T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-07-2011, n. 6133 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 febbraio 2010 e depositato il successivo 20 febbraio 2010, il ricorrente impugna il provvedimento n. 333B/12 E.2.08, pubblicato in data 16 dicembre 2009, di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con D.M. 21 novembre 2008, nella parte in cui lo colloca nella posizione n. 619;

– in particolare, il ricorrente lamenta l’errata valutazione dei titoli dal medesimo posseduti – sostenendo che, anziché il punteggio complessivo di 7,575 (voto scritto 7,125 – titoli di servizio 0,45), avrebbe dovuto conseguire il punteggio complessivo di 7,75 (voto scritto 7,125 – titoli di servizio 0,625) – e, dunque, rivendica la modifica dell’ordine di graduatoria mediante il conseguimento di una "pozione collocazione";

Rilevato che il ricorso è stato notificato – oltre che all’Amministrazione intimata – esclusivamente al sig. Iellamo Mario e, pertanto, ad un soggetto che – ricoprendo il primo posto in graduatoria con il punteggio complessivo di 9,825, di gran lunga superiore a quello rivendicato dal ricorrente (pari a 7,75) – non rientra tra i soggetti che risulterebbero negativamente incisi dall’eventuale buon esito dell’impugnativa proposta;

Rilevato che, per tale motivo, il ricorso non risulta notificato ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge n. 1034/71 (ora art. 41, comma 2, c.p.a.);

Ritenuto che – in linea con l’avviso reso dal Presidente nel corso dell’udienza pubblica, di cui è stato dato atto a verbale ex art. 73 c.p.a. – l’eccepito difetto di notificazione del gravame ad almeno uno dei controinteressati rende il ricorso manifestamente inammissibile (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1230; C.d.S., Sez. V, 6 luglio 2007, n. 3871; C.d.S., Sez. V, 11 maggio 2007, n. 2338; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 17 novembre 2005, n. 11487) e ne consente la definizione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;

Ritenuto, peraltro, che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1598/2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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