamento dei fatti, ovvero della inadeguatezza e carenza motivazionale: pena altrimenti il precluso svolgimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, di un sindacato avente connotazione di fatto "sostitutiva" rispetto alle prerogative la cui esercitabilità è, invece, esclusivamente rimessa al CSM.

6. Proseguendo nell’esame delle censure, non è neanche sostenibile, come fa il ricorrente, che la gravata procedura non abbia tenuto conto del parametro costituito dall’attitudine direttiva.

Soccorre, innanzitutto, il dato formale, atteso che la proposta approvata dal Plenum, per quanto attiene alla comparazione tra i candidati, ha premesso che "…occorre tener conto preliminarmente di quanto stabilito dall’art. 12, comma 10, del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, così come modificato dall’art. 2 della l. 30 luglio 2007, n. 111, il quale prevede, tra l’altro, che al fine di un conferimento di incarico direttivo vanno considerate… anche le pregresse esperienze di direzione, organizzazione e collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, nonché agli altri elementi, anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenziano l’attitudine direttiva…".

Né può dirsi che tale enunciazione risulti contraddittoria o non coerente con la successiva individuazione del controinteressato quale candidato più idoneo a ricoprire il posto da conferire, cui perviene la proposta.

Tant’è che, rispetto al profilo professionale del medesimo, inizialmente tratteggiato unitamente a quello di tutti gli altri candidati, la proposta in parola ne mette in luce i profili specifici in cui l’attitudine direttiva è stata ritenuta manifestatasi.

In particolare, sempre in via di estrema sintesi, si osserva che vengono evidenziati: il parere attitudinale specifico, formulato dal Consiglio giudiziario di Venezia il 30 settembre 2009, che fa emergere che tutte le valutazioni espresse nei riguardi del magistrato sono state sempre molto lusinghiere; limitando l’esame ai più recenti, i pareri del 1 aprile 1994 e del 30 ottobre 2002, formulati in occasione della nomina del medesimo a magistrato di Cassazione e della dichiarazione di idoneità dello stesso a svolgere funzioni direttive superiori, che pongono in luce le alte qualità professionali del magistrato; la costante prova offerta dal magistrato del possesso di ampie e profonda preparazione tecnica, arricchita da costante aggiornamento, anche mediante la partecipazione quale relatore a numerosi convegni di studio, di cui costituisce prova la produzione giurisprudenziale, sia in ambito penale che civile, spesso oggetto di pubblicazione su riviste giuridiche; le doti di grande impegno e laboriosità; l’ampia e consolidata preparazione giuridica sia come giudice che come presidente, "svolgendo nel corso della sua carriera praticamente ogni tipo di funzione giudicante nel settore civile e nel settore penale"; la particolare attenzione posta dal Consiglio giudiziario sulla capacità dell’interessato "di affrontare nel modo migliore i problemi applicativi ed interpretativi suscitati dalle novità legislative" e nel porsi come "punto di riferimento in ordine alla risoluzione di problematiche connesse agli istituti di nuova introduzione"; il già citato parere del 30 settembre 2009, nella parte in cui sottolinea come il dr. Trentanovi, quale Presidente sia della III sezione civile che della III sezione penale del Tribunale veneziano, "ha saputo realizzare una organizzazione ottimale del lavoro, nonostante la mole di attività gravante sulle sezioni presiedute, così dando concreta prova della sua capacità", in particolare garantendo celerità ed efficienza nella conduzione e definizione dei procedimenti, risultato tanto più rilevante considerate le condizioni di disagio in cui versano gli uffici del distretto e del Tribunale di Venezia, alle quali ha saputo ovviare elaborando razionali calendari di udienza; l’efficace gestione dell’assetto organizzativo della sezione penale presieduta, specie per ciò che concerne l’attività dei servizi di cancelleria del settore monocratico penale, che comprende sede principale e quattro sezioni distaccate, cui sono addetti dieci giudici; il cospicuo contributo offerto nell’attività giurisdizionale, in misura non inferiore a quella dei colleghi della sezione, a conferma della rara capacità di improntare il proprio operato a criteri di piena efficienza e funzionalità.

