T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-07-2011, n. 6129 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

considerato che parte ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Ministero dell’Interno con d.m. 31 ottobre 2010 per la copertura di n. 80 posti di Commissario della Polizia di Stato: concorso il cui bando prevedeva, all’art. 11:

– che, ai fini dell’ammissione alle prove scritte, i candidati sarebbero stati sottoposti a prove di efficienza fisica e a successivi accertamenti per l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale;

– che le prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza erano in numero di 4 la prima delle quali era la "corsa 1000 mt" da svolgere in un tempo massimo, per gli atleti di sesso femminile, di 4 minuti e 45 secondi;

– che il mancato superamento anche di una sola delle quattro prove di efficienza fisica avrebbe comportato il giudizio di non idoneità con conseguente non ammissione ai successivi accertamenti psico fisici ed attitudinali;

considerato che la ricorrente, non avendo espletato – nel tempo massimo prescritto – la prima delle predette prove fisiche ed essendo stata, conseguentemente, dichiarata non idonea al servizio di polizia, si è gravata, con la domanda di giustizia in epigrafe, avverso detto giudizio di non idoneità e di conseguente non ammissione alle prove successive;

considerato che la ricorrente ha rappresentato:

– nel primo mezzo di gravame: che durante l’esecuzione della prova di corsa incorreva, a causa di una banale storta alla caviglia destra, in una caduta accidentale di seguito alla quale si rialzava ma non raggiungeva il traguardo entro il termine massimo prescritto: infortunio, quello subito, che avrebbe dovuto indurre la Commissione esaminatrice a prenderne ufficialmente atto e concedere alla candidata l’opportunità di sostenere, in altra data, la medesima prova (come, peraltro, si assume in gravame, regolamentato dal d.m. nr. 114 del 2000 nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate);

– nel secondo mezzo di gravame: che l’articolo 11 (sopra citato) del bando, ove debba essere interpretato nel senso che qualsiasi causa di mancato superamento della prova determina l’esclusione dal concorso (e quindi anche quella che può consistere in un evento imprevisto ed accidentale), si rivela illegittimo per i motivi e le considerazioni già assegnate nel precedente mezzo di gravame;

considerato che l’intimata amministrazione si è costituita in giudizio ed ha depositato, per il tramite del Pubblico Patrocinio, oltre a memoria con cui contesta la fondatezza del ricorso avversario, i documenti della Commissione inerenti la prova sostenuta dalla ricorrente;

considerato che fra i predetti documenti sono inclusi i verbali, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione, n.1 del 03.5.2011 (c.d. verbale preliminare, che definisce i criteri cui attenersi per le prove di efficienza fisica) e n.2 del 4.5.2011 (che formalizza gli adempimenti curati della Commissione il giorno di svolgimento delle prove di efficienza fisica dandosi atto, in detto verbale – prima dell’elencazione dei nominativi degli idonei e dei non idonei -, che, testualmente: "Il Presidente legge il verbale preliminare ai candidati per portare a conoscenza degli stessi criteri cui dovranno attenersi per l’effettuazione delle prove di efficienza fisica");

considerato che fra i criteri sopra citati – e dei quali ne è stata verbalizzata la lettura a tutti i candidati – vi era quello, concernente la prova di corsa, che era così formulato: "qualora, durante la prova, dovesse verificarsi la caduta, causata da terzi, di uno o più candidati, questi verranno ammessi ad una delle batterie successive" nonché il seguente ed ulteriore criterio: "i candidati che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subìti ovvero, i candidati che prima dell’inizio delle prove accusassero una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno, pertanto, prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di candidati che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica";

considerato, pertanto, che l’art. 11 del bando è stato applicato, nel caso di specie, in sintonia con un principio di logicità e razionalità rimettendo alla Commissione esaminatrice ogni valutazione e determinazione in ordine alle ipotesi di infortuni, subìti dai candidati, precedentemente ovvero nel corso delle prove ed escludendo, altrettanto razionalmente, la possibilità di prendere in considerazione la richiesta di differimento o di ripetizione delle prove da parte di candidati che, in ogni caso, avessero portato comunque a compimento le stesse;

considerato che la ricorrente ha ultimato, pur se oltre il tempo massimo prescritto, la prova di corsa di cui trattasi; e che tale condotta, assunta nella consapevolezza del criterio valutativo di cui sopra, rende prive di significatività le censure sopra delineate che devono ritenersi, di conseguenza, infondate;

Considerato che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità le parti costituite e preso atto che nessuna parte ha dichiarato l’intendimento di voler proporre alcuna delle iniziative racchiuse nell’art.60 del C.p.a.;

Considerato che le spese di lite possono compensarsi tra le parti in causa attesa la peculiarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del c.p.a. respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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