Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 07-07-2011, n. 26601

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con ordinanza in data 22.12.2010/9.2.2011 il tribunale di Firenze, in sede di riesame, confermava la pregressa ordinanza, emessa dal gip del tribunale di Pistoia in data 10.12.2010, che disponeva la misura cautelare in carcere di M.V.G., D.Y. e B.D.V. per i delitti di associazione a delinquere – quali, nell’ ordine, promotore il primo, partecipe il secondo, concorrente esterno il terzo – al fine di clonazione e falsificazione di carte di credito e di bancomat – ex artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 416 c.p., commi 1, 2 e 3 e D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9.

Richiamando la motivazione condivisa del primo provvedimento, i giudici del riesame traevano i gravi indizi di colpevolezza, oltre che dagli esiti delle indagini dei Carabinieri di Pistoia in merito ai sempre più frequenti prelievi fraudolenti di denaro operati presso gli sportelli bancomat, in specie ed inizialmente, della provincia di (OMISSIS) ed alla individuazione di cinque degli indagati, tra cui S.D.S. e il predetto D., controllati dalla p.g. dopo prelevamenti con tessere donate, dal contenuto di intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva, in conto ai prevenuti, un vasto reticolo di contatti tra cittadini tutti di nazionalità bulgara, provenienti dalla stessa città (OMISSIS), dediti al reperimento di schede telefoniche "bucate" o di strumenti atti ad essere posizionati nei luoghi di installazione dei bancomat per memorizzare il numero delle carte utilizzate da ignari utenti, o tastiere per bancomat. In particolare la posizione sovra – ordinata di M., quale organizzatore della associazione, veniva desunta dai giudici del riesame da una serie di circostanze, quali l’avere il prevenuto contatti con tutti i componenti del gruppo criminale, dalle disposizioni che impartiva ai predetti, dai collegamenti frequenti con personaggi del "settore" che si trovavano in (OMISSIS) ed in (OMISSIS). Rilevavano ancora i giudici del riesame che l’associazione operava in un ampio territorio, comprendente la (OMISSIS), con particolare frequenza nella zona di (OMISSIS). Ne conseguiva che nell’ impossibilità di individuare il luogo di costituzione della organizzazione o altro elemento orientativo, la competenza doveva radicarsi nella sede dell’Ufficio di Procura che per primo aveva iscritto il nome degli indagati nell’apposito registro delle notizie di reato, e quindi a (OMISSIS) dove peraltro erano stati perpetrati i primi e più numerosi prelievi fraudolenti di denaro.

-2- Avverso l’ordinanza ricorrono i tre imputati, M., D., e B., i primi due con due distinti, ma del tutto eguali, motivi di ricorso, con i quali deducono, richiamando l’art. 606 c.p.p., lett. b) e) ed e), nell’ ordine: a) incompetenza territoriale del tribunale di Pistoia, per doversi considerare, a preferenza di quello ritenuto dai giudici del riesame, il criterio suppletivo che valorizza il luogo di residenza degli imputati, e quindi (OMISSIS). Nel capoluogo lombardo comunque doveva ritenersi la base logistica della presunta associazione, perchè risulterebbe che molti degli indagati, oltre che a risiedere a (OMISSIS), nei loro movimenti gravitano nella zona da dove partono e ritornano per le loro diverse destinazioni; b) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perchè disposte in mancanza dell’individuazione degli organizzatori, promotori, fondatori, capi dell’organizzazione, per essere state iniziate le indagini nei confronti di S. (imputato in procedimento separato) e D., meri partecipi della associazione e resisi responsabili dei delitti di clonazione commessi presso i bancomat di (OMISSIS); c) omessa motivazione in merito alla ipotizzabilità del delitto di associazione a delinquere, potendosi configurare solo eventuali delitti commessi in concorso;, d) omessa motivazione, ancora, con riferimento alla sola posizione di M. della sua qualifica di capo della ritenuta associazione, con riferimento poi alla posizione di D. della sua posizione di partecipe, per aver egli partecipato, per l’appunto, a tre episodi delittuosi, in concorso con M. per due, in concorso con quest’ultimo ed S. per il terzo.

