Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-06-2011) 07-07-2011, n. 26744

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.- Con sentenza del 03.03.2008 il Tribunale di Roma condannava M.V.M. alla pena di legge e al risarcimento del danno in favore della parte civile per il delitto di calunnia in danno di P.C., dipendente della Banca di credito cooperativo di Roma, per avere, in concorso con Ma.Fr., vice-direttore dell’agenzia n. (OMISSIS) della detta Banca, al fine di occultare il reato di appropriazione commesso da quest’ultima con indebiti prelievi da conti e libretti di clienti finalizzati al ripiano di una somma anticipata dalla Banca per il pagamento di inesistenti forniture della MA.MA. PRODUZIONI S.a.s., incolpato il P., sapendolo innocente, dell’appropriazione di una somma di Euro 90.000,00, con l’affermazione di averla versata alla Ma. e di essere stata presente alla successiva immediata consegna della medesima al P., per l’accredito sul conto corrente di essa imputata.

B.- Su appello della M., con sentenza del 30.04.2010 la Corte d’appello di Roma ne confermava la responsabilità penale e civile, riducendole la pena.

C- Propone ricorso per cassazione la prevenuta a mezzo del difensore, deducendo:

1.- violazione di legge e vizio di motivazione, non risultando, come inutilmente evidenziato nei motivi di appello, dalle dichiarazioni dalla stessa rese, inerenti a un prestito concesso alla Ma., alcuna accusa di appropriazione nei confronti del P.;

2.- vizio di motivazione in ordine alla causazione di danni al P., non ravvisabile, alla stregua delle dichiarazioni dallo stesso rese, come denunciato nei motivi di appello, in relazione alla condotta tenuta dall’imputata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, invero, in ordine alle doglianze di cui sopra:

– sub C1., che con la stessa si propone in sostanza una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dai giudici di merito, che, attraverso una valutazione complessiva e non illogica delle risultanze processuali, sono pervenuti alla conclusione della falsità della versione offerta dall’imputata e della sua conseguente funzionalità al piano architettato dalla Ma., contemplante l’essenziale (e falso) passaggio della consegna del denaro al P. e della appropriazione del medesimo da parte di quest’ultimo;

– sub C.2., che le richiamate dichiarazioni del P. circa gli immediati pregiudizi subiti in conseguenza della condotta della Ma. non escludono affatto ulteriori danni causati dalla condotta della M., rafforzativa di quella della coimputata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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