Di talchè appare immune da qualsiasi menda logica e fornita di adeguati presupposti la conclusione della proposta che sulla base di tali considerazioni, e particolarmente "per la ultratrentennale appartenenza all’ordine giudiziario (esperienza maturata, oltretutto, quasi per intero entro il distretto di corte d’appello cui appartiene l’ufficio oggetto di concorso) per l’estrema versatilità della sua preparazione, in grado di abbracciare indifferentemente, e sempre a livelli eccellenti, le discipline civilistiche e penalistiche, per i lusinghieri risultati conseguiti nell’esercizio, che si protrae ormai da oltre sei anni, dell’incarico semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Venezia" ha affermato la prevalenza del dr. Trentanovi.

Del resto, vi è anche da osservare, sul punto, che, al di là di generiche asserzioni, il ricorrente non è stato assolutamente in grado di allegare principi di prova in ordine alla sussistenza di indicatori decisivi per riscontrare in capo a se, e non al controinteressato, una capacità organizzativa prevalente ovvero una maggior versatilità.

E laddove viene indicato, ai fini sopra considerati, che egli ha maturato un esperienza semidirettiva di sei anni più lunga del Trentanovi, è agevole rilevare che la più recente giurisprudenza amministrativa, cui la Sezione aderisce (da ultimo, Tar Lazio, Roma, I, 18 gennaio 2011, n. 431), ha riconosciuto che, se è vero che ai fini del giudizio comparativo occorre tener conto della pregressa esperienza e attività professionale degli scrutinandi, e nell’ambito di essa anche degli eventuali altri incarichi direttivi o semidirettivi già ricoperti, tuttavia a quest’ultimo dato non può essere attribuito valore decisivo, entrando anch’esso in quella valutazione globale dei meriti e delle attitudini che forma oggetto della valutazione, tant’è che anche il mancato previo svolgimento di funzioni (nella fattispecie citata) semidirettive non è stato ritenuto costituire ex se fattore ostativo ai fini della prevalenza nel giudizio comparativo, ben potendo essere compensato da ulteriori elementi di valutazione.

7. Quanto alla censura inerente la carenza di una reale valutazione comparativa tra il profilo professionale del ricorrente e quello del dr. Trentanovi, si è già sopra osservato, in linea generale, che in ordine alle modalità di comparazione dei candidati, né le fonti primarie, né i criteri definiti dal CSM prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopraindicati.

Né sono condivisibili le doglianze mosse in ordine alla parte della delibera in cui si afferma specificamente, nel confronto operato tra i due candidati, la maggior versatilità del dr. Trentanovi nei confronti del ricorrente, fondata sulla circostanza che quest’ultimo ha svolto le proprie funzioni con prevalenza nel settore penale.

Ed infatti, chiarito, nei sensi sopra precisati: che le variegate esperienze professionali maturate dal ricorrente e risultanti dal suo profilo professionale, come tratteggiato nella delibera, sono state apprezzate in tutta la loro estensione e sotto tutti i positivi profili che le hanno caratterizzate; che l’atto di conferimento dell’incarico al dr. Trentanovi è assistito da un apparato motivazionale chiaro, esplicito e coerente con la normativa di riferimento, che esterna adeguatamente le ragioni della scelta compiuta, e che trova fondamento in coerenti presupposti ed elementi di valutazione, deve concludersi che con il riferimento alla maggior versatilità – sebbene non possa non rilevarsi che effettivamente l’espressione non è delle più felici – è stato segnalato un profilo di differenziazione tra le due figure professionali, entrambe di pregevole livello, in grado di orientare la scelta.

E, sul punto, come emerge dalla stessa prospettazione ricorsuale, non par potersi porre in dubbio che il ricorrente ha maturato esperienze semidirettive in sezioni civili per un periodo sia molto più ridotto sia più risalente rispetto al dr. Trentanovi.

Di talchè risulta evidente per tabulas che la comparazione tra i due candidati è stata effettuata proprio in relazione alle specifiche caratteristiche dei due percorsi professionali.

Atteso, infine, che tale elemento si qualifica come proprio della specifica comparazione tra il ricorrente ed il dr. Trentanovi, che ha visto prevalere quest’ultimo, il Collegio non riscontra neanche la contraddittorietà tra tale parte della delibera e altre parti della stessa in cui, operandosi ulteriori comparazioni, la prevalenza del controinteressato rispetto ad altri candidati sia stata affermata in virtù dell’elemento dell’anzianità.

8. La determinazione adottata all’unanimità dal CSM, in definitiva, si presenta esaustivamente motivata ed immune dai vizi di legittimità dedotti.

La domanda demolitoria avanzata in ricorso deve essere pertanto respinta.

Per le stesse ragioni, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno pure formulata in gravame.

Il Collegio ritiene nondimeno equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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