-3 – Il ricorso di B. si regge su due motivi che denunciano il travisamento del fatto, per un verso, per avere il tribunale del riesame considerato più che concorrente esterno, come partecipe il prevenuto, così debordando dai limiti cognitivi del riesame, ed anche per avere indebitamente tratto dalle due telefonate intercettate con S. e da una sola con M. elementi indiziari, in specie con riferimento al piano rotondo richiestogli dal predetto S., inteso erroneamente come una tastiera per bancomat. Per altro verso i giudici del riesame, con riferimento alle esigenze cautelari, non avrebbero tenuto in debito conto la sua incensuratezza, l’essere egli dedito ad un onesto lavoro, la meritevolezza, in caso di condanna per l’imputazione di concorso esterno, del beneficio della sospensione della pena.

-4- I ricorsi non possono accogliersi perchè i motivi a loro sostegno sono infondati. Infondata è, allo stato, l’eccezione di incompetenza territoriale denunciata da M. e da D..

Ai fini della determinazione della competenza territoriale in procedimenti connessi, di cui uno riguardi il delitto di associazione per delinquere, della quale non sia possibile determinare il luogo di consumazione, la competenza va determinata si sulla base del criterio sussidiario indicato nell’art. 9 cod. proc. pen. ma solo nei casi in cui non sia possibile far ricorso a quello di consumazione dei reati- fine, che invece opera anche quando questi ultimi siano più di uno e commessi in luoghi diversi, dovendosi far riferimento al più grave di essi o a quello commesso per primo (Sez. 1, 24.6/15.7.2008, conf.

Comp. In proc. Barrero e a., Rv. 240480). E nella specie i capi di imputazione come formulati segnalano che i primi due episodi costitutivi dei reati di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 55 sono stati commessi a (OMISSIS) rispettivamente il (OMISSIS).

Gli ulteriori motivi di ricorso censurano le valutazioni che sul piano del merito hanno inteso operare i giudici del fatto: le intercettazioni sono state disposte in base alla prospettazione di una associazione a delinquere che il gip, prima il tribunale del riesame dopo, hanno con sicuro fondamento tratto dalle modalità,dalla tecnica e dalla partecipazione di più soggetti ai numerosi episodi criminosi verificatisi inizialmente nella provincia di (OMISSIS). Deponeva per una tale conclusione, in particolare, il fatto del gran numero di episodi di clonazione e falsificazione di carte di credito e bancomat previa installazione ottiche e tecniche in grado di memorizzare i numeri della carte degli ignari fruitori dei bancomat, episodi registrati in gran numero ed inizialmente – si ripete – nel circondario di (OMISSIS), ad opera di un ristretto numero di cittadini bulgari, tutti provenienti dalla medesima località (OMISSIS). Ebbene correttamente i giudici di merito hanno necessariamente ipotizzato posizioni sovra-ordinate per una così articolata e tecnica organizzazione, individuandola poi in quella di M., come emergeva dai contatti telefonici di questi con tutti gli altri correi e per il contenuto delle disposizioni impartite dal predetto. A fronte di un apparato argomentativo così compiuto e logico, le critiche difensive in merito alla inutilizzabilità delle intercettazioni, perchè fuori dei casi consentiti, alla insussistenza degli elementi costitutivi di una associazione a delinquere, al ruolo quale partecipe di D., al ruolo di concorrente esterno di B., a cui M. chiedeva di fornire all’associazione un congegno tecnico e sofisticato da installare sui bancomat, si spuntano rilevando la loro incapacità ad infirmare il valore, sul piano della probabilità, tipico della fase delle indagini preliminari, di seri e gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei tre ricorrenti.

Sul piano delle esigenze cautelari, poi, le censure mosse sul punto dal solo B. si spuntano anch’esse a fronte delle diffuse argomentazioni giudiziali che fanno perno sulla gravità del fenomeno delinquenziale, sul gran numero dei reati – fine della organizzazione, sulla capacità degli intranei alla associazione a spostarsi in estese aree del Paese e della loro possibilità di rifugiarsi nei loro paesi di origine. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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