Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-06-2011) 07-07-2011, n. 26748 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto di cui in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata disponeva l’archiviazione del procedimento n. 6797/10 RGGip nei confronti di P.G..

Propone ricorso per cassazione M.S., quale persona offesa, deducendo che, pur avendone fatto rituale istanza nella denuncia-querela, non è stata notiziata della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. Resiste con memoria l’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Risultano, invero, dagli atti sia la formale richiesta fatta dalla ricorrente, nella sua denuncia-querela contro il P., di essere informata circa l’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento da parte del P.M., sia la denunciata circostanza che l’avviso della richiesta del P.M. non le è stato notificato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la detta omissione configura una nullità che si può far valere con ricorso per cassazione, derivante dalla violazione del disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 5, ovvero del principio del contraddittorio e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione.

Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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