Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza n. 12451 dell’11 marzo 2011, questa Corte ha provveduto sul ricorso proposto dal cittadino (OMISSIS) P.D. S.E. avverso le ordinanze della Corte d’appello di Firenze del 29 dicembre 2010 e del 17 gennaio 2011, rese in tema di estradizione. In particolare, la corte territoriale affrontava il problema della custodia cautelare del P. in attesa dell’esecuzione del decreto ministeriale di estradizione, considerando che questo è stato sospeso dapprima dal TAR Toscana, successivamente dichiaratosi territorialmente incompetente, e poi anche dal TAR Lazio.
Il ricorso per cassazione interposto avverso le statuizioni di merito veniva rigettato e questa Corte osservava, fra l’altro, che "ove il giudice amministrativo sospenda il decreto ministeriale d’estradizione è impedita, a causa di tale ostacolo giuridico, l’ulteriore fissazione del termine per la consegna di cui all’art. 708 c.p.p., comma 5, sicchè non può operare in tale ipotesi la perdita d’efficacia della custodia prevista dal successivo sesto comma, ma solo quella connessa alla scadenza del termine massimo di durata delle misure coercitive di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p.".
Avverso la menzionata sentenza di legittimità, il P. propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. dolendosi del fatto che la Corte avrebbe erroneamente omesso di considerare che il termine di cui all’art. 708 c.p.p., comma 5 – pur tenendo conto della sospensione del suo decorso per effetto del provvedimento cautelare del giudice amministrativo – è comunque interamente decorso.
Osserva, al riguardo, che la sospensione del decreto ministeriale di estradizione disposta dal TAR Toscana ha perso efficacia ex lege a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte dello stesso giudice amministrativo con ordinanza pubblicata in data 23 dicembre 2010 e che il TAR Lazio ha nuovamente sospeso il provvedimento ministeriale solamente in data 12 gennaio 2011. Pertanto, fra la data di reviviscenza dell’efficacia del decreto de quo e la sua seconda sospensione sono decorsi più dei quindici giorni indicati dall’art. 708 c.p.p. quale termine massimo per la consegna dell’estradando allo Stato richiedente, a pena di inefficacia del provvedimento che concede l’estradizione e con la conseguente remissione in libertà dell’interessato.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è consentito solamente a chi riveste la qualifica di condannato. La natura straordinaria del rimedio impone una lettura strettamente letterale della legittimazione attiva a proporre l’impugnazione, che è riservata unicamente a chi ha riportato una condanna definitiva (dal momento che fino al passaggio in giudicato della sentenza, il reo conserva la qualità di imputato). Consegue che il ricorso straordinario non è esperibile avverso le sentenze della Corte di cassazione che pronunziano in materia cautelare, quindi in assenza di una condanna definitiva.
Nella specie, la sentenza avverso la quale è stata proposto il presente ricorso provvede sull’impugnazione delle ordinanze della Corte d’Appello di Firenze applicative della custodia in carcere al P.) in attesa della sua consegnarlo Stato che ne ha fatto richiesta di estradizione. Si è quindi al di fuori dell’ipotesi del 625-bis c.p.p., in quanto il ricorrente non ha mai riportato alcuna condanna. Lo stesso è pertanto tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 così equitativamente determinata alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
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