T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-07-2011, n. 6137 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto (n. 6500/2010) la sig.ra N.S. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del telegramma e dei successivi provvedimenti con i quali è stata disposta la sua assegnazione, all’esito del corso allievi agenti, alla Questura di Torino, a far data dal 5.5.2010, in luogo dell’assegnazione alla Questura di Vibo Valentia e l’assegnazione del sig. Michele Forestiero presso la Questura di Vibo Valentia.

Espone di essersi arruolata nel 2005, in qualità di volontario in ferma breve, nelle Forze Armate, all’esito di apposita procedura selettiva, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 42 del 28.5.2005, per n. 408 agenti ed assistenti della Polizia di Stato alla quale ha preso parte con ammissione alla ferma triennale e susseguente frequenza al 174° corso di formazione "allievi agenti della Polizia di Stato", al termine del quale ha conseguito la votazione finale di punti n. 77,67/100, collocandosi al posto n. 98 della graduatoria finale.

Espone di aver presentato in data 13 luglio 2009 la dichiarazione (modello 172) con indicazione della preferenza delle sedi di assegnazione, espressa nell’ordine in quelle di Vibo Valentia, Cagliari e Trapani.

Afferma di essere stata assegnata in via definitiva alla Questura di Torino, con decorrenza 5.5.2010, ossia in una sede non ricompresa fra le sedi oggetto del citato ordine di preferenza, e che la sede di servizio di Vibo Valentia risulta essere stata assegnata a partecipanti alla procedura selettiva, tra cui un candidato collocato nella graduatoria finale in posizione deteriore rispetto a quella da lei conseguita.

Riferisce, a tale riguardo, dell’intervenuta assegnazione della sede di Vibo Valentia in favore del sig. Michele Forestiero, collocato in graduatoria al posto n. 288, in virtù del punteggio conseguito pari a n. 72,67 punti.

Avverso i provvedimenti, in epigrafe indicati, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento, degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto differenti profili; violazione dei principi in materia di concorsi pubblici e violazione dell’art. 6 bis della legge n. 335/82, atteso che ai fini dell’assegnazione della sede definitiva di servizio l’Amministrazione non ha tenuto conto dell’ordine di inserimento dei candidati nella graduatoria definitiva di merito, né ha motivato in merito alla sussistenza di presupposti prescritti ex lege, per poter derogare a tale criterio generale in materia di pubblici concorsi.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione ministeriale.

Con atto propositivo di motivi aggiunti, la ricorrente impugna la nota ministeriale del 30 giugno 2010 prot. n. 333D/75172, con cui l’Amministrazione ha rappresentato le ragioni sottese alla pretermissione della sig.ra Savasta rispetto all’assegnazione alla sede di Vibo Valentia, presso la quale sono stati assegnati, su segnalazione della Direzione centrale competente, tre agenti di pari qualifica alla Scuola allievi agenti di tale capoluogo. Tali nominativi, tra i quali risulta incluso anche il sig. Michele Forastiero, sarebbero stati scelti nell’ambito di una razionalizzazione degli assetti organizzativi delle scuole, nonché in considerazione della particolare specificità di impiego e delle qualità didattiche richieste.

Motivi della decisione

Con il proposto gravame la sig.ra N.S. si duole dell’intervenuta sua assegnazione, all’esito del corso di formazione di allievo agente della Polizia di Stato, presso la Questura di Torino in luogo della sede di servizio di Vibo Valentia, indicata secondo l’ordine di preferenza espresso dalla utilizzando l’apposita modulistica consegnata alla P.A.. Quest’ultima sede, secondo la prospettazione attorea, è stata illegittimamente assegnata al sig. Michele Forastiero, anch’egli partecipante al medesimo corso di formazione, ma collocato in posizione deteriore rispetto a quella conseguita dalla ricorrente.

La censura è suscettibile di accoglimento.

Giova osservare che la ricorrente ha partecipato ad una procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di agente della Polizia di Stato e che al termine del relativo corso di formazione è stata assegnata ad una sede di servizio differente rispetto a quella da lei prioritariamente indicata, ossia la sede di Vibo Valentia, attribuita dall’Amministrazione intimata ad altro candidato partecipante alle medesima procedura selettiva, ma collocato nella graduatoria finale di merito in posizione deteriore rispetto a quella conseguita dalla sig.ra Savasta.

Giova, altresì, osservare che il D.P.R. n. 335 del 1982, all’art. 6 bis (Corsi di formazione per allievi agenti) dispone, al comma 3, che al termine dell’applicazione pratica relativa al corso ed a seguito del conseguimento della nomina ad agente della Polizia di Stato, gli agenti sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo – rectius – corso di formazione.

Orbene, deve rilevarsi che la procedura selettiva anzidetta, anche se seguita dallo svolgimento di un corso di formazione, si conclude con una graduatoria finale di merito ed il susseguente provvedimento di assegnazione alla sede di servizio sulla base delle disponibilità esistenti valutate unitamente alle preferenze espresse dai candidati vincitori.

Tale assegnazione, con specifico riferimento al caso in esame, atteso che la lex specialis non ha definito ulteriori specifici criteri ai fini delle assegnazioni delle sedi di servizio, applicabili limitatamente alle ipotesi in cui fossero stati ab initio ivi determinati, altro non può che soggiacere alle regole ed ai principi di trasparenza e di par condicio dei candidati propri della procedura concorsuale, che sono alla base dell’attribuzione delle sedi dei vincitori, vale a dire la posizione assunta da ciascuno nella graduatoria finale.

Né, i richiamati principi, possono ritenersi autonomamente derogabili dall’Amministrazione, sulla base di mere argomentazioni formulate nella nota gravata mediante la via dei motivi aggiunti, fondate su di una imprecisata segnalazione della Direzione centrale, nonché su indefinite e generiche esigenze di razionalizzazione dell’assetto organizzativo delle strutture amministrative.

Conclusivamente, la rilevanza dell’ordine di graduatoria, peraltro espressamente sancita ai sensi del richiamato art. 6 bis del D.P.R. n. 335/1982, risulta essere stata, nel caso in esame, del tutto disattesa, in palese contrasto con i principi di par condicio dei concorrenti e di trasparenza dell’azione amministrativa.

Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore della sig.ra N.S., delle spese e degli onorari di giudizio che vengono liquidati nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione ministeriale al pagamento in favore della ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 4000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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