Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-06-2011) 07-07-2011, n. 26749 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., veniva applicata a P.C., per i reati di resistenza, lesioni e minaccia, in conformità alla concorde richiesta delle parti, la pena, sospesa, di mesi otto di reclusione, così calcolata: p.b. mesi otto, aumentata ad anni uno e mesi sei ex cpv. art. 81 c.p., ridotta di un terzo per il rito.

Propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna, deducendo che non vi è alcuna motivazione sulla implicita esclusione della contestata recidiva reiterata specifica e motivazione del tutto generica sulla concessione della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale, da un lato, l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena, e, dall’altro, il giudice ha il potere dovere di controllare la correttezza giuridica del patto e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerge in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p..

Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p. – le parti non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie come definita dal patteggiamento.

Tanto premesso, si osserva che il ricorso del P.G. è infondato, in quanto si limita a dedurre vizi puramente formali a fronte del recepimento, implicante l’avvenuto controllo demandato al giudice, dell’accordo non illegale raggiunto dalle parti, anche in riferimento alla esclusione della recidiva e alla concessione della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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