Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-11-2011, n. 24814 Risarcimento del danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che la ha condannata a pagare, in favore di L.A., medico, la somma di Euro 6.713,94, oltre interessi legali dalla domanda, per ogni anno del corso di specializzazione frequentato.

L.A. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza in quanto la Corte di appello di Milano avrebbe riformato la sentenza, in tema di prescrizione, per motivi diversi da quelli posti a base dell’appello.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Va infatti considerato che, riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, il giudice non è vincolato dalla prospettazione delle parti. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l’effetto estintivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie (Cass., SSUU 25 luglio 2002 n. 10955). Il che, ovviamente, vale anche per la parte contro la quale l’eccezione è proposta e che neghi il verificarsi del menzionato effetto estintivo.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole che, secondo la Corte di appello, il termine di prescrizione decorrerebbe dalla entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 invece che de precedente D.Lgs. n. 257 del 1991. 3.1.- Anche il secondo motivo è infondato.

Va infatti ricordato, quanto alla individuazione del dies a quo del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno, spettante ai medici specializzati, che questa Corte ha affermato che il termine di prescrizione comincia a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, in quanto soltanto da tale data i soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991 hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento della normativa europea (Cass. 17 maggio 2011 n. 10813).

4.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente si duole della omissione, da parte della Corte di appello, della dovuta verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla L. n. 370 del 1999. 4.1.- Il terzo motivo è infondato. A parte che, nel quesito di diritto, peraltro unico per entrambi i vizi, si fa riferimento non alla legge n. 370 del 1999, dedotta nel motivo, ma al D.Lgs. n. 257 del 1991, in ogni caso appare decisivo il rilievo che la vicenda è stata ricondotta dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 17 aprile 2009, n. 9147) nell’alveo della responsabilità contrattuale, intesa in senso ampio. Lo specializzando non deve dunque provare altro che la frequenza di una scuola di specializzazione, gravando sul debitore l’onere di provare eventuali fatti impeditivi del sorgere del diritto, tenuto anche conto che l’impossibilità di frequentazione di una scuola di specializzazione in conformità della direttiva era una delle conseguente dell’inadempimento del legislatore italiano.

3.- Il ricorso va quindi rigettato. Si reputa equo compensare le spese in quanto la giurisprudenza citata è in gran parte successiva alla sua proposizione